IRREGOLARITÀ

IRREGOLARITÀ. - L'i. è un impedimento canonico, perpetuo, che, per il decoro del sacro ministero, vieta in primo luogo la lecita ricezione degli Ordini, compresa la tonsura, e conseguentemente l'esercizio dei medesimi. Non è pena medicinale né vendicativa, ma semplice difetto fisico o morale.

Le i. sono antichissime nella Chiesa; già l'apostolo Paolo ne enumerava due: una perpetua (la bigamia successiva: I Tim. 3, 2, 12; Tit. 1, 6), l'altra temporanea (la conversione recente: I Tim. 3, 6). Gli antichi canonisti chiamarono « regola apostolica » le prescrizioni di s. Paolo e dissero « irregolari » quanti si allontanavano da essa. S. Agostino, nell'Epistola 60 (PL 33, 288) parla già dell'integrità di una persona regolare, atta allo stato clericale; la parola i. per primo la usò Rufino (m. ca. il 1190); introdusse invece la divisione delle i. in ex defectu e in ex delicto Goffredo da Trani (m. nel 1245). Finalmente Innocenzo IV (1243-54) espressamente trattò, primo fra tutti, delle i.

Poiché le leggi sulle i. non ebbero origine solo dal diritto scritto ed inoltre mancava nel Corpus iuris canonici un titolo speciale che le enumerasse, i giuristi dissentivano molto sulla natura e la divisione delle medesime.

Il CIC, ad eliminare i dubbi suddetti e ad evitare nuove possibili difficoltà, ordina integralmente tutta la materia delle i. e sancisce che unica fonte delle medesime è la legge universale contenuta in esso (can. 983). Ci si domanda tuttavia se le i. elencate dal CIC (cann. 984-85) possano essere modificate, soppresse, aumentate, dal diritto consuetudinario universale; è più attendibile l'opinione affermativa, perché nel diritto vigente tali consuetudini non sono riprovate (can. 27).

Assai più chiaramente che prima di esso, il CIC distingue solo le i. in ex defectu e in ex delicto. Hanno origine le prime da un fatto necessario o da una colpa estranea all'irregolare; le altre, da un delitto proprio (cf. can. 2195 § 1). Queste ultime tuttavia non si contraggono se il delitto non fu un peccato grave, commesso dopo il Battesimo (eccettuata la ricezione del Battesimo dagli acattolici), esterno, pubblico od occulto (can. 986).

I. ex defectu (can. 984). Sono così irregolari:

1) « Gli illegittimi, sia che l'illegittimità sia pubblica od occulta, eccetto che siano stati legittimati od abbiano emesso i voti solenni ». Sono illegittimi tutti coloro che non sono nati da un matrimonio valido o putativo o che furono concepiti da genitori ai quali, a cagione della professione solenne o dell'Ordine Sacro, era proibito al tempo della concezione l'uso del matrimonio contratto in antecedenza (can. 1114). L'illegittimità e conseguentemente l'i. possono essere tolte: a) con il susseguente matrimonio dei genitori a tenore dei cann. 1116-17 (cf. cann. 232 § 2, 1; 331 § 1, 1; 320 § 2; risposta della Commissione pontificia, 10 luglio 1930); b) con un rescritto della S. Sede; c) con la professione religiosa solenne.

2) « I difettosi di corpo che non possono servire all'altare o in modo sicuro per la debolezza o in modo decente per la deformità. Tuttavia, ad impedire l'esercizio di un Ordine legittimamente ricevuto si richiede un difetto più grave, e nemmeno a cagione di questo difetto

sono proibiti quegli atti che si possono porre convenientemente». Il CIC non dice affatto quali siano i difetti fisici che rendono irregolare. Mentre è abolita l'antica questione dell'occhio canonico, sono ritenuti irregolari i completamente ciechi, sordi, muti, i notevolmente zoppi o deformi, i gibbosi, i mancanti del pollice o dell'indice, specie alla mano destra, ecc. In dubbio, spetta al vescovo decidere in merito.

3) « Quelli che sono o che furono epilettici, puzzi, posseduti dal demonio; che se divennero tali dopo aver ricevuto gli Ordini e consti con certezza che sono ormai liberi, può l'Ordinario permettere di nuovo ai suoi sudditi l'esercizio degli Ordini ». Il CIC non ammette ragioni che sanno tali difetti quando si tratta di accedere agli Ordini: che se uno o più dei predetti ostacoli accadessero dopo ricevuti gli Ordini, il giudizio per l'esercizio dei medesimi, è rimesso all'Ordinario (can. 198).

4) « I bigami, quelli cioè che contrassero successivamente due o più matrimoni validi ». Questa è detta bigamia vera, la sola che causa l'i. Non si richiede per la i. che i due o più matrimoni siano stati consumati.

5) « I colpiti da infamia iuris », pena vendicativa (can. 2291, 4) con cui vengono puniti determinati delitti, non ha immediata origine dal delitto, ma dal difetto di buona fama, che causa la sentenza condannatoria o la conoscenza del delitto stesso.

6) « Il giudice che pronunziò una sentenza di morte ». La parola giudice significa sia la persona singola che il tribunale collegiale, cioè le persone che lo compongono. La sentenza si suppone giusta, altrimenti il giudice diverrebbe irregolare ex delicto (can. 985, n. 4). Non cadono in questa i. i cosiddetti « giuriti », a meno che, secondo le leggi della loro nazione, siano veri giudici e pronunziò la sentenza di morte. E nemmeno incorre in questa i., detta come la seguente ex defetto lenitatis christianus, il giudice che pronunziò la suddetta sentenza prima di ricevere il Battesimo. Non risulta che per incorrere nell'i. sia necessaria l'esecuzione della sentenza stessa.

7) « Quelli che hanno assunto l'ufficio di carnefice e i loro volontari e immediati collaboratori nell'esecuzione della sentenza capitale ». Carnefice è colui che è deputato ad uccidere a nome dell'autorità pubblica i condannati a morte in seguito a sentenza. La sola assunzione spontanea di tale ufficio produce l'i. Per i suoi volontari ed immediati collaboratori è richiesta l'esecuzione della sentenza capitale. I predetti uffici, se esercitati prima di ricevere il Battesimo, non producono i.

I. ex delicto (can. 985). Sono così irregolari:

1) « Gli apostati dalla fede, gli eretici, gli scismatici ». La Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC dichiarò il 30 luglio 1940 che incorrono in questa i., quali apostati, quanti sono o furono iscritti a una setta ateistica. Agli iscritti in buona fede ad una setta eretici o scismatica, si dovrà concedere la dispensa ad cautelam affinché possano accedere agli Ordini.

2) « Coloro che, al di fuori del caso di estrema necessità, permisero in qualsiasi modo che fosse loro amministrato il Battesimo da acattolici ». Per acattolici s'intendono solo i battezzati apostati (e quelli che sono o furono iscritti ad una setta ateistica), eretici, scismatici.

3) « Coloro che legati da matrimonio o da Ordine sacro o da voti religiosi anche semplici e temporanei, osarono attentare il matrimonio o porre anche soltanto l'atto civile; o che, liberi, l'abbiano attentato con una donna legata dagli stessi voti o da matrimonio valido ».

4) « Coloro che commiserò un omicidio volontario o un aborto, cui sia seguito l'effetto, e quanti vi cooperarono ». Tanto per l'omicidio quanto per l'aborto la causa si intende volontaria e diretta. Fra i cooperanti all'uno o all'altro delitto, sono compresi solo i positivi, esclusi sempre i negativi (cann. 2209-31). Se, per qualunque motivo, l'effetto non seguisse (cf. cann. 2212-13), nessuno dei suddetti incorre nell'i.

5) « Coloro che mutilarono se stessi o altri o che tentarono di togliersi la vita ». La mutilazione è l'amputazione di una parte del corpo che ha una funzione propria distinta da quella delle altre membra; ad es., gli occhi, le braccia, le mani, i piedi. Non basta l'attentato di mutilazione; basta invece l'attentato di suicidio.

6) « I chierici che esercitano l'arte medica o chirurgica ad essi vietata, se da ciò segua la morte ». Occorre tuttavia che la morte segua praeter intentionem, perché altrimenti si cadrebbe nell'i. dell'omicidio volontario (n. 4).

7) « Coloro che pongono un atto di Ordine riservato ai chierici costituiti nell'Ordine. Sacro, o perché mancano di quell'Ordine o perché sono impediti di esercitarlo da una pena canonica, sia personale, medicinale o vendicativa, sia locale ».

Le leggi riguardanti le i. essendo « odiose », devono avere una interpretazione stretta. Perciò, le i. devono essere certe, cioè, il fatto da cui esse hanno origine deve esistere in modo certo. Ed anche se il CIC tace in merito, in caso di dubbio di diritto o di fatto, l'i. o l'impedimento si devono considerare come non contratti. Le i. e gli impedimenti, avendo solo origine dalla legge ecclesiastica o da una consuetudo iuris, non si possono contrarre che dai battezzati; tuttavia, un fatto posto prima del Battesimo, può, dopo di questo, divenire causa di impedimento; p. es., un doppio matrimonio legittimo e consumato. Il legislatore sancisce espressamente (cf. can. 988) che l'ignoranza, anche non colpevole (come pure l'ovore, l'inavvertenza, ecc.) delle i. e degli impedimenti, non scusa dall'incorrerli, salvo quanto fu detto per le i. ex delicto.

Un individuo può incorrere in più i. ed impedimenti, che solo si moltiplicano se la loro causa è completamente diversa, come, ad es., l'illegittimità e l'omicidio. Con il ripetersi della stessa causa, non si moltiplicano mai, tranne si tratti di omicidio volontario. E questa unica eccezione non può essere estesa all'aborto. Si tratta infatti di una legge di stretta interpretazione.

Se si eccettua quanto stabilito al can. 984, nn. 1, 3 e ciò che riguarda l'i. ex vitio corporis (can. 984, n. 2), la quale cessa se viene a cessare completamente tale difetto, in qualunque modo ciò avvenga, tutte le altre i. cessano solo o in quanto cessa la legge o la consuetudine che le costituisce o per dispensa legittima: si tratta infatti di impedimenti per loro natura perpetui.

Il Sommo Pontefice, di propria autorità, può dispensare da tutte le i. e suole concedere tali dispense tramite le SS. Congregazioni, secondo le loro rispettive competenze (can. 246 sgg.). Gli Ordinari (can. 198 § 1) possono dispensare per sé o per altri i propri sudditi da tutte le i. che provengono da un delitto occulto (can. 2197 nn. 1, 4), esclusa quella che abbia origine da un omicidio o da un procurato aborto volontari (can. 985, n. 4) e qualsiasi altra dedotta al foro giudiziale a norma del can. 1725 (can. 990 § 1). L'identica facoltà compete a qualsiasi confessore nei casi occulti, in cui per l'urgenza non si possa adire l'Ordinario e sia imminente il pericolo di grave danno o di infamia, ma esclusivamente affinché il penitente possa esercitare in modo lecito gli Ordini già ricevuti (can. 990 § 2).

Nelle preci per la dispensa occorre indicare tutte le i. e tutti gli impedimenti; altrimenti, la dispensa generale sarà valida per quelli taciuti in buona fede, eccettuati i casi esclusi dal can. 990 § 1, non per quelli taciuti in mala fede. Per il valore della dispensa, non si esige che venga indicato il numero dei delitti della stessa specie, perché il ripetersi della stessa causa, come detto, non moltiplica le i. (can. 989). Tuttavia, se si tratta di i. proveniente da omicidio volontario, sotto pena di nullità della dispensa, deve essere indicato il numero dei delitti (can. 991 §§ 1-2). La dispensa generale a ricevere gli Ordini, vale anche per gli Ordini maggiori; e chi ha ottenuto tale dispensa può ottenere benefici non conclatoriali anche con cura di anime, ma non può essere nominato cardinale, vescovo, abate, prelato nullius, superiore maggiore in una religione clericale esente (can. 991 § 3). Se la dispensa è concessa in foro esterno, deve essere data per iscritto; cosa che non si può fare assolutamente se è concessa in foro interno sacramentale. Se invece è concessa in foro interno non sacramentale, deve essere consegnata in iscritto ed occorre annotarla nel libro segreto della Curia (can. 991 § 4).

BIBL.: C. Gasparri, De Sacra Ordinatione, 2 voll., Parigi 1883; S. Many, De Sacra Ordinatione, ivi 1904; F. X. Wernz, Ins Decretalium, II, Roma 1906; G. M. Van Rossum, De essentia Sacramenti Ordinis dignitio historico-theologica, Friburgo in Br. 1914, passim; J. Hickey, Irregularities and simple impediments in the new Code of canon law, Washington 1920; M. a Coronata, De Sacramentis, II, Torino 1948, n. 96 seg.; C. de Clercq, Traité de droit canonique, 2. Des Sacraments, Parigi 1948, n. 278 seg. Pietro Cagnasso
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“IRREGOLARITÀ.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 150. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/irregolarita.