GIURATI

GIURATI. - Così detti dal giuramento con il quale si obbligano al retto adempimento del loro ufficio, i g. sono un corpo di cittadini appartenenti a categorie elencate dalla legge, in possesso di speciali qualità culturali e morali, chiamati a giudicare, in causa criminale, della colpevolezza o meno dell’accusato e per conseguenza a cooperare all’amministratione della giustizia penale.

La caratteristica propria del corpo dei g. è d’essere composta di elementi tolti da ogni classe di cittadini, in ossequio al principio sostenuto da penalisti che cioè, mentre nel cercare le prove di un delitto si richiedono abilità e destrezza, invece nel giudicare il risultato si richiede un semplice ordinario buon senso, meno fallace a volte che il sapere di un giudice assuefatto ad una forma mentis che è frutto solo di studi astratti.

L’istituzione dei g. è di origine inglese, adottata dall’Assemblea costituente francese, e, in seguito, diffusa in Europa. La legislazione canonica non ha mai ammesso l’istituto dei g., per non dividere il compito di giudicare in Italia, con legge del 13 nov. 1859, furono istituite le Corti d’Assise con il giur.

I g. fanno quindi parte del collegio giudicante, ma senza il potere giuridico di dare la sentenza né di infliggere la pena. Essi possono soltanto pronunciarsi sull’esistenza del fatto e sulla colpevolezza dell’accusato. Questo il compito ad essi imposto dalla legge positiva. Nell’esplicarlo debbono tener presenti altri principi di ordine morale.

Innanzi tutto, la risposta ai quesiti deve essere data dai g. in base ad un’intima e coscienziosa convinzione, per cui i g. non possono e non debbono condannare un innocente anche se tutte le apparenze lo accusino. Al contrario essi possono, in coscienza, rispondere in favore del vero colpevole quando la sua colpevolezza non sia stata legittimamente e convenientemente dimostrata. Fa eccezione il caso in cui il bene pubblico reclamasse la condanna di qualche reo; allora però i g. dovrebbero deporre in giudizio non come tali, ma come testimoni (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, Opus theologicum morale, IV, 3° ed., Prato 1900, n. 592).

Similmente se venisse abusivamente citato in un tribunale laico chi gode del privilegio del foro (cf. CIC, cann. 120, 614, 680), i g., qualora non possano sottrarsi dal giudicare, possono sempre dare il voto in favore dell’accusato, in quanto sottoposto a tribunale incompetente (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, op. cit., n. 591).

Qualora, chiamato all’ufficio di g., un cittadino rimanesse esitante per la coscienza della propria ignoranza in materia di diritto, la dottrina morale non gli impone assolutamente di esimersi, purché però abbia il proposito di non condannare nessuno se non consta evidentemente della colpa. Il diritto naturale infatti non esige che tutti i delinquenti siano puniti, ma vuole però che nessun innocente venga condannato (cf. A. Ballerini-D. Palmieri, op. cit., n. 591).

L’istituto dei g., che era stato abolito in Italia con i codici penale e di procedura penale del 1931, è stato ripristinato in parte con decreti legislativi luogotenenziali 6 a. 1944, n. 170 e 5 dic. 1944, n. 290, con l’istituzione dei giudici popolari. L’ordinamento definitivo delle corti d’Assise è attualmente in discussione davanti al Parlamento.

BIBL.: G. Pisanelli, Della istituzione dei g., Torino 1856; E. Pessina, Della istituzione dei g., Napoli 1874; D. Rende, Corte d’assise, in Enc. Ital., XI, pp. 541-42; G. Pasquariello, La magistratura, Roma 1941, p. 172 seg.; T. Jorio, Theologia moralis, II, 3° ed., Napoli 1946, n. 955-56. Luigi Morstabilini.