CODEX THEODOSIANUS

CODEX THEODOSIANUS. - E il titolo della grande raccolta ufficiale di costituzioni imperiali romane, ordinata dall'imperatore Teodosio II e pubblicata il 15 febbr. 438 d. C. Essa abbraccia le costituzioni da Costantino in poi, fino all'a. 438 , raggruppate in 16 ll ., a loro volta distinti in titoli, e in ciascuno dei quali le costituzioni relative appaiono disposte in ordine cronologico. Il suo piano di disposizione riproduce l'ordine sistematico del Digesto: dopo le fonti, la pars edictalis (ll. II-IV), poi la parte2^{2}, con nuove materie complementari (ll. V-XV) e un l. XVI consacrato al diritto ecclesiastico (Krüger, Girard).
Il C. T. ebbe particolare fortuna nell'ambiente ecclesiastico per la profonda impronta cristiana della legislazione che esso rinserra, fortuna che aumentò quando la Chiesa di Roma si volse ad accettarne per molta parte le norme per il regolamento del suo patrimonio.
In Italia, l'applicazione dei testi giustinianei, avvenuta a distanza di poco più di un secolo ( 554 d . C.), tentò di soppiantarlo, ma non vi riusci completamente, come accerta la sopravvivenza di istituti (fiducia, sponsio ecc.), che erano stati soppressi nella legislazione giustinianca. Esso sopravvisse invece come legge della gente romana negli altri paesi che avevano fatto parte dell'Impero d'occidente e che non ebbero la estensione del diritto giustinianeo e gli stessi dominatori barbarici ne trassero elementi per la compilazione delle loro leggi romano-barbariche (Lex Romana Wisigothorum, Lex Romana Burgundionum). In Italia vi attinse prima della riconquista bizantina anche il gotico re Teodorico per il suo Edictum. Al C. T. vero e proprio si annettono le Novellae post-teodosiane emanate nei due Imperi sino alla caduta dell'impero d'Occidente (476).
Norme che interessano la materia religiosa, la disciplina del clero e l'autorità delle disposizioni conciliari e canoniche in genere si trovano raccolte in vari punti. Ve ne sono nel l. II e nel l. VI, ma la serie più importante è compresa nel l. XVI, par-

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(101. Eut. Catt.)
Codex Theddosiands - Inizio del 1. 15, tit. I. Codice in semionciale del sec. vi - Biblioteca Vaticana, Rep. lat. 886.

ticolarmente destinato a disciplinare i rapporti della Chiesa.
Questo libro risulta diviso in undici titoli, in cui la materia appare disposta come appresso: nel tit. I, De fide catholica, si stabilisce in una costituzione degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio (riferita più tardi nel codice giustinianeo) il credo della fede cattolica secondo l'insegnamento della Sede apostolica; nel tit. II, De episcopis, ecclesiis et clericis, in varie costituzioni si dispone l'esensione del clero dai munera di ogni genere, si riconosce la facoltà ai chierici di lasciare i loro beni alla Chiesa, si sancisce la giurisdizione civile del tribunale dei vescovi (episcopalis audientia); si vieta ai magistrati civili di interferire nella gerarchia e nella disciplina ecclesiastica, si aggiunge al provvedimento ecclesiastico della segregazione dal ministero religioso la perdita dell'esensione dai munera civili, e de ultimo, in una costituzione degli imperatori Onorio e Teodosio (C. T., XVI, 2, 44) si stabilisce per i chierici di qualunque grado che extrauearum sibi mulierum interdictu consortia cognoscant; nel tit. III, De monachis, si dispone che questi debbano vivere e seguire deserta loca et vastas solitudines; nel tit. IV, De iis qui super religionem contendunt, si colpiscono, tra l'altro, con la deportazione i dissenzienti su questioni religiose, mentre nel tit. V, De haereticis, si sanciscono pene civili e personali nei confronti di chi, appartenendo alle varie sâtte eretiche, turba la fede e il popolo; nel tit. VI, Ne sanctum Baptisma iteretur, si dispone, tra l'altro, per i contravventori, la pena della confisca dei beni; nel tit. VII, De apostotis, si toglie in misura diversa la capacità di testare, a seconda del grado di chi fa apostasia; nel tit. VIII, De indaeis caelicolis et samaritanis, si sanciscono pene riguardo agli ebrei e agli altri, con il particolare divieto del proselitismo; nel tit. IX, Ne christionum mancipium indaeus habeat, si tende a stabilire la superiorità civile del cristiano sopra l'ebreo; nel tit. X, De paganis sacrificiis et templis, si combatte la sopravvivenza del culto e delle costumanze pagane riaffermandosi invece la difesa della vera fede; nel tit. XI e ultimo, De religione, una costituzione degli imperatori Arcadio e

Onorio del 29 ag. 399 stabilisce il seguente importante regolamento di competenza tra l'autorità ecclesiastica e i magistrati civili per i processi in materia religiosa: «Quotiens de religione agitur episcopos convenit agitare, ceteras vero causas quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri».
Le collezioni canoniche accolsero molte di queste costituzioni riguardanti i privilegi del clero e la difesa della religione, ma piuttosto come testimonianza autorevole accanto alla disposizione canonica; e ciò pure, nonostante la forza abrogativa dell'altro codice imperiale successivo, il codice giustiniano.
La prima vera edizione critica del C. T. preparata dal Mommsen, condotta a termine dal Meyer nel 1905 e pubblicata sotto il titolo Theodosiaullibri XVI cum constituendis, risulta divisa in due parti.
Resta tuttavia d'importanza vitale, per l'eruditissimo commentario di cui è provvista, la vecchia edizione di Jacopo Gotofredo (ed. Litter, 7 voll., Lipsia 1736-45 in fol.).

Bibl.: P. Krüger, Hist. des sources du droit romain (trad. Brissaud), Parigi 1894, p. 381 seg.: P. De Francisci, Storia del diritto romano, III, Milano 1936, pp. 200-207 (con bibliografia).
Antonio Rota