FILOSOFIA DEL DIRITTO. - È la disciplina che indaga il concetto del diritto nella sua universalità logica, l'idea di giustizia come principio a criterio supremo del suo valore, e le cagioni più generali e profonde delle sue manifestazioni storiche.
Poiché il diritto è essenzialmente una regola per l'operare umano, la f. del d. è propriamente una parte della filosofia pratica o etica in senso lato. Essa è pertanto legata alla filosofia generale, e tutte le sue trattazioni, succedutesi nel corso dei secoli, furono sempre strettamente connesse con i presupposti teoretici delle diverse scuole e tendenze speculative.
Nelle realtà storica, il diritto si presenta come un complesso di norme effettivamente osservate e fatte osservare da un'autorità o da una volontà sociale predominante, ossia come diritto positivo. Questo si ritrova bensì presso ogni popolo e in ogni tempo, ma appare variamente determinato secondo le circostanze, pur se i suoi motivi fondamentali sono costanti. Così osserva, ad es., s. Tommaso: « Principia commenta legia naturae non eodem modo applicari possunt omnibus, propter multam varietatem rerum humanarum, et ex hoc proventi diversitas legis positivae apud diversos » (Summ. Theol., 1ª-2ª, q. 95, a. 2, ad 3; cf. ibid., q. 97). In quanto positivo, il diritto è oggetto di scienze particolari, le quali hanno appunto per proprio campo d'indagine i sistemi vigenti presso i singoli popoli. Esorbita però manifestamente dalla competenza di queste scienze la considerazione del diritto in universale.
Secondo le scuole empiriche e positiviste, il concetto del diritto dovrebbe ricavarsi dallo stesso esame dei fatti a fenomeni giuridici, secondo un metodo meramente induttivo (storico e comparativo). Al che si è con ragione obscitata che un siffatto esame presuppone o sottintende precisamente la nozione di cui si tratta, vale a dire il criterio per distinguere il giuridico dal non giuridico. Riconoscere che un certo fatto o fenomeno appartiene al genere logico del diritto significa invero applicare la nozione di questo genere, che dev'essere già implicita nella nostra mente. La definizione del concetto del diritto non può dunque compiersi per via puramente empirica, ma richiede l'uso di un metodo razionale, rispetto al quale la raccolta dei dati storici e positivi offre solo un riscontro, ma non la base della ricerca.
L'analisi degli elementi logici del diritto, iniziata in qualche modo dalla filosofia classica, e proseguita a tratti nelle età successive, ebbe notevole svolgimento nei tempi moderni, specialmente dal Thomasio in poi. Furono così messi in chiaro, attraverso molteplici discussioni, i caratteri della bilateralità, dell'imperatività e della coercibilità, come pure i diversi aspetti del diritto (obiettivo e subiettivo, ecc.); indi anche la sua distinzione dalla morale, nonostante il loro fondamento comune. Su questo argomento sono bensì tantate vivi alcuni dissensi, dipendenti in parte dal diverso significato attribuito agli stessi vocaboli. Non sembra, comunque, che possa mettersi in dubbio la natura essenzialmente etica (o deontologica) del diritto, in quanto esso esprime non una verità di fatto, ma un criterio e una norma dell'operare, che sussistono e valgono sopra il fatto e la realtà fisica.
Anche rispetto a questo argomento, si rende necessario considerare quello che è veramente il massimo problema della f. del d., e cioè il fondamento e la ragione prima del diritto, nell'ordine della natura e dello spirito umano.
Già nel pensiero greco si delineano i vari tentativi di soluzione di cotesto problema, specialmente nell'antitesi tra le dottrine essenzialmente negative dei soffitti e degli scettici da una parte, e quelle socretiche, platoniche, aristoteliche e stoiche dall'altra. Mentre per le prime il giusto non esiste in natura, a si identifica con la forza, per le seconde la giustizia è un'idea che attinge il suo valore assoluto dall'ordine universale. Sopra le leggi positive, vi ha dunque - secondo questa concezione - una legge naturale, che a differenza di quelle non dipende da alcun umano arbitrio o potere, ed ha il carattere dell'immutabilità. Si può dire che, specialmente da questa classica èra, la storia della f. del d. quasi NATALE (v.).
La nuova a sublime dottrina, annunziata dal cristianesimo, non significò l'abbandono dei frutti del pensiero greco e romano in questa materia: i quali anzi furono mercé sua avvalorati e perfezionati, con la elevazione morale e giuridica della personalità umana, dichiarata partecipe (quantunque imperfettamente) della stessa « ratio divinae sapientiae » (Summ. Theol., 1ª-2ª, q. 91, a. 3 ad 1; q. 93, a. 2). Le massime fondamentali del Vangelo, come la charitas e la fraternità di tutti gli uomini in Dio, esercitarono un influsso potente sul diritto positivo dell'Impero romano e sulla civiltà in genere. Lo spirito della nuova èra rifulge già nelle opere di Lattanzio, di s. Ambrogio e di s. Agostino; ma a s. Tommaso si deve la più compiuta, profonda e sistematica trattazione dei problemi della f. del d., secondo gli stessi principi. Mirabile è, tra l'altro, l'acume con il quale il Santo Aquinate ha saputo fondere in un solo organismo logico le dottrine aristoteliche e quelle cristiane. La giustizia ha bensì la sua fonte in Dio; ma ha pure una base nella natura umana, e cioè in quella ragione, che permette all'uomo mortale di scorgere le verità immortali che lo trascentrano.
Mentre era così nuovamente asserita la supremazia del diritto naturale sul positivo, con la conseguente condanna di tutte le leggi ingiuste (condanno apertamente dichiarata da s. Agostino, Delib. arb., I, 5, e ribadita con sottili distinzioni da s. Tommaso), un vasto campo di indagini si schiudeva al pensiero critico dei filosofi e dei giuristi, specialmente quando, nel sec. xiv e nei seguenti, cioè verso il finire del medioevo e all'inizio dell'età moderna, gravi mutamenti politici resero più urgenti i quesiti e più vivi i contrasti sulla validità delle leggi e sulla egittimità dei governi. Non solo fu ampiamente discusso, in vario senso, il problema delle relazioni tra la potestà ecclesiastica e la civile (tra altri, da Egidio Romano, Giacomo da Viterbo, Dante Alighieri, Marsilio da Padova, Agostino Trionfo, Guglielmo d'Occam, Niccolò da Cusa, Riccardo Hooker, ecc.), ma si ricercò il fondamento dei regimi politici in generale, ricorrendo quasi sempre all'ipotesi di un originario contratto sociale. Questa ipotesi assume significati assai differenti (v. CONTRATUALISMO), essendo stata adoperata del pari per dimostrare si la legittimità dei governi assoluti, come l'inviolabilità dei diritti naturali dell'individuo di fronte allo Stato. La formula del supposto contratto era, in sostanza, un espediente dialettico, adottato per tentare una costruzione razionale dell'ordine giuridico e attuale.
Se, da una parte, fu proseguita la grande tradizione tomistica con nuove e acute investigazioni sull'essenza della giustizia e delle leggi, per opera specialmente degli spagnoli Domenico de Soto, Luigi de Molina, Giovanni Mariana, Francesco Suárez, e altri; la scuola che in più stretto senso fu detta giusnaturalistica, e che si sviluppò specialmente nei secc. XVII e XVIII, moveva da premesse razionalistiche, assumendo di fare attrazione dai dogmi, e riferendosi piuttosto alle teorie classiche (in lepecie a quelle aristoteliche, stoiche e ciceroniane). Numerosi e talvolta importanti furono i prodotti di cotesto razionalismo precrittico, che però, per i suoi difetti metodologici, doveva essere superato e corretto nell'età successiva. Esso agitò bensì alti problemi, dando anche contributi alle loro possibili soluzioni; ma non di rado confuse le verità di fatto con quelle di ragione, presentando sub specie aeternitatis tesi dettate da particolari motivi politici o desunte da narrazioni storiche spesso in gran parte inesatte.
Le opere di questa scuola - ad es., quelle dell'Althusio, del Grozio, dell'Hobbes, del Dufendorf, del Locke, del Thomasio, del Rousseau, per citare solo alcuni degli autori più rappresentativi - ebbero perciò quasi sempre uno scopo pratico e polemico; a furono in realtà più o meno strettamente connesse con le riforme e con i rivolgimenti politici di quell'età; sia premerandone o illustrandone in certo modo i programmi, sia teorizzando le opposizioni e le reazioni contro di essi.
Nonostante i non lievi errori e i suoi stessi interni contrasti, la scuola giusnaturalistica ebbe una parte considerevole nella fondazione teorica dello Stato moderno, in specie per quanto concerne l'affermazione dei diritti individuali di libertà e le loro garanzie costituzionali.
Nella medesima epoca, la ricerca filosofica sul diritto ebbe espressioni diverse, ma non meno importanti, per opera di altri pensatori, che, fuori di ogni preoccupazione politica, indagarono l'essenza ideale del diritto, le sue relazioni con l'etica e con la teologia, i gradi e modi delle sue manifestazioni. Così, p. es., il Leibniz, e, con vedute ancora più originali, il Vico, che tentò una sintesi dell'elemento ideale (vero) e dell'elemento positivo (certo) del diritto, unificando in un grandioso disegno la storia e la filosofia dell'umanità.
La critica del Kant portò ad una revisione metodologica del precedente giusnaturalismo, del quale mantenne per altro il principio fondamentale, e cioè l'inseparabilità del diritto dalla natura umana, e il suo valore di assoluta esigenza etica. La scuola del diritto razionale, che si inizia appunto con il Kant, ebbe maggiori sviluppi con il Fichte, cui seguirono non pochi altri autori. Diverso fu l'atteggiamento speculativo dello Schalling e dello Hegel, che all'idealismo subiettivo del Fichte, derivato dalla critica kantiana, contrapposero l'idealismo obiettivo, per il quale il diritto è un momento del divenire dello spirito. L'identità del reale e del razionale, effettuata dallo Hegel, condusse ad una giustificazione aprioristica della storia, indi anche a una sorta di adorazione del fatto compiuto. Questa forma di storicismo, che implicava l'abbandono, almeno parziale, non solo dei postulati della filosofia critica, ma anche delle dottrine fondamentali della philosophia perennis (la quale aveva sempre insegnato la distinzione dell'assoluto dal relativo, e la subordinazione della lex humana alla lex aeterna), veniva così praticamente a incontrarsi con altre specie di storicismo, come, ad es., la scuola storica dei giuristi, si apriva l'adito anche al materialismo storico e determinismo economico.
Sorgevano intanto, non senza certe affinità con co-teste tendenze, il positivismo e l'evoluzionismo, rappresentati principalmente dal Comte e dallo Spencer. Sebbene quest'ultimo autore, tratto a ciò forse dalla sua retta coscienza più che dalla logica del suo sistema, abbia accettato l'idea di un'etica assoluta e del diritto naturale, il significato generale di tutte le dottrine testé accennate fu la prevalenza accordata, anche per ciò che spetta al diritto, all'indagine storica e positiva, in confronto a quella razionale e propriamente filosofica. E poiché quelle dottrine acquistarono grande credito e diffusione durante il sec. XIX (dopo i primi lustri di esso), deve riconoscersi che tale periodo, salvo alcune luminose eccezioni, come, ad es., l'opera del Rosmini, fu piuttosto di decadenza che di progresso per la f. del d., se questa disciplina s'intenda nel senso più alto e più rigoroso, come investigazione dell'assoluta idea di giustizia. Ebbero, per contro, nuove incremento gli studi di carattere empirico ed induttivo, come l'etnologia giuridica, il diritto comparato, e in genere le ricerche intorno alla genesi e allo svolgimento storico del diritto nelle sue relazioni con la fenomenologia sociale.
Già negli ultimi anni del sec. XIX, indi in quello presente, si intraprese - per opera dello Stammler, del Petrone e di altri - una revisione critica delle tesi del positivismo giuridico e delle altre scuole affini; onde furono poste in rilievo le loro radicali manchevolezze, specialmente sotto l'aspetto della teoria della conoscenza. In tale revisione fu messa a profitto anche la critica kantiana: ma impropriamente si parlò di un ritorno al Kant, poiché in realtà le più recenti dottrine, pur tenendo pre-
senti i risultati di quella critica, non si arrestarono ad essi, ma procedettero oltre, riconnettendosi anche, su molti punti, con la tradizione filosofica antecedente. In generale, e salvo le particolarità dei vari sistemi, può dire che la moderna f. del d. ha inteso di riaffermare con nuove analisi e nuove argomentazioni l'universalità logica, il fondamento razionale e la verità eterna del diritto; vale a dire i principi e i valori etici che, intuiti già da Platone, ebbero le più alte e luminose espressioni dal cristianesimo, né mai poterono essere smertiti dalle scuole filosofiche successive; molte delle quali offrirono anzi ad essi, in diversi modi, illustrazioni e conferme.
Anche lo studio delle istituzioni giuridiche positive, sistematicamente esteso a tutti i popoli della terra (secondo il programma preannunziato dal Leibniz: « Ex his aliisque omnibus undecumque collectis. Deo dante, conficimus aliquando theatrum legale, et in omnibus materia omnium gentium, locorum, temporum placita razochagibus disponemus »), ha ormai permesso di riconoscere il progressivo e sia pur lento avverarsi di quelle esigenze della giustizia, che già alla mente dei maggiori filosofi erano apparse a priori come fondate e implicite nella stessa natura umana. Possono ricordarsi in questo proposito le parole del Vico: « Siccome in noi sono sepolti alcuni semi eterni di vero che tratto tratto dalla fanciullezza si van coltivando, finché con l'età e con le discipline provengono in ischiaratisme cognizioni di scienze; così nel genere umano per lo peccato furono sepolti i semi eterni del giusto, che tratto tratto dalla fanciullezza del mondo, col più e più spiegarà la mente umana sopra la sua vera natura, si sono in spiegando in massime dimostrate di giustizia ».
BIRL, F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, 3 voll., 1ª ed., Tubinon 1878 (trad. II. del solo vol. I di P. Torre, Storia della f. del d., Torino 1853); G. Carmagnani, Storia della origine e dei progressi della f. del d., 4 voll., Lucca 1851; R. Hildebrand, Geschichte und System des Rechts- und Staatsphilosophie, I (unico pubbl.), Lipsia 1860; A. Rosmini, F. del d., 2ª ed., Intra 1865; L. Taparelli, Seggio teoretico di diritto naturale appoggiato sul fatto, 5ª ed., Roma 1949; F. Toscano, Corso elementare di f. del d., 3ª ed., Napoli 1869; H. Ahrens, Naturrechts oder Philosophie des Rechts und des Staates, 6ª ed., Vienna 1890-91; trad. II. di A. Marghien, Corso di diritto naturale e di f. del d., 3ª ed., Napoli 1885; A. Trendelenburg, Naturrecht und dem Grunde der Ethik, 2ª ed., Lipsia 1868; trad. II. di N. Medugon, Diritto naturale sulla base dell'etica, Napoli 1873; G. Prisco, Principi di f. del d. nelle basi dell'etica, ivi 1872; A. Lasson, System des Rechtsphilosophie, Berlino 1882; J. Costa-Rosenti, Philosophie morale: un Institutiones Ethicae et Iuris naturae, 2ª ed., Innsbruck 1886; F. Filomusi Guelfi, Lezioni e taggi di f. del d., ed. postuma, Milano 1949; G. Carlo, La vita del diritto nei suoi rapporti: collo vita sociale, 2ª ed., Torino 1890; A. Bolzel, Cuore de philosophie du droit, Parigi 1890; L. Mirsalis, F. del d., I (unico pubbl.), 2ª ed., Napoli 1903; I. Vanni, Lezioni di f. del d., 4ª ed., Bologna 1920; Th. Meyer, Institutiones Iuris naturalis: un Philosophiae morale universis, 2ª ed., Friburgo in Br. 1905; V. Cethrein, Maralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen einschliesslich der rechtlichen Ordnung, 2ª ed., ivi 1911; trad. II. di E. Tommasi, Filosofia morale. Sponziana scientifica dell'ordine morale e giuridico, 2ª ed., Firenze 1920; J. Kohler, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 3ª ed., Berlino 1923; R. Stammler, Lehrbuch der Rechtsphilosophie, 3ª ed., ivi 1928; I. Petrone, Il diritto nel mondo dello spirito, Milano 1910; id., F. del d., con l'aggiunta di vari saggi, ed. postuma, ivi 1930; G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 3ª ed., Lipsia 1933; G. Del Vecchio, Lezioni di f. del d., 7ª ed., Milano 1920. V. anche contraittualismo: DIRITTO NATURALE: GIUSTIZIA.
Giorgio Del Vecchio