CODEX GREGORIANUS. - S'intitolò così una raccolta di costituzioni imperiali romane fatta nell'epoca di Diocleziano, come risulta dall'attribuzione del maggior numero di costituzioni che ne fanno parte e, secondo il Rotondi, edito dopo nel 291 d. C. Le costituzioni relative appaiono estratte per lo più direttamente dagli archivi imperiali; poche invece ricavate dagli scritti dei giureconsulti. Il codice è opera privata dovuta al raccoglitore Gregorius (non Gregorianus come credette l'Huschke), che il Mommsen ritiene professore dell'Università di Berito.
Il codice ci è pervenuto solo in frammenti ricomposti nelle raccolte successive Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (v.), VATICANO (v.), nella Consultatio veteris iurisconsulti (v.), nel Codice giustinianeo (v. CORPUS IURIS CIVILIS), e successivamente utilizzati anche nelle due leggi romano-barbariche, la visigotica e la burgunda.
Tali frammenti vengono indicati come Gregorianus Codex, e talora semplicemente Gregorianus, onde il fondamento illusorio di un giureconsulto di tal nome, autore della raccolta.
L'esame ricostruttivo del piano originario del codice avrebbe stabilito che i primi tredici libri di esso seguivano lo schema sistematico dell'editto perpetuo e che nei vari titoli, in cui i singoli libri erano divisi, le costituzioni rispettive erano raggruppate in ordine cronologico. L'ordine di questo codice fu seguito, nella parte corrispondente, dal Codice giustinianeo, ma con semplificazione dei molti titoli che il C. G. aveva introdotti.
Traiframmenti conservatici di questo codice, non figurano disposizioni di carattere ecclesiastico.
CODEX GREGORIANUS
Bibl.: P. Krüger, Hist. des sources de droit romain, vers. francese di L. Brissaud, Parigi 1894, p. 371 sge.: A. Girard, Manuale d'un. di dir. romano, vers. it., Milano 1902, p. 86; S. Perucci, Istituzioni di dir. romano, Roma 1928, p. 72. Antonio Rota