COMMISSIONI PONTIFICE

COMMISSIONI PONTIFICE. - Dalla stessa denominazione si comprende che per mezzo di esse il Sommo Pontefice commette ad alcune persone, esperte, qualche speciale incarico, riguardante attività proprie della Chiesa.

Varie sono le c. che, per dipendere immediatamente dalla persona del Pontefice, sono fregiate del titolo di « pontifice ». Qui si enumerano le più importanti.

I. C. P. DI ARCHEOLOGIA SACRA. - Pio IX il 6 genn. 1852 istituì una speciale C. di archeologia sacra, dandole le facoltà necessarie per la sicura tutela e sorveglianza dei cimiteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e dello Stato Pontificio, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cimiteri e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi e dai lavori si ritrovasse e si portasse alla luce.

Pio XI con il motu proprio dell'11 dic. 1925 (AAS, 17 [1925], p. 619) ampliò e rafforzò la P. C. con l'attiva

partecipazione di altri componenti che, corrispondendo da varie regioni e nazioni, le dessero un contributo prezioso di studi e la possibilità di moltiplicare i mezzi e le finalità per cui fu costituita. Inoltre confermò il diritto esclusivo della P. C. di tutelare e sorvegliare i cimiteri e gli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbio, nonché del loro scavo ed esplorazione. La P. C. con apposita rivista porta a pubblica conoscenza i risultati degli scavi e l'illustrazione dei cimiteri e monumenti della Roma sotterranea. Essa è composta di un presidente (che è il cardinale vicario di Roma), che con l'approvazione pontificia nomina un vice-presidente, dei commissari effettivi, tra cui il Papa nomina il segretario della P. C. (mons. sagrista di S. S. è di diritto commissario effettivo) e dei commissari corrispondenti, tutti di nomina pontificia; essa si divide in 4 sezioni: culto, amministrazione, direzione degli scavi e pubblicazioni ufficiali.

Per i Patti Lateranensi essa ebbe estesa la sua autorità su «le catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno» (art. 33 del Concordato).

Guglielmo Felici

II. C. P. BIBLICA (Pontificia Commissio de re biblica). - Organo del Magistero ecclesiastico che promuove e dirige gli studi biblici. Fu costituita da Leone XIII con la lettera apostolica Vigilantiae del 30 ott. 1902 (Acta S. Sedis, 35 [1902-1903], pp. 234-238). Il dilagare di un criticismo biblico eccessivo, insinuatosi anche in campo cattolico, suggerì al Pontefice l'idea di tale Istituto, al quale assegnò un triplice compito: 1) promuovere efficacemente fra i cattolici lo studio biblico, approfittandosi dei convincenti risultati ottenuti dalle più recenti ricerche; 2) tutelare con le armi di una soda e savia critica i sacri interessi della S. Scrittura; 3) sciogliere con acutezza e discrezione questioni e problemi emergenti.

La C. Biblica è composta di un certo numero di cardinali (attualmente 5), consultori (ca. 30-40) e un segretario, che presiede le sedute dei consultori e sbriga gli affari occorrenti della C. La sede della C. Biblica, prima nel palazzo del S. Ufficio, si trova oggi nei palazzi Vaticani. L'organo ufficiale delle pubblicazioni della C. sono, secondo il rescritto del 15 febbr. 1909, gli AAS (prima era la Revue biblique). Pio X concedette il 23 febbr. 1904 alla C. il diritto di conferire i gradi accademici in S. Scrittura (Scripturae Sanctae: Acta S. Sedis, 36 [1903-1904], pp. 530-32). Il programma degli esami, nel 1905 stabilito per la prima volta (ibid., 37 [1905], pp. 126-29), trovò nel 1911, con un notevole allargamento delle materie, la sua forma definitiva (AAS, 3 [1911], pp. 47-50; 296-300; cf. anche il supplemento in AAS, 19 [1927], p. 160). Con Lettera apostolica Cum Biblia Sacra del 15 ag. 1916, Benedetto XV subordinò l'Istituto Biblico e la Commissione de restituenda Vulgata in un certo modo alla C. Biblica; Pio XI con motu proprio del 30 sett. 1928 rese all'Istituto Biblico assoluta indipendenza.

Leone XIII e Pio X avevano concesso alla C. Biblica ampie competenze riguardo alle emergenti questioni e controversie bibliche, provocate dalla critica biblica moderna.

Dal 13 febbr. 1905 sino al 17 nov. 1921 la C. Biblica emanò su tale oggetto 14 decreti (decisioni) e due dichiarazioni in forma di risposta a quesiti o a dubbi proposti, raccolti nell'Enchiridion biblicum, Roma 1927. Seguirono sotto Pio XI, sino al 30 apr. 1934, altri due decreti: in tutto 18.

Mentre fin allora i documenti emanati dalla C. B. erano di carattere piuttosto negativo, segnando i limiti entro cui deve contenersi l'esegesi cattolica, e si portavano sopra l'uno o l'altro punto particolare del vasto campo biblico, dal 1940 invece essi sono piuttosto di indole positiva ed abbracciano tutto il campo biblico, dando norme generali per lo studio e l'interpretazione dei Libri Sacri e forte impulso a intensificare gli studi biblici in tutto il loro complesso.

Conseguentemente anche la forma di questi documenti recenti si distingue essenzialmente da quella dei precedenti. Si presentano in forma di trattatello a maniera di istruzione o Commemorarium su questioni agitate. Così la lettera agli arcivescovi e vescovi d'Italia del 20 ag. 1941 (AAS, 33 [1941], pp. 465-72) e l'epistola al card. Suhard di Parigi del 16 genn. 1948 (AAS, 40 [1948], pp. 45-48).

BBL.: H. Hoepfl, Bibelkommission, in LThK, II, col. 286; L. Pirot, Commission biblique, in DBs, II, coll. 103-13.

Atanasio Miller

III. C. P. PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE. - Pio XI, considerando che i lavori preparatori per la redazione del Codice di diritto canonico orientale, ai quali studi era preposta una commissione cardinalizia, erano compiuti, che erano già pervenute le osservazioni degli Ordinari orientali sopra gli schemi dei canoni e che erano già pubblicati vari volumi delle fonti, stabilì doversi procedere alla codificazione definitiva del diritto canonico orientale, ed in data 17 luglio 1935 (v. S. Congreg. per la Chiesa orientale, in AAS, 27 [1935], p. 306) costituì una P. C., composta di alcuni cardinali, di un segretario e di vari consultori, che deve esaminare le suddette osservazioni degli Ordinari, determinare il testo dei canoni e provvedere alla redazione del Codice, e quindi inviarne i singoli titoli e libri, da essa redatti, agli Ordinari orientali, per richiederne i voti, e, avutili, procedere quindi alla definitiva redazione del Codice.

La C. (come già quella preparatoria) sta pubblicando il materiale utilizzato per la codificazione, nella imponente collezione di fonti della codificazione canonica orientale (di cui sono finora pubblicati 33 voll.). In questa raccolta, corredata da importanti studi e monografie, si trovano, distinte secondo i vari riti, le fonti del diritto canonico orientale, di cui talune inedite o difficilmente reperibili.

IV. C. P. PER LA RUSSIA. - Pio XI il 20 giugno 1925 (v. S. Congreg. per la Chiesa orientale in AAS, 18 [1926], p. 62) costituì in seno alla S. Congreg. per la Chiesa orientale una C. pro Russia, avente competenza per tutte le questioni o cause riguardanti i Russi.

Nel 1930 (6 apr.), considerando lo sviluppo sempre maggiore di questa Congregazione e la sempre maggior cura che richiedono le condizioni e la causa dei Russi, con il motu proprio «Inde ab initio» (AAS, 22 [1930], p. 153) disgiunge la P. C. dalla S. Congregazione (pur non escludendo tra le due vincoli di lavoro e un mutuo aiuto). Lo stesso Pio XI con il motu proprio «Quam sollicite» (AAS, 27 [1935], p. 65), in data 21 dic. 1934, stabilì che solamente gli affari e le cause che riguardano i Russi che dimorano in patria, siano riservati ed assegnati alla P. C. e che essa per la sua importanza aderisca alla S. Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari e che il segretario di questa Congregazione ne sia il presidente. Oltre al presidente essa è costituita da altri tre membri. Lo stesso motu proprio stabilisce che i Russi profughi, che prima erano soggetti alla P. C., ora siano soggetti ad una speciale «sezione» della S. Congregazione per la Chiesa orientale.

V. C. P. DI ASSISTENZA. - Pio XII nell'udienza del 22 genn. 1945 costituì la P. C. di Assistenza, riunendo in essa la P. C. Profughi, istituita il 18 apr. 1944, e la P. C. Assistenza Reduci. Il 6 nov. 1945, con biglietto della Segreteria di Stato, il Sommo Pontefice stabilì che la P. C. per lo Stato della Città del Vaticano assumesse il potere di dettare norme regolamentari e di esercitare la più ampia disciplina sia

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COMMODILLA, CIMITERO di - Affresco con la Traditio clavium (secc. VI-VII).
sul personale, sui contratti e sulle altre questioni legali ed amministrative di sua competenza.

BIBL.: cf. la pubblicaz. annuale, non ufficiale: Attività della S. Sede, Roma 1945 sgg.

VI. C. P. PER LA CINEMATOGRAFIA DIDATTICA E RELIGIOSA. - Fu istituita da Pio XII nel 1948 per esaminare le opere cinematografiche, che, destinate alla illustrazione della dottrina cristiana ed agli insegnamenti della Chiesa cattolica, sono sottoposte alla revisione della S. Sede. Questa P. C. ha carattere internazionale.

VII. C. P. PERMANENTE PER LA TUTELA DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI DELLA S. SEDE. - Fu istituita da Pio XI nel 1923 con lo scopo di provvedere alla conservazione dei monumenti della S. Sede, i quali abbiano importanza storica ed artistica. Sono chiamati a far parte di questa C., che è presieduta dal foriere maggiore, i più alti esponenti dell'arte e della cultura della S. Sede.

VIII. C. ARALDICA PER LA CORTE PONTIFICIA. - Fu creata da Benedetto XV con dispaccio della segreteria di Stato in data 1° giugno 1915 per esaminare, controllare ed aggiornare le liste del patriziato e della nobiltà romana, per l'ammissione e gli inviti alle sacre funzioni della Cappella, ecc. È presieduta dal mons. maggiordomo e ne fa sempre parte il maestro di Camera di S. Santità (che attualmente, nella vacanza della carica di maggiordomo, ne ha la presidenza).

IX. Per altre c. p.:

P. C. PER LA REVISIONE ED EMENDAZIONE DELLA VOLGATA: V. VOLGATA.

P. C. CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA: V. ARTE SACRA, PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'.

P. C. PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO: V. CODEX IURIS CANONICI.

P. C. PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO: V. VATICANO, STATO DELLA CITTÀ del.

Per le commissioni costituite in seno alle Sacre Congregazioni: V. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE. Guglielmo Felici

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“COMMISSIONI PONTIFICE.” Enciclopedia Cattolica, vol. IV (1950), p. 58. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/commissioni-pontifice.