CODEX IURIS CANONICI. - Con tal nome è chiamato il codice, promulgato nel 1917, contenente il diritto universale della Chiesa latina.
SOMMARIO: I. Necessità della codificazione. - II. Preliminari della codificazione. - III. I lavori della codificazione. - IV. I Codice. - V. L’interpretazione autentica del CIC. - VI. Le fonti del CIC.
I. NECESSITÀ DELLA CODIFICAZIONE
Le cause che hanno determinato la raccolta delle leggi universali della Chiesa in una collezione autentica e sistematica, sono analoghe a quelle che hanno dato origine ai Codici civili.La pluralità e la confusione delle fonti legislative dei diversi Stati: romane, canoniche e comuni, leggi regie, statuti comunali, consuetudini generali e locali, e la conseguente moltitudine e confusione delle collezioni che le contenevano, fecero sì che, a cominciare dal sec. XVI, voci sempre più numerose e autorevoli, e tra esse quelle di F. Bacone, di G. Leibniz, di L. A. Muratori, invocassero innovazioni profonde, atte a togliere l’incertezza e il disordine. I metodi proposti furono tre: l’antico sistema della compilazione in modo da unificare in una sola raccolta tutte le leggi nella forma in cui furono promulgate, ma da togliere nello stesso tempo tutte le contraddizioni esistenti; un sistema intermedio tra la compilazione e la codificazione che consentisse di accogliere anche i testi primitivi ma di aggiungere dei nuovi in numero ancora maggiore e di unificare il diritto vigente in tutta la nazione; infine il sistema della codi
ficazione (proposto da Leibniz nel 1716), ossia della raccolta in un’unica collezione del diritto di ciascun Paese, così che vi trovassero posto anche le leggi antiche, ma corrette e adattate alle circostanze, ed espresse in forma nuova e concisa, omettendo le vecchie formole inutili.
Le critiche non risparmiarono le collezioni di leggi ecclesiastiche. Tommaso Campanella si rivolse anzi a Paolo V perché fosse compilato un unico codice che comprendesse tanto il diritto canonico che il diritto civile.
Corpus iuris canonici (v.) non rispondeva più infatti alle esigenze dei tempi moderni: delle sei collezioni che lo compongono, il Decretum di Graziano, le Extravagantes di Giovanni XXII e le Extravagantes communes sono rimaste collezioni private; le altre tre, e cioè le Decretales di Gregorio IX, il Sextus di Bonifacio VIII e le Clementinae erano collezioni ufficiali, ma incomplete e superate: l’ultima di esse era stata promulgata nel 1317. Le Decretales Clementis VIII dette più comunemente Liber septimus Clementis VIII, il Liber septimus decretalium di Pietro Matteo, le Institutiones iuris canonici di P. Lancellotti, tentarono di venire incontro a un bisogno sempre più vivamente sentito, dopo l’opera reformatrice del Concilio di Trento; ma queste tre opere non ebbero carattere ufficiale. Lo ebbe invece il primo volume del Bullarium di Benedetto XIV, che nella sua sensibilità di giurista dovette rendersi conto dello stato difettoso delle fonti legislative, ma non si trovò nelle condizioni opportune per provvedere. Trattanto le leggi si moltiplicavano; agli atti pontifici si aggiungevano i decreti delle congregazioni romane, ma gli uni e gli altri erano dispersi in bollari e raccolte, sempre incomplete e private: a pochissimi quindi era possibile avere una conoscenza perfetta della legislazione ecclesiastica.
Mentre infatti per le leggi comprese nelle tre collezioni autentiche del Corpus vigevano i principi d’interpretazione delle leggi universali, per tutte le altre occorrenze investigare sul loro ambito e sulla loro natura, territoriale o personale. Per tutte poi, incluse o meno nel Corpus, si doveva indagare se fossero ancora in vigore, o se si fossero verificate le circostanze intrinseche od estrinseche che le avessero private della loro forza obbligatoria. Le leggi difatti, anche se contenute nelle collezioni ufficiali, risalivano in qualche caso fino ai primi secoli della Chiesa, talvolta erano ripetute e quindi inutili, molte espressamente abrogate, altre andate in desuetudine. Né mancavano leggi promulgate per la Chiesa universale, che di fatto erano particolari, perché in moltissimi luoghi erano cessate in virtù di concordati, privilegi, dispense, consuetudini o leggi posteriori; né mancavano vere e inconciliabili contraddizioni tra norme emanate sulle stesse materie in tempi e circostanze tanto lontane e diverse. L’interpretazione era poi resa più difficile dalla forma troppo confusa e prolissa nella quale le leggi erano state redatte, involuta e suddivisa in parte narrativa, motiva, dispositiva, e complicata da clausole e da formule prive di contenuto normativo. Mentre, infine, per certe materie il numero delle leggi era eccessivo, per altre invece mancavano affatto.
Per eliminare analoghi inconvenienti e difficoltà che si lamentavano per la legislazione civile, vari Stati avevano collezioni sistematiche, nelle quali, tolti gli elementi superflui e contraddittori, si lasciarono, come fonti supplementarie, il diritto comune, consuetudinario e anche gli statuti. Così aveva fatto Vittorio Amedeo II di Savoia con le Regie Costituzioni del 1723; Carlo Felice con le Leggi civili e criminali per Regno di Sardegna del 1827, e il papa Gregorio XVI con il suo Regolamento legislativo per gli Stati pontifici del 1834. Dietro l’impulso delle stesse cause furono promulgati il Codice prussiano del 1794 e il Codice francese (o napoleonico) del 1804; tra l’uno e l’altro c’erano però delle differenze profonde: il Codice prussiano conteneva, oltre il diritto privato, anche il diritto pubblico, ed era perciò amplissimo (diciannovemila paragrafi), mentre il Codice napoleonico conteneva il solo diritto privato; il Codice prussiano sostituiva il diritto comune, ma lasciava in vigore il diritto locale, provinciale e consuetudinario; il Codice napoleonico era invece esclusivo.
1913