COAZIONE e COERCIBILITÀ. - Il concetto generico e volgare di coazione è l'opposto di spontaneità, ed indica ciò che è contrario alla naturale tendenza del soggetto. Nell'uomo è coatta ogni azione che gli venga esortata contro volontà. Nel campo giuridico la coazione ha speciale importanza, perché il diritto ricorre ad essa per ottenere l'esecuzione dei suoi comandi. La coazione giuridica è quindi «un modo di esecuzione della legge, che consiste nell'ottenere l'esecuzione stessa nonostante la contraria disposizione del soggetto».
A seconda del modo di esercitarla, la coazione può essere meramente giuridica, fisica, psicologica. Meramente giuridica è quella che ottiene l'effetto voluto per sola azione di legge, senza bisogno del concorso di alcuna volontà. Tale è la coazione esercitata da tutte le leggi irritanti ed inabilitanti, in quanto la legge basta allora da sola a togliere ogni valore all'atto posto contro di essa, di modo che resta frustrata la volontà e l'azione contraria di qualsiasi soggetto. Fisica è la coazione quando l'esecuzione del precetto giuridico è ottenuta con l'azione di un terzo, cioè di un soggetto diverso dal primo obbligato, come, ad es., il pagamento di un debito eseguito per opera del creditore stesso contro la volontà irremovibile del debitore, o un'azione delittuosa impedita a viva forza da un pubblico funzionario. Psicologica è la coazione quando l'adempimento del comando giuridico è ottenuto facendo pressione sulla volontà del soggetto obbligato, cercando di vincere la sua riluttanza; il che di solito avviene con la minaccia di pene per il caso di trasgressione. Allora se il soggetto si piega e compie l'azione prescritta si avrà un atto in cui la volontarietà è mista ad una certa involontarietà, effettivamente superata ma affettivamente non distrutta. L'atto è allora espresso con l'antica fomola: coactus volui, coactus feci.
Il concetto di coercibilità è ricalcato su quello di coazione, ma ne indica soltanto la possibilità; e questa può essere considerata di fronte ad un dato ordinamento giuridico, o di fronte a tutto il complesso delle leggi etiche, o di fronte alle circostanze di fatto; onde si distingue in coercibilità legale, morale, effettiva.
Il fondamento della coercibilità è della coazione nel campo del diritto è doppio: la necessità sociale e l'esteriorità dell'ordinamento giuridico. Il diritto non regola tutta l'attività umana, ed in modo particolare non regola di proposito le forme di attività destinate a promuovere il perfezionamento soggettivo dell'individuo, ma si limita a dettare le norme indispensabili alla convivenza sociale. La necessità delle norme auto-rizza a costringere alla loro osservanza anche i ribelli; e così resta garantito il bene comune nonostante la mala volontà del soggetto. Per altra parte sarebbe impossibile costringere l'uomo ad atti interni; onde chi vuole estorcere un atto qualsiasi deve accontentarsi dell'esteriorità dell'atto stesso.
Da ciò si deducono due conseguenze: a) non tutte le materie sono ugualmente adatte ad essere regolate in forma giuridica; e lo sono più o meno a seconda che in esse l'esecuzione esterna è possibile e conserva un valore sociale anche se scompaugata dall'interna adesione dell'animo; b) la coercibilità è uno dei più visibili caratteri distintivi dell'ordine giuridico, specialmente nei confronti della morale, perché questa mira direttamente alla perfezione del soggetto, e quindi l'esecuzione dei suoi precetti non ha valore se non in quanto è volontaria.
Tra i filosofi ed i giuristi, specialmente dall'epoca di Kant in poi, è molto discusso il grado di intimità del legame che unisce il diritto alla coazione e alla coercibilità. Alcuni vorrebbero identificare i due termini; altri invece giungono fino a negare qualsiasi rapporto fra di essi. Sono due opposte esagerazioni, che nascono anche da concetti mal definiti. Per chiarire una discussione spesso confusa, van poste le seguenti proposizioni:
a) non è necessaria al diritto la coazione meramente giuridica; cioè, possono esserci leggi veramente giuridiche, sebbene non importino né nullità né incapacità; il che in certe materie sarebbe affatto impossibile: si può stabilire la nullità di un contratto, ma non di un omicidio;
b) non è necessaria al diritto, in via di fatto, né la coazione fisica né la coazione psicologica; anzi è sempre desiderabile che l'esecuzione del comando giuridico avvenga in modo spontaneo, non solo perché il perpetuo uso della forza e della pena sarebbe un segno della mancanza di interna coesione sociale, ma anche perché nessuna società riescirebbe a mettere in opera un apparato coattivo capace di costringere tutti e sempre all'osservanza delle leggi, nel caso che tutti rifiutassero l'obbedienza spontanea;
c) non è necessaria al diritto la coercibilità effettiva, cioè la reale possibilità di costringere; e se la discussio necessaria ne seguirebbe che il debole non avrebbe mai nessun diritto contro il forte armato; il che è inammissibile;
d) è inseparabile dal diritto la coercibilità legale, cioè la possibilità giuridica di costringere, in quanto ogni ordinamento giuridico, pur non facendo dipendere l'esistenza del diritto dalla disponibilità effettiva dei mezzi coercitivi, non può non autorizzare la esecuzione coatta dei suoi precetti;
e) il rapporto tra coercibilità morale e diritto dà origine a problemi di assai difficile soluzione. Le difficoltà nascono non solo dalla impossibilità pratica di adeguazione perfetta dell'ordine giuridico con quello morale, ma anche dalla distinzione che i moralisti fanno tra le norme della pura giustizia e quelle della moralità integrale, onde essi stessi ammettono l'esistenza di certe azioni che, pur violando qualche virtù morale nei rapporti con il prossimo, non offendono la giustizia, e quindi neppure il diritto; il che equivale ad ammettere che tra la correttezza morale e la rigidezza giuridica può verificarsi qualche diversa anche a proposito del ricorso alla coazione.
COAZIONE E COERCIBILITÀ
BIBL.: V. FILOSOFIA DELLO SPIRITO. Giuseppe Graneris