COMMISSIONI PONTIFICE. — Dalla stessa denominazione si comprende che per mezzo di esse il Sommo Pontefice commette ad alcune persone, esperte, qualche speciale incarico, riguardante attività proprie della Chiesa.
Varie sono le c. che, per dipendere immediatamente dalla persona del Pontefice, sono fregiate del titolo di «pontifice». Qui si enumerano le più importanti.
I. C. P. DI ARCHEOLOGIA SACRA. — Pio IX il 6 gen. 1852 istituì una speciale C. di archeologia sacra, dandole le facoltà necessarie per la sicura tutela e sorveglianza dei cimiteri e degli antichi edifici cristiani di Roma e dello Stato Pontificio, per la sistematica e scientifica escavazione ed esplorazione degli stessi cimiteri e per la conservazione e custodia di quanto dagli scavi e dai lavori si ritrovasse e si portasse alla luce.
Pio XI con il motu proprio dell'11 dic. 1925 (AAS, 17 [1925], p. 619) ampliò e rafforzò la P. C. con l'attiva
partecipazione di altri componenti che, corrispondendo
da varie regioni e nazioni, le dessero un contributo pre-
zioso di studi e la possibilità di moltiplicare i mezzi e le
finalità per cui fu costituita. Inoltre confermò il diritto
esclusivo della P. C. di tutelare e sorvegliare i cimiteri
e gli antichi edifici cristiani di Roma e del suburbio,
nonché del loro scavo ed esplorazione. La P. C. con ap-
posita rivista porta a pubblica conoscenza i risultati degli
scavi e l'illustrazione dei cimiteri e monumenti della
Roma sotterranea. Essa è composta di un presidente
(che è il cardinale vicario di Roma), che con l'approva-
zione pontificia nomina un vice-presidente, dei commis-
sari effettivi, tra cui il Papa nomina il segretario della
P. C. (mons. sagrista di S. S. è di diritto commissario
effettivo) e dei commissari corrispondenti, tutti di nomina
pontificia; essa si divide in 4 sezioni: culto, amministra-
zione, direzione degli scavi e pubblicazioni ufficiali.
Per i Patti Lateranensi essa ebbe estesa la sua auto-
rità su "le catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle
altre parti del territorio del Regno" (art. 33 del Concor-
dato). Guglielmo Felici
II. C. P. BIBLICA (Pontificia Commissio de re bibili-
ca). - Organo del Magistero ecclesiastico che pro-
mouve e dirige gli studi biblici. Fu costituita da
Leone XIII con la lettera apostolica Vigilantiae del
30 ott. 1902 (Acta S. Sedis, 35 [1902-1903], pp. 234-
238). Il dilagare di un criticismo biblico eccessivo,
insinuatosi anche in campo cattolico, suggerì al Pon-
tefice l'idea di tale Istituto, al quale assegnò un
triplice compito: 1) promuovere efficacemente fra i
cattolici lo studio biblico, approfittandosi dei convin-
centi risultati ottenuti dalle più recenti ricerche; 2)
tutelare con le armi di una soda e savia critica i sacri
interessi della S. Scrittura; 3) sciogliere con acutezza
e discrezione questioni e problemi emergenti.
La C. Biblica è composta di un certo numero di car-
dinali (attualmente 5), consultori (ca. 30-40) e un segre-
tario, che presiede le sedute dei consultori e sbriga gli
affari occorrenti della C. La sede della C. Biblica, prima
nel palazzo del S. Ufficio, si trova oggi nei palazzi Vati-
cani. L'organo ufficiale delle pubblicazioni della C. sono,
secondo il resoconto del 15 febbr. 1909, gli AAS (prima era
la Revue biblique). Pio X concedette il 23 febbr. 1904
alla C. il diritto di conferire i gradi accademici in S. Scrit-
tura (Scripturae Sanctae: Acta S. Sedis, 36 [1903-1904],
pp. 530-32). Il programma degli esami, nel 1905 stabilito
per la prima volta (ibid., 37 [1905], pp. 126-29), trovò nel
1911, con un notevole allargamento delle materie, la sua
forma definitiva (AAS, 3 [1911], pp. 47-50; 296-300; cf.
anche il supplemento in AAS, 19 [1927], p. 160). Con
Lettera apostolica Cum Biblica Sacra del 15 ag. 1916, Be-
nedetto XV subordinò l'Istituto Biblico e la Commissione
de restituenda Vulgata in un certo modo alla C. Biblica;
Pio XI con motu proprio del 30 sett. 1928 rese all'Isti-
tuto Biblico assoluta indipendenza.
Leone XIII e Pio X avevano concesso alla C. Bi-
blica ampie competenze riguardo alle emergenti questioni
e controversie bibliche, provocate dalla critica biblica
moderna.
Dal 13 febbr. 1905 sino al 17 nov. 1921 la C. Biblica
emanò su tale oggetto 14 decreti (decisioni) e due dichiara-
zioni in forma di risposta a quesiti o a dubbi proposti,
raccolti nell'Enchiridion biblicum, Roma 1927. Seguirono
sotto Pio XI, sino al 30 apr. 1934, altri due decreti: in
tutto 18.
Mentre fin allora i documenti emanati dalla C. B.
erano di carattere piuttosto negativo, segnando i
limiti entro cui deve contenersi l'esegesi cattolica,
e si portavano sopra l'uno o l'altro punto particolare
del vasto campo biblico, dal 1940 invece essi sono
piuttosto di indole positiva ed abbracciano tutto il
campo biblico, dando norme generali per lo studio e
l'interpretazione dei Libri Sacri e forte impulso a in-
tensificare gli studi biblici in tutto il loro complesso.
Conseguentemente anche la forma di questi docu-
menti recenti si distingue essenzialmente da quella dei
precedenti. Si presentano in forma di trattato a ma-
niera di istruzione o Commemorium su questioni agitate.
Così la lettera agli arcivescovi e vescovi d'Italia del
20 ag. 1941 (AAS, 33 [1941], pp. 465-72) e l'epistola al
card. Suhard di Parigi del 16 genn. 1948 (AAS, 40
[1948], pp. 45-48).
III. C. P. PER LA REDAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO
CANONICO ORIENTALE. - Pio XI, considerando che
i lavori preparatori per la redazione del Codice di
diritto canonico orientale, ai quali studi era preposta
una commissione cardinalizia, erano compiuti, che
erano già pervenute le osservazioni degli Ordinari
orientali sopra gli schemi dei canoni e che erano
già pubblicati vari volumi delle fonti, stabili do-
versi procedere alla codificazione definitiva del di-
ritto canonico orientale, ed in data 17 luglio 1935
(v. S. Congreg. per la Chiesa
orientale, in AAS, 27 [1935], p. 306) costituì una
P. C., composta di alcuni cardinali, di un segretario
e di vari consultori, che deve esaminare le suddette
osservazioni degli Ordinari, determinare il testo dei
canoni e provvedere alla redazione del Codice, e quindi
inviarne i singoli titoli e libri, da essa redatti, agli
Ordinari orientali, per richiederne i voti, e, avu-
tili, procedere quindi alla definitiva redazione del
Codice.
La C. (come già quella preparatoria) sta pub-
blicando il materiale utilizzato per la codificazione,
nella imponente collezione di fonti della codifica-
zione canonica orientale (di cui sono finora pubblicati
33 voll.). In questa raccolta, corredata da importanti
studi e monografie, si trovano, distinte secondo i vari
riti, le fonti del diritto canonico orientale, di cui
talune inedite o difficilmente reperibili.
IV. C. P. PER LA RUSSIA. - Pio XI il 20 giugno
1925 (v. S. Congreg. per la
Chiesa orientale in AAS, 18 [1926], p. 62) costituì
in seno alla S. Congreg. per la Chiesa orientale una
C. pro Russia, avente competenza per tutte le que-
stioni o cause riguardanti i Russi.
Nel 1930 (6 apr.), considerando lo sviluppo sempre
maggiore di questa Congregazione e la sempre maggior
cura che richiedono le condizioni e la causa dei Russi,
con il motu proprio «Inde ab initio» (AAS, 22 [1930],
p. 153) disgiunge la P. C. dalla S. Congregazione (pur non
escludendo tra le due vincoli di lavoro e un mutuo aiuto).
Lo stesso Pio XI con il motu proprio «Quam sollicite»
(AAS, 27 [1935], p. 65), in data 21 dic. 1934, stabilì che
solamente gli affari e le cause che riguardano i Russi
che dimorano in patria, siano riservati ed assegnati alla
P. C. e che essa per la sua importanza aderisca alla S. Con-
gregazione degli Affari ecclesiastici straordinari e che il
segretario di questa Congregazione ne sia il presidente.
Oltre al presidente essa è costituita da altri tre membri.
Lo stesso motu proprio stabilisce che i Russi profughi,
che prima erano soggetti alla P. C., ora siano soggetti
ad una speciale «sezione» della S. Congregazione per
la Chiesa orientale.
V. C. P. DI ASSISTENZA. - Pio XII nell'udienza
del 22 genn. 1945 costituì la P. C. di Assistenza,
riunendo in essa la P. C. Profughi, istituita il 18 apr.
1944, e la P. C. Assistenza Reduci. Il 6 nov. 1945,
con biglietto della Segreteria di Stato, il Sommo Pon-
tefice stabilì che la P. C. per lo Stato della Città del
Vaticano assumesse il potere di dettare norme rego-
lamentari e di esercitare la più ampia disciplina sia
COMMODILLA, CIMITERO di - Affresco con la Traditio clavium (secc. VI-VII).
sul personale, sui contratti e sulle altre questioni legali ed amministrative di sua competenza.
VI. C. P. PER LA CINEMATOGRAFIA DIDATTICA E RELIGIOSA. - Fu istituita da Pio XII nel 1948 per esaminare le opere cinematografiche, che, destinate alla illustrazione della dottrina cristiana ed agli insegnamenti della Chiesa cattolica, sono sottoposte alla revisione della S. Sede. Questa P. C. ha carattere internazionale.
VII. C. P. PERMANENTE PER LA TUTELA DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI DELLA S. Sede. - Fu istituita da Pio XI nel 1923 con lo scopo di provvedere alla conservazione dei monumenti della S. Sede, i quali abbiano importanza storica ed artistica. Sono chiamati a far parte di questa C., che è presieduta dal foriere maggiore, i più alti esponenti dell'arte e della cultura della S. Sede.
VIII. C. ARALDICA PER LA CORTE PONTIFICA. - Fu creata da Benedetto XV con dispaccio della segreteria di Stato in data 1° giugno 1915 per esaminare, controllare ed aggiornare le liste del patriziato e della nobiltà romana, per l'ammissione e gli inviti alle sacre funzioni della Cappella, ecc. È presieduta dal mons. maggiordomo e ne fa sempre parte il maestro di Camera di S. Santità (che attualmente, nella vacanza della carica di maggiordomo, ne ha la presidenza).
IX. Per altre c. p.:
P. C. PER LA REVISIONE ED EMENDAZIONE DELLA VOLGATA: V. VOLGATA.
P. C. CENTRALE PER L'ARTE SACRA IN ITALIA: V. ARTE SACRA, PONTIFICIA COMMISSIONE CENTRALE PER L'.
P. C. PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO: V. CODEX IURIS CANONICI.
P. C. PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO: V. VATICANO, STATO DELLA CITTÀ DEL.
Per le commissioni costituite in seno alle Sacre Congregazioni: V. CONGREGAZIONI ROMANE, SACRE. Guglielmo Felici