COADIUTORE

COADIUTORE. — C. è il titolare di una coadiutoria, il chierico cioè a cui spetta di aiutare o supplire un beneficiato nell'adempimento delle funzioni inerenti al suo ufficio. La concessione del c., con o senza futura successione, è riservata alla S. Sede (can. 1433).
Il c. può esser dato soprattutto ai vescovi, ai canonici e ai parroci.
I. IL C. DEI VESCOVI. — Suole concedersi al vescovo quando questi o per impedimenti personali o per l'ampiezza della diocesi è reso impari a disimpegne degnamente il suo ufficio (cann. 350-55). Può essere dato alla persona, con o senza futura successione, oppure, più raramente, alla sede. È in senso stretto quando è dato alla persona con diritto di successione: dato alla persona senza tale diritto prende la denominazione specifica di ausiliare.
Se il vescovo coadiuto è del tutto inabile all'ufficio, il c. dato alla persona acquista tutti i poteri e diritti dell'Ordinario: ma se quegli non è del tutto inabile, ha soltanto quei poteri che gli verranno da lui delegati. Il c. dato alla sede non ha giurisdizione all'infuori di quanto gli possa essere commesso dal vescovo o dalla S. Sede: può esercitare però, entro il territorio della diocesi, tutte le funzioni proprie dell'ordine episcopale, tranne la sacra ordinazione.
Dato alla persona, con diritto di successione, subentra di diritto al condivito come Ordinario della diocesi appena verificatasi la vacanza della sede (perciò l'art. 19 del Concordato italiano prescrive per la nomina di tali c. le stesse formalità prescritte per la nomina dei vescovi); dato alla sede, senza futura successione, perdura nell'ufficio anche durante la vacanza. L'ausiliare invece cessa dall'ufficio con il cessare del vescovo residenziale dal proprio.
L'uso di assegnare a vescovi residenziali dei c. senza giurisdizione (ausiliare o vicarii in pontificalibus) sembra confondersi COREPISCOPO (v.). Soppressi i corcepiscopi (sec. VIII), i residenziali usarono avvalersi, nei casi di bisogno, dell'opera di vescovi pellegrini o emigrati dalle diocesi occupate dagli infedeli. Inconvenienti ed abusi portarono Clemente V a proibire l'ordinazione senza l'autorizzazione della S. Sede (c. 5 in Clem. 1, 3). In seguito i vicarii in pontificalibus furono consentiti soltanto per ragioni speciali attinenti la persona del vescovo residenziale oppure per l'ampiezza della diocesi, nel qual caso si usò concederli alla sede anche in modo stabile. Tale prassi è al presente sancita nel CIC.
Di vescovi c. con giurisdizione, costituiti per lo più con diritto di successione, si hanno esempi fino dai primi secoli della Chiesa. Alessandro di Gerusalemme (212), Gregorio di Nazianzo, Basilio di Cesarea e Agostino di Ippona, nelle rispettive sedi, prima che Ordinari furono c. Si trattava tuttavia di eccezioni, poiché si riteneva allora che tale prassi urtasse contro le disposizioni conciliari del tempo vietanti la pluralità dei pastori nelle singole diocesi (c. 5, 6, C. VII, q. 1; Conc. Niceno c. 8; c. 14, X, 1, 31). In seguito però prevalse una interpretazione più benigna, in vista specialmente degli urgenti bisogni a cui si doveva provvedere (c. 5, X, 3, 6). Bonifacio VIII riservò espressamente alla S. Sede la concessione del c. con diritto di successione (c. 1 in Sexto, 3, 5, n. 11). Il Concilio di Trento, pur abrogando in generale le aspettative per qualsiasi beneficio ecclesiastico e, in particolare, tutte le coadiutorie con diritto di successione, fece espressa eccezione per i c. dei vescovi quando l'urgens necessitas o la evidens utilitas della chiesa cattedrale ne consigliassero la concessione (sess. XXIV, c. 19 de ref.; sess. XXV, c. 7 de ref.). Nel vigente CIC la materia è disciplinata nei cann. 350-55.
II. IL C. DEI CANONICI. — Il c. dato ai canonici di un Capitolo con diritto di futura successione (coadiutores perpetui) fu di largo uso un tempo nel diritto anteriore al Concilio di Trento. Benché soppresso dal Concilio stesso con l'abrogazione delle aspettative e delle coadiutorie con successione, ne sopravvivono vestigia negli statuti di qualche Capitolo d'Italia e particolarmente di Roma. I canonici c. hanno il compito di supplire il coadiuto nelle fun

zioni canonical. Non sono però veri beneficiari e non appartengono al Capitolo (canonici fatti).
III. - IL C. DEI PARROCI. - Per il c. del parroco (vicarius adiutor) V. VACARIO.

BIBL.: P. Leurenius (Leuren), De episcoporum vicariis eorumdemque coadiutoribus, Venezia 1709; Wernz-Vidal, II (1028), pp. 651 seq., 711 sq.; B. Kurtscheid, Historia iuris canonici, I, Roma 1941, p. 109; J. Chedid-P. Cipriotti, Ius canonicum de personis, 3° ed., Vicenza-Trento 1942, p. 304 sq.
Zaccaria da S. Mauro