ISPEZIONE (CORPORALE, REALE E LOCALE)

ISPEZIONE (CORPORALE, REALE e LOCALE). — La ricognizione e l’accesso sono due mezzi di prova offerti al giudice onde dargli la possibilità di acquisti su determinati luoghi, oggetti o persone, attraverso il proprio personale intervento, elementi di prova utili alla definizione della causa.

La differenza tra i due istituti è data dal fatto che la ricognizione avviene per lo più nel tribunale,

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(do R. D., Guentos y poemas en prosa, Madrid s. a., tav. 1. t.) Ispano-americana, letteratura - Raratio di Rubén Dario, 1867-1916 (Nicaragua).

aristocratico José M. Eguren, si perviene a César Vallejo (1898-1938), il cui alto e schictto lirismo va diffondendo la sua influenza sempre più crescente i

sìché ad essa sfugge l'esame dei luoghi, mentre l'accesso si compie mediante lo spostamento del giudice ed il suo diretto esame in loco di persone e cose interessanti la causa.

In entrambi i casi, ma più propriamente nel caso dell'accesso, che ha, sotto il dedotto aspetto, un significato più lato e una singolarità più marcata, si realizza la cosiddetta i. diretta, oculare da parte del giudice: la quale i. sarà corporale, reale o locale, secondo che riguarderà persone, cose o luoghi. Trattasi, come si vede, di due mezzi istruttori che hanno singolari caratteristiche subbiettivo ed obbiettivo, in quanto, da un lato, il giudice potrà aggiungere gli elementi di una propria valutazione personale a quelli che sono stati allegati in giudizio dalle parti e, dall'altro lato, per quanto riguarda soprattutto l'ì. locale, potrà dare forte risalto a quelle situazioni oggettive che, a stento e spesso incompiutamente, risulterebbero provate dagli incombenti peritali o testimoniali.

Dal punto di vista tecnico-processuale la ricognizione deve considerarsi più lìata dell'accesso, in quanto può essere o meno un elemento di quella. L'ì. in forma di accesso, a differenza di quella che si attua con la semplice ricognizione, non può essere disposta se non nei casi di comprovata necessità e nella forma del decreto (CIC, can. 1806), che deve essere emesso auditi partibus e che deve dettare, specie in rapporto al fine che con l'accesso si intende perseguire, le provvidenze utili al buon esito dell'espediente, oltreché la determinazione della somma da depositari per le spese speciali cui quest'ultimo dà luogo.

L'ì. si nella forma dell'accesso che in quella della ricognizione, può essere disposta tanto su istanza di parte che ex officio in qualsiasi genere di cause e può essere compiuta anche a futura memoria.

Quanto al tempo in cui essa può essere attuata, si tenga presente che di regola va disposta nel corso del periodo probatorio (cf. Regulae Rotae, § 160).

Tanto la ricognizione che l'accesso possono essere espletati mediante il giudice istruttore o delegato (CIC, can. 1807). In tal caso è evidente che il mezzo istruttorio perde alquanto la sua efficacia tipica, che ad esso deriva dal fatto che il giudice, con la sua utilizzazione, deve direttamente ispezionare i luoghi, le cose e le persone che riguardano la lite. Ma è non meno evidente che, nel caso del giudice collegiale, spesso si ravvisi l'utilità pratica di delegare un elemento del collegio giudicante al compimento dell'ì.

Essendo l'ì. un mezzo straordinario, è logico che sia compiuto tutto quanto è utile a renderla esauriente. Pertanto al giudice che la compie è consentito di utilizzare sul posto l'opera di periti e di interrogare i testi prodotti dalla parte o indicati ex officio (can. 1810). Le parti, dal loro canto, sono abilitate in genere a presenziare la ricognizione giudiziale o l'accesso, sia direttamente che a mezzo di un loro procuratore, salva al giudice la facoltà di proibire tale presenza ove sia il fondato timore che da questa derivino disordini o risse (can. 1809).

L'accesso giudiziale (can. 201 e 1367) non può essere compiuto fuori del limite territoriale della giurisdizione senza l'autorizzazione del vescovo, cui è sottoposta la zona che è oggetto dell'ì.; qualora tale autorizzazione sia negata (cf. Regulae Rotae, §§ 166-167), si può ovviare all'inconveniente mediante la richiesta per regolarità verbale del giudice del luogo.

Il notaio deve certificare (can. 1671) nell'apposito verbale le singole operazioni compiute con la ricognizione giudiziale o con l'accesso.

Le spese della ricognizione e dell'accesso devono essere liquidate dalle parti nella proporzione e nella misura che si applicano nella prova per testi o per periti. In particolare quindi le spese graveranno sulla parte che ha chiesto l'ì. giudiziale o su entrambi le parti, ove l'ì. stessa sia stata chiesta dalle due parti o disposta d'ufficio, salva la definitiva liquidazione delle spese giudiziali.

Da quanto s'è detto risulta che il fine dell'ì. è, tra l'altro, quello di far conoscere al giudice l'esatto valore da attribuirsi alle altre prove mediante una più diretta disamina, da parte sua, dello stato della questione.

Evidentemente sia l'uno che l'altro dei due mezzi istruttori dei quali si discorre possono essere ammessi di ufficio, e cioè senza una previa istanza delle parti, anche nelle cause di interesse privato.

Il giudice può anche stabilire - ove questo sia utile - che sia fatta una descrizione dei luoghi in tavole topografiche o che sia fatta una ricognizione di tavole già esibite in giudizio (cf. Regulae Rotae, § 170).

Infine si tenga conto che nelle cause criminali l'accesso per lo più è disposto affinché il giudice abbia una esatta cognizione di quel che si chiama il corpus delicti.

BML.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, p. 91 ssq.; Verma-Vidal, VI, p. 443 ssq.; M. Lega, Commentarius in iudicia ecclesias, II, Roma 1930, pp. 771 ssq.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, pp. 247-48.

Fernando Della Rocca