IMPEDIMENTI. - Dal lat. impedimentum (il
verbo impedio esprime l'azione per cui i piedi vengono
impigliati), i. significa in genere ed in astratto tutto
ciò con cui qualcuno viene ostacolato nel condurre
a termine ciò che desidera: tutto ciò che produce
indugio od ostacolo.
I. VARIE ACCEZIONI DEL TERMINE I
Non ha per sé interesse etico o giuridico tutto ciò che costituisce il nell'ordine fisico o nell'ambito della vita vegetativa o sensitiva, ma solo ciò che crea un ostacolo nel libero sviluppo della vita etica e giuridica, cioè nell'ambito degli atti umani. Una qualsiasi cosa può essere dì, ad un atto umano, quando ostacoli la conoscenza o la li- bera volontà. L'è, può essere originato dalla natura o venir imposto dalla legge o infine procedere dall'altrui intervento. In quest'ultimo caso l'è, può essere illegittimo, ingiuria (v.) ed effetto di violenza; come può essere legittimo, ed è allora la proibizione giusta di un superiore o di un qualsiasi esercente in maniera legittima la potestà dominativa.La legge poi, naturale o positiva, nel creare l'osta-
colo, può fermarsi a dichiarare semplicemente illecito
l'atto e non autorizzata la persona, come può arrivare fino
al punto di dichiarare irrito l'atto perfezionato contro
la precisa disposizione di legge, o inabilitare altrimenti
la persona in ordine a determinati atti. Si legge (v.) irritante o inabilitante.
Quando ordinariamente si parla di i. non si attende
tanto a quelli esistenti per legge contro l'assunzione di
determinati uffici da parte di determinate persone, ma
ci si orienta verso il campo della teologia o del diritto
sacramentario, e particolarmente verso due Sacramenti,
l'Ordine e il Matrimonio, e indirettamente e quasi
per riverbero a ciò che ostacola i vari gradi di ammissione
alla vita religiosa. Ciò che è di ostacolo all'effetto prin-
cipale dei Sacramenti, la Grazia, si chiama più propria-
mente obice (v.), mentre il nome di i. resta a significare
gli ostacoli frapposti all'ammissione al Matrimonio stesso
e al sacramento dell'Ordine, nei cui confronti gli i. per-
petui vengono designati con un nome speciale: rità (v.). Qui si intende parlare degli i. matrimoniali e
di quelli semplici concernenti il sacramento dell'Ordine.
Per gli i. alla vita religiosa, V. le singole voci, rispon-
denti ai singoli gradi della medesima: NOVIZIATO; RELIGIOSI.
IMOLA. DIOCESI di - Portale gotico (sec. XIV) della chiesa di
S. Domenico.
Il MOLO, di - PortALE gotico (sec. XIV) della chiesa di
S. Domenico.
Il MOLO, di - PortALE gotico (secc. XIV, XXVII, XXVIII) della chiesa di
S. Domenico.
Il MOLO, di
II.
I. MATRIMONIALI
1. Nozione e divisioni
Sotto il nome di i. matrimoniali sono designate delle circostanze le quali, rendendo uno o entrambi gli sposi inabili a contrarre il Matrimonio, fanno sì che nel caso particolare il contratto matrimoniale sia nullo o illecito.Gli effetti dipendenti da queste circostanze sono stabiliti da chi ha istituito il Matrimonio nell'economia naturale, cioè da Dio o da chi ha avuto da lui il mandato di disciplinarlo, vale a dire dall'autorità legittima còmpetente. Per i cristiani, siano pure non cattolici, questa autorità è solamente la Chiesa, avendo Gesù Cristo elevato alla dignità di Sacramento il contratto matrimoniale fra i battezzati; per i non cristiani è l'autorità civile o religiosa che ne regola gli usi.
Si hanno pertanto i. a) di diritto naturale, quando sono stabiliti da Dio stesso per legge di natura; b) di diritto divino positivo, se stabiliti per libera volontà da Dio oltre alla legge di natura; c) di diritto ecclesiastico, quando sono stabiliti dalla Chiesa per i suoi sudditi, oltre alla legge naturale e divino-positiva; d) di diritto meramente civile, quando si tratta di matrimoni fra non battezzati.
L'ì matrimoniale che irrita, cioè rende nullo il Matrimonio, si dice dirimente, e, qualora sia conosciuto dai contraenti, rende l'atto anche gravemente illecito. Dicesi invece impediente quello che lo rende solo illecito, ma non nullo.
Perché l'ì. abbia l'effetto suo proprio, deve esser certo; se invece si abbia una grave ragione di dubitare, dicesi dubbio, e in questo caso o non se ne tiene conto o si concede per cautela la dispensa («ad cautelam, quaenus opus sit»). Il dubbio che riguarda l'esistenza stessa della legge o la sua applicabilità al fatto certo, si dice dubbio di diritto («dubium iuris»); se invece riguarda il fatto, cioè se si dubita che questo sia veramente avvenuto quale è contemplato dalla legge, si ha il dubbio di fatto («dubium facti»). Dicesi pubblico l'ì. che proviene da un fatto di natura sua pubblico, o che si può provare in foro esterno («ad es., la consanguinità»), o che è di fatto conosciuto da molti; se invece non può esser provato in foro esterno dicesi occulto («ad es., alcune specie del cosiddetto i. criminis»). Vi sono i. che riguardano entrambi i contraenti («ad es., consanguinità»), altri che provengono da uno solo di essi («ad es., impotenza»); i. assoluti, che impediscono il matrimonio con chiunque, e relativi se lo impediscono solo con determinate persone. Qualche i. è temporaneo, cioè può cessare o con il tempo («età») o cambiando le circostanze («tatto, mista religione»); gli altri sono perpetui.
Si dicono indispensabili gli i. da cui la Chiesa non può (perché sono di diritto naturale o divino positivo) o non suole dispensare (per la gravità eccezionale della loro sconvenienza), dispensabili gli altri, sebbene non diverso rigore. Questi ultimi si dividono in due categorie: di grado minore quando rivestono una gravità limitata, di grado maggiore quando richiedono per la dispensa cause di un certo rilievo.
Gli i. di diritto divino (naturale o positivo) sono: l'impotenza, il legame, la consanguinità in linea retta e, per comune convinzione, quella nel primo grado uguale di linea collaterale.
Secondo la vigente legislazione sono i. di diritto ecclesiastico: la consanguinità nel secondo e nel terzo grado collaterale (non oltre) uguale o disuguale, l'affinità in linea retta o collaterale non oltre il secondo grado, la pubblica onestà in linea retta sino al secondo grado, l'èttà, la disparità di culto, la mista religione, l'Ordine sacro, la professione solenne, il tratto, il crimen nelle sue condotte speciali, la cognazione spirituale, il voto e dove è anche i. civile, la cognazione legale. L'affiliazione non è i. mutuato dal civile, come l'adozione.
Sono di grado minore: la consanguinità in terzo grado collaterale uguale o misto con il secondo, l'affinità in secondo grado collaterale uguale, la pubblica onestà in secondo grado, la cognazione spirituale ed il crimen delle prime due specie. Sono i. di grado maggiore gli altri (per i singoli i. V. alle singole voci).
Nella legislazione precedente al decreto Ne temere si chiamavano i. anche alcune cause di nullità del matrimonio, come l'errore, la condizione, ecc., ma nella nuova la parola i. è usata nel senso stretto.
Indispensabili sono gli i. di diritto divino o ritenuti tali. Si dicono pure indispensabili quelli di diritto ecclesiastico da cui la Chiesa non suole dispensare, cioè l'affinità in linea retta, l'Ordine sacro, il crimen con coniugio. Indispensabile temporaneamente può essere il ratto.
Degli i. di diritto ecclesiastico due soli sono impedienti: il voto semplice di castità e la mista religione; gli altri sono tutti dirimenti.
Anticamente anche i vescovi stabilivano i. per il matrimonio nel proprio territorio, ma in seguito fu stabilito che gli i. dirimenti fossero di esclusiva competenza della S. Sede, pur rimanendo ai vescovi la potestà di stabilire divieti particolari e temporanei, che di fatto equivalgono ad i. impedimenti. L'autorità civile non può avere ingerenza nella consistenza del matrimonio fra cristiani e qualunque legge in merito è una usurpazione di diritto: essa è competente solo circa gli effetti puramente civili del matrimonio.
2. Dispensa dagli i
Dagli i. di diritto ecclesiastico si può ottenere la dispensa per motivi più o meno gravi a seconda della categoria o del grado cui appartengono (per la dispensa in genere V. LEGGE).Riguardo però alla dispensa dagli i. matrimoniali è opportuno notare alcune particolarità.
La prima proviene dalla natura dell'ì., riguarda cioè la distinzione tra quello impediente e il dirimente. Per la celebrazione del matrimonio, quindi, la dispensa può esser necessaria o alla validità o alla liceità.
Inoltre, per gli i. dirimenti, quando si tratta di quelli di grado maggiore, la dispensa non è valida se la causa non sia una di quelle riconosciute come proporzionate («causa canonica») e se questa non sia vera al momento di eseguire la dispensa. Per gli i. di grado minore basta qualunque causa, anche se non sia vera di fatto. La dispensa da un i. dirimente è nulla se nello stesso tempo osta un altro i. dirimente non dispensato, a meno che non si tratti di consanguineità o di affinità e l'altro i. non sia della stessa specie e di grado uguale od inferiore. Se con un i. pubblico, da cui un inferiore può dispensare per indulto, concorra un altro da cui non può dispensare, se deve ricorrere alla S. Sede per entrambi. Quando si tratta di i. dubbi, se il dubbio è negativo, non se ne tiene conto, se è positivo la dispensa si chiede e si concede ad cautelam, eccetto per l'ì. di consanguinità in primo grado collaterale.
La domanda per la dispensa da un i. matrimoniale, oltre agli elementi richiesti per qualunque altra dispensa, deve recare pure l'albero genealogico quando si tratta di consanguineità, di affinità o di pubblica onestà, e deve indicare anche la condizione economica dei richiedenti. Il parroco deve inviare la domanda al proprio Ordinario con tutte le notizie necessarie; questi, esaminato il caso, provvede per la concessione della dispensa. In via normale le dispense matrimoniali sono concesse dalla S. Sede. Per gli i. occulti in foro interno dispensa la S. Penitenziera, per la disparità di culto e la mista religione il S. Uffizio, per gli altri i. la S. Congregazione dei Sacramenti. Ma per i cattolici delle missioni provvede la S. Congregazione di Propaganda Fide e per quelli di rito orientale la rispettiva S. Congregazione.
In via straordinaria possono dispensare altre persone ecclesiastiche, o per speciale concessione della S. Sede o per disposizione del diritto. Concessioni speciali e precise son fatte ai nunzi e delegati apostolici e ad alcuni Ordinari, specialmente di diocesi estere o lontane da Roma: tali facoltà sono sempre temporanee e prorogabili. Possono esser pure concesse facoltà speciali in certe circostanze straordinarie.
In pericolo di morte il CIC concede facoltà di dispensare da quasi tutti gli i. matrimoniali agli Ordinari, ai parroci, ai confessori ed a quei sacerdoti che sono presenti ai matrimoni fatti in assenza del parroco a norma del can. 1098. Così pure nei casi in cui l'ì. si scopre quando tutto è pronto per la celebrazione del matrimonio, si che non possa differirsi senza grave danno.
In queste circostanze soltanto l'Ordinario può dispensare da tutti gli i. come in pericolo di morte, mentre gli altri sono autorizzati per i soli casi occulti e quando non si faccia in tempo a ricorrere all'Ordinario. Queste limitazioni sono di stretta interpretazione. L'Ordinario, inoltre, per norma generale, può dispensare nei casi dubbi ed anche quando, avendo ricorso alla S. Sede, mentre si attende il riscritto, intervengono gravi ed urgenti motivi che non consentono una dilazione, sempre che si tratti di dispense che la S. Sede suole concedere.
Nel chiedere alla S. Sede una dispensa, la cosiddetta testimonianza deve essere completa ed esauriente, deve cioè contenere tutte le indicazioni che si riferiscono e sono richieste dal caso, giacché ogni i. si differenzia dagli altri, ha i suoi aspetti e richiede delle notizie che chi concede la dispensa deve conoscere, affinché non si compia un atto nullo, si abbiano le necessarie particolari garanzie e si possano aggiungere le clausole opportune. Nella concessione delle dispense matrimoniali hanno una importanza capitale le cause, sia perché è norma canonica non concedere deroghe alle leggi senza un motivo giusto e ragionevole, sia perché, per gli i. di grado maggiore, se la causa è falsa, è nulla la dispensa.
È prassi costante della S. Sede di richiedere per le dispense matrimoniali cause dette canoniche, quelle cioè esplicitamente elencate in passato dai componenti dicasteri quali furono il S. Uffizio, la S. Congregazione di Propaganda, la Dattaria Apostolica. In tempo posteriore, però, assieme a queste ne furono ammesse altre di eguale gravità, in modo che si è potuto formare un elenco di cause, alcune delle quali sono ammesse come motive, quindi necessarie per gli i. di grado maggiore, altre sono solo impulsive e servono per rafforzare le motive o per gli i. di grado minore. Criterio generale è che le cause devono esistere da parte della sposa: solo subordinatamente se ne ammettono altre in utilità altrui. Le cause che non comportano alcun pregiudizio all'onore degli sposi si dicono oneste, diversamente sono dette infamanti: quelle sono preferite a queste. I criteri della S. Sede su tutta questa materia devono essere usati anche da coloro che godono della facoltà di dispensare. Nell'elencare le cause ammesse per la concessione delle dispense matrimoniali sarà seguito il criterio della gravità e quindi sarà detto prima delle motive e poi delle impulsive.
3. Cause motive per la dispensa
a) Ristrettezza del luogo. — Si ha, ed è assoluta, quando il luogo dove dimora l'oratrice (cioè la richiedente) non superi i 1500 ab. o le 300 famiglie e la sua parentela sia talmente diffusa da non trovare un uomo di pari condizione con cui sposare, se non un consanguineo od un affine, e le riesca duro lasciare il suo domicilio. L'angustia del luogo relativa si ha quando a causa di guerre od epidemie vi sia scarsezza di uomini, e nei centri dove vi sono pochi cattolici e molti acattolici. b) Età superadulta dell'oratrice
In linguaggio curiale si chiama superadulta l'oratrice, quando ha superato i 24 anni e non i 50, senza avere ancora trovato marito. Questa causa vale quindi per le nubili e non per le vedove; ma qualora si tratti di vedova ancor giovane ed esposta a pericolo di incontinenza, può essere addotta come causa l'età ancor giovane (fino ai 30 anni) o ancor fiorente (fino ai 40 ca.) della medesima. c) Mancanza o insufficienza di dote. — Quando la sposa è priva di dote o non l'ha quale ci vorrebbe per sposare un estraneo di egual condizione. La causa vale qualora il parente o l'affine sia disposto a provvedere lui, sposandola; ma non vale per le vedove. d) Povertà di vedova onerata di numerosa prole. — La sola povertà non è causa sufficiente, a meno che non si tratti di vedova con numerosa prole, chiamata a nozze da uno sposo che è disposto a provvedere lui al necessario. e) Pacificazione da raggiungere (bonum pacis). — Quando con il matrimonio di due consanguinei od affini si estinguono gravi liti, inimicizie od odi tra famiglie. f) Condizione di orfana di ambedue i genitori. — È evidente la gravità di questa causa non strettamente canonica. g) Deformità, infermità o stato difettoso della sposa. — È chiaro che per una donna in quelle condizioni il matrimonio con un parente od affine è un rimedio confacente. h) Convalida di matrimonio contratto in buona fede. — Ciò ha luogo quando i due hanno in buona fede contratto nullamente senza la necessaria dispensa da un i. dirimente. i) Imminenza delle nozze. — Quando l'i. è stato scoperto tardi o per incuria non dispensato prima e nello stesso tempo le nozze non possono differirsi senza grave danno materiale o morale. l) Mutuo aiuto in età provetta. — Nel caso in cui i due contraenti abbiano entrambi superati i 50 anni ed abbiano bisogno di vicendevole opera di aiuto od assistenza. m) Notizia corsa di matrimonio da contrarre. — Qualora il progettato matrimonio sia a conoscenza di altri e, se non avesse luogo, sorgessero dei sospetti diffamatori. Questa causa è da alcuni indicata con l'espressione: infamia oratricis vitanda. n) Benemezze degli oratori. — Si ha quando gli oratori siano altamente benemeriti della Chiesa o della diocesi. Deve trattarsi di insigni benemerenze, altrimenti questa causa rimane impulsiva. o) Bene dei figli (bonum prolis). — Si verifica quando la donna o entrambi siano vedovi con figli e con il matrimonio si possa provvedere al sostentamento, all'educazione o all'assistenza degli orfani minorenni. p) Eccessiva, sospetta e pericolosa familiarità
Non è da confondersi con la doverosa cordialità e con il mutuo affetto naturale tra consanguinei. Sono tre diversi aspetti della familiarità, che possono anche trovarsi insieme. q) Infamia della donna sorta da sospetto. — Qualora siano sorti dei sospetti, a causa del fidanzamento, da poter far rimanere l'oratrice diffamata e senza possibilità di maritarsi. r) Coabitazione sotto lo stesso tetto, che non possa essere facilmente impedita
Deve trattarsi di coabitazione necessaria e che potrebbe condurre ad un incesto o ad uno scandalo; ma se la coabitazione è onesta e non dà luogo a sospetti, la causa non vale. s) Pertinacia dei fidanzati nel loro proposito. t) Pericolo di concubinato incestuoso. — Questa e la precedente sono due cause simili e che hanno lo stesso valore. u) Pericolo di matrimonio civile. — Quando però questa causa è addotta come una minaccia ricattata, viene respinta. Lo stesso dicasi per le due cause seguenti. v) Disputa civile già ottenuta o richiesta; w) Avvenuto matrimonio civile
In questo caso però in Italia, dopo il Concordato, i due contraenti cattolici devono esser trattati come pubblici peccatori. x) Pericolo di matrimonio misto o da celebrarsi innanzi a ministro acattolico
Purché non sia ricattatoria, è una causa ammessa per evitare un grave scandalo e per il timore della perversione sia degli sposi che della prole ventura. y) Copula già avvenuta tra i fidanzati, gravidanza, necessità di legittimare la prole. — Tre cause distinte che richiedono una riparazione, specie quando il fatto è stato compiuto con l'intenzione di ottenere più facilmente la dispensa. z) Risoluzione di grave scandalo. a') Cessazione di pubblico concubinato. — Questa causa assomiglia ed equivale alla precedente. b') Perdita di verginità della sposa già avvenuta per opera di persona diversa dal fidanzato. c') Illegittimità di natali della sposa. — Questa e la precedente sono due cause infamanti, ammesse solo per la donna. d') Fuga consensuale dei fidanzati. — Questa causa è ammessa purché in seguito la donna sia rimessa in luogo sicuro, e capace di poter dare liberamente il suo consenso al matrimonio.4. Cause impulsive per la dispensa
a) L'adozione di liti in materia di successione. — Se l'oratrice deve sostenere una grave lite per la successione di rilevante eredità e solo lo sposo è disposto a sopportarne la spesa o se la lite viene estinta con il matrimonio. b') Bisogno da parte dell'oratore di quella determinata donna per le sue speciali necessità. — Si ha per attendere ai propri figli o per aiutarlo nell'azienda domestica o per assisterlo nella malattia. c) Buoni costumi di ambedue i coniugi. d) Parziale convenienza del matrimonio, per utilità particolare. e) Speranza di conversione della parte. — Questo motivo vale negli i. di disparità di culto o di mista religione, escludendo però qualunque pressione anche morale. f) Bene dei genitori bisognosi d'aiuto. — Si ha quando dal matrimonio traggono giovamento i genitori di qualcuno degli sposi ammalati o vecchi o bisognosi di assistenza.La concessione della dispensa matrimoniale ha luogo di solito per rescritto in forma commissoria. Per aver
effetto pertanto è necessario che il documento pervenga all'esecutore, il quale, constatato che tutto risponda a verità, deve darvi esecuzione, ai fini della prova in foro esterno, per iscritto (v. RESCRITTO). Inoltre, allo scopo di limitare le dispense e quasi come una penale per i richiedenti, e nel contempo come un segno di omaggio alla S. Sede per il beneficio ricevuto, su ogni dispensa viene imposta una tassa o componenda, in proporzione all'ippostazione ed alla condizione economica degli oratori. Ciò a differenza delle altre dispense, per le quali è stabilita una tassa uguale per tutti. Per coloro che sono veramente miserabili la concessione è fatta gratuitamente.
III.
I. AL SACRAMENTO DELL'ORDINE
Prima del CIC il concetto di i. e di irregolarità non era chiaramente definito: alcuni distinguevano le irregolarità dagli i., mentre la maggior parte degli scrittori, senza accennare a distinzioni di sorta, chiamava indistintamente irregolarità tutti gli i., temporanei o perpetui che fossero.La stessa dissonanza si riscontrava sul numero degli i.; così, p. es., il Gasparri, che ammetteva la suddetta distinzione, ne enumerava 12 (Tractatus de sacra ordinatione, I, Parigi 1883, n. 477 sgg.), mentre altri autori davano elenchi maggiori o minori.
Il CIC, ponendo una distinzione netta fra le irregolarità e gli i., riduce questi al numero di sette. L'ì. semplice, in quanto distinto dall'irregolarità, si può definire un i. temporaneo, stabilito dal diritto ecclesiastico, che produce gli stessi effetti dell'irregolarità. Perciò, la differenza specifica tra irregolarità ed i. semplice è che la prima è perpetua di sua natura, mentre l'ì. semplice è sempre temporaneo. L'irregolarità si distingue in ex defectu e in ex delicto, mentre l'ì. semplice non ammette tale distinzione. L'irregolarità può essere introdotta solo dal diritto comune; l'ì. semplice, anche dal diritto paritare, è delitti invece con gli effetti delle irregolarità e dei semplici i.; l'effetto primario è diretto è di impedire la lecita collazione della prima tonsura e degli Ordini; l'effetto secondario è indiretto è di vietare l'esercizio degli Ordini ricevuti (cf. can. 968). Generalmente, gli i. si intendono come antecedenti agli Ordini, anche se possono sopravvivere ad essi; varia è poi la loro origine; per alcuni è un fatto personale liberamente posto (p. es., il matrimonio spontaneamente contratto); per altri, è un fatto estraneo o una particolare condizione di cose sancita dalla legge; p. es., il servizio militare, la servitù, la persistenza nel proprio errore dei parenti acattolici.
Sono semplicemente impediti (can. 987): 1. «I figli degli acattolici, sino a quando i genitori persistono nel loro errore». Mentre nel diritto antico anche i nipoti erano irregolari, nel diritto vigente l'ì. comprende solo i discen
denti degli acattolici nel primo grado della linea retta. Esiste tuttavia l'ì. anche se uno soltanto dei genitori è acattolico e non cessa se il matrimonio misto fu contratto con la dovuta dispensa, dopo aver prestato le cauzioni del caso. Anche se qualcuno pensa altrimenti, è da ritenere che dal nome di acattolici (apostati, eretici, scismatici, atei), siano esclusi gli infedeli. L'ì., stabilito per elidere la presunzione contro i figli degli acattolici sulla stabilità o meno della loro fede, cessa, o per l'efficace conversione dei genitori o del genitore acattolico alla fede, o, molto probabilmente, per la morte dei medesimi, anche se persistere nel loro errore. 2. «Gli ammogliati». Anticamente quest'ì. e i due seguenti, erano detti ex defectu liberatis. Nel diritto antico, pur persistendo il vincolo matrimoniale, l'ì. cessava se la moglie abbracciava lo stato religioso o faceva voto di castità anche restando nel secolo (Benedetto XIV, De synodo dioecesana, 1. XIII, 12, n. 13 sgg.). Nel diritto vigente invece, il matrimonio è un impossibile per ricevere gli Ordini e solo cessa o per il cessare in qualsiasi modo del vincolo matrimoniale o per dispensa della S. Sede, che solo viene concessa dietro il libero consenso della moglie e dopo che si sia provvisto a tutte le eventuali difficoltà del caso. 3. «Coloro che esercitano un ufficio o un'amministrazione proibita ai chierici e di cui debbano rendere ragione, sino a che, lasciato l'ufficio e la amministrazione e rese le ragioni debite, non siano liberi». Che cosa sia proibito ai chierici è chiaramente detto al can. 139; ed a senso contrario si deduce che molti uffici ed amministrazioni non sono vietate ai chierici, come l'amministrare i beni delle chiese, dei luoghi pii, esercitare l'ufficio di consigliere municipale, ecc. 4. «I servi nella servitù propriamente detta, prima di aver ottenuta la libertà». I servi propriamente detti di cui parla il codice qui e al can. 1083 § 2, riferendo integralmente il diritto antico, sono coloro che per il diritto delle genti e contro la libertà naturale sono sottoposti al dominio altrui. Questa deplorevole condizione di cose, riprovata sempre dalla Chiesa, non si riscontra più in Europa e nei popoli civili, anche se può verificarsi nei luoghi di missione, presso i selvaggi. 5. «Coloro che secondo la legge civile sono obbligati al servizio militare ordinario, prima di aver soddisfatto a tale obbligo». Il servizio militare ordinario è quello che i giovani, chiamati per la prima volta alle armi secondo le leggi della propria nazione, devono prestare per uno o più anni (decreto Inter reliquas, 1° genn. 1911, ad. 1); non importa il corpo cui saranno destinati. Inoltre, sono impediti tutti coloro che, se anche lo saranno in seguito, non sono ancora stati chiamati alle armi o per difetto di età o perché alla leva militare sono stati dichiarati rivedibili (Commission Interpretationis authentica, 2 giugno 1918). Non sono impediti invece coloro i quali, dopo il servizio attivo, restano obbligati ai cosiddetti esercizi annuali. 6. «I neofiti, fino a che, a giudizio dell'Ordinario, non siano stati provati a sufficienza». Si dicono neofiti coloro che, convertiti in età adulta, ricevettero il Battesimo in modo assoluto. Sono esclusi perciò gli eretici che, ritrattati gli errori, vengono ribattezzati sotto condizione. Prima del CIC, per ammettere un neofita a ricevere gli Ordini, si ricorreva generalmente alla S. Sede; il can. 987, 6, rimette al giudizio dell'Ordinario il decidere se il candidato sia sufficientemente fondato nella fede e nella morale cristiana. 7. «I colpiti dall'infamia di fatto, sino a che essa, a giudizio dell'Ordinario, perdura». Incorre in quest'ì. chi o per un delitto commesso o per cattivi costumi ha perso la buona fama presso i fedeli probi e gravi, del che spetta giudicare all'Ordinario (can. 2293 § 3); l'ì. cessa quando la persona riacquista la buona fama a tenore del can. 2295.
Per cause scusanti dagli i. e moltiplicazione dei medesimi, V. IRREGOLARITÀ.
Essendo tutti gli i. temporanei di loro natura, cessano anzitutto nel modo indicato per ognuno di essi e cioè per il cessare della causa da cui essi traggono la loro origine. Così, p. es., il primo i. cessa con la conversione dei genitori alla vera fede; il secondo, con il cessare del vincolo matrimoniale, ecc. Cessano anche se venga meno il diritto particolare da cui eventualmente abbiano avuto origine.
