ISTRUTTORIA

ISTRUTTORIA. - È l'attività destinata a sottoporre, sotto l'aspetto probatorio, all'esame del giudice il materiale di cognizione necessario alla definizione della lite.
ISTRUTTORIA. - È l'attività destinata a sottoporre, sotto l'aspetto probatorio, all'esame del giudice il materiale di cognizione necessario alla definizione della lite.

Tale attività si presenta come una vera e propria collaborazione fra il giudice, che ha il potere-dovere di assumere le prove, e le parti litiganti, alle quali incombe, di regola, l'onere della iniziativa istruttoria.

Facendo riserva per le nozioni riguardanti la definizione, le distinzioni e la valutazione delle prove (v. PROCESSO) si limita qui l'esame dell'ì. a quelli che sono gli elementi della meccanica processuale.

L'assunzione delle prove deve essere normalmente fatta nel cosiddetto periodo istruttorio, che si apre di ufficio dopo la litis contestatio (CIC, can. 1371, n. 2) e si chiude con la conclusio in causa (can. 1860 § 1).

Prima della litis contestatio le prove non possono essere assunte se non per motivi eccezionali indicati dal CIC (can. 1730), mentre dopo la conclusio in causa ciò è consentito solo per le cause in cui la sentenza non è suscettiva di passaggio in giudicato nei casi di legittimo impedimento (can. 1861 § 1).

Nell'ambito del periodo istruttorio il giudice assegna con proprio decreto alle parti un congruo termine entro

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(per cortesia del prof. Mirabella Roberti)

ISTRIA - Chiostro del convento di S. Francesco (sec. XIV) - l'Pola.

Finché tuttavia rimanevano sulla scena, la Chiesa li trattava con molta severità. S. Cipriano li chiama maestri di impudicizia e li esclude dalla comunione (Epist., 1: PL 4, 211 sgg.). La stessa severità si trova presso gli altri africani (cf. s. Agostino, De civitate Dei, IV, 26: ibid. 41, 132 sgg.), e i Padri in genere, da s. Girolamo (Epistolae, 4, 5: ibid. 22, 515) a Paolo Orosio (Historiarum, V, 5: ibid. 31, 807), fino agli scrittori fuori dell'epoca patristica (Alcuino). Anche i concili non furono teneri con gli i. Su s. Genesio Mimo v.: GENESIO, santo, martire.

Gli i. erano esclusi dai Sacramenti e dal ministero ecclesiastico, ma anche dagli atti legittimi ecclesiastici. Un chierico doveva immediatamente allontanarsi dal luogo ove un i. stesse rappresentando qualche scena (Concili di Laodicea [ca. 343-80], can. 54; di Cartagine [419], can. 2; di Adge [506], can. 39; Trullano [692], can. 24).

Gli imperatori cristiani Teodosio il Vecchio (386) e Teodosio il Giovane (424) proibirono le rappresentazioni nei giorni solenni, e si ebbe tutta una legislazione restrittiva (Cod. XI, 40).

La Chiesa trionfo pienamente solo quando alle scandalose rappresentazioni sceniche del paganesimo costituì le rappresentazioni medievali, creazione del cristianesimo. Le condanne della Chiesa contro gli i. non suonano tuttavia condanna del divertimento in sé e dell'arte di colui che si fa strumento del divertimento altrui. Il giuoco può essere lecito o illecito per ragione della materia, del tempo, del luogo, e di altre circostanze. Quindi la professione di i., dice s. Tommaso, non è in sé cattiva, se il giuoco in sé e nelle circostanze non sia contrario all'onestà, poiché il giuoco è necessario per ricreare l'uomo e sollevarlo dalle pene inseparabili della vita umana (Sum. Theol., 2a-2ae, q. 168, a. 3 ad 3). D'altra parte

(per cortesia del prof. Mirabella Roberti)

ISTRIA - Facciata del duomo di Muggia. Fondato nel 1263, ricostruito nel 1467.

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il quale esse devono offrire le prove giudiziali che credono di loro interesse fornire; il quale termine è ordinario e come tale propagabile dal giudice su istanza delle parti. L'assunzione riguarda naturalmente soltanto le prove che siano dichiarate o semplicemente ritenute ammissibili e rilevanti. Lo stesso giudice preposto alla loro assunzione - la cui figura nel caso del tribunale collegiale ha di regola una propria indipendenza - giudica in via preventiva dell'ammissibilità delle prove ed ove sorgano in materia controversie queste saranno decise nei modi del rito incidentale. Tale giudizio preventivo sull'ammissibilità delle prove, sia che venga fatto dal giudice istruttore e sia viceversa (ciò che accade raramente) che lo compia il giudice che dovrà decidere del merito, non esercita però - anche ove esso si sia manifestato in forma di provvedimento giurisdizionale per l'incidente sorto - influenza sulla valutazione delle loro risultanze. Le prove devono essere fornite dalla parte con mezzi propri e non con mezzi di pertinenza dell'avversario; ai quali ultimi è dato però di ricorrere quando si tratti di materia comune ad entrambe le parti (p. es., can. 1822).

Sull'ammissibilità delle prove è da tenersi presente il can. 1749, per il quale il giudice ha facoltà di respingere le prove la cui ammissione provocherebbe eccessive lungaggini del giudizio, dando la preferenza a quelle di pronta realizzazione, a meno che esse non siano necessarie per la manifesta influenza di quelle già acquisite (cf. can. 1754-62). In materia, sempre viva è la preoccupazione del legislatore canonico, cui preme che le liti siano definite dal giudice nel più breve tempo possibile (can. 1731 § 2). L'iniziativa istruttoria non sempre però è delle parti; come si vedrà, infatti, alcuni determinati mezzi sono stabiliti dal giudice direttamente (can. 1806, 1832).

Quando essa è della parte, questa richiede, con apposita istanza giudiziale, l'ammissione del mezzo istruttorio cui ha interesse, ed il giudice, sentite le altre parti e risolta, se del caso, ogni specifica questione incidentale, accoglie o respinge l'istanza con un proprio decreto che deve essere notificato alla controparte.

Le regole sull'assunzione delle prove valgono per le prove costituendo in giudizio, bastando per quelle pre- costituite che le parti ne facciano la diretta esibizione alla cancelleria del tribunale. Una volta ammessa la prova per quello che concerne il suo espletamento, al giudice che vi è preposto, non presenziando tra l'altro le parti private allo svolgimento di tali attività processuali, sono riservate dal diritto canonico le più ampie facoltà.

Di regola le prove sono raccolte nell'aula del tribunale, salvo che per la loro natura (p. es., accesso giudiziale) non si renda necessario espletare altrove, in una o più sessioni, con verbali separati che devono essere - per la parte che riguarda il loro intervento - letti agli interessati e da questi firmati.

BML.: F. Roberti, De processibus, II, Roma 1926, p. 24; sgg.: Wernz-Vidal, VI, p. 374 sgg.; M. Lega, Commentarius in iudicia ecclesiastica, II, Roma 1939, p. 625 sgg.; M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, III, Torino-Roma 1941, pp. 178 sgg.; F. Della Rocca, Istituzioni di diritto processuale canonico, Torino 1946, p. 205 sgg.