ISTRUTTORIA. - È l'attività destinata a sottoporre, sotto l'aspetto probatorio, all'esame del giudice il materiale di cognizione necessario alla definizione della lite.
Tale attività si presenta come una vera e propria collaborazione fra il giudice, che ha il potere-dovere di assumere le prove, e le parti litiganti, alle quali incombe, di regola, l'onere della iniziativa istruttoria.
Facendo riserva per le nozioni riguardanti la definizione, le distinzioni e la valutazione delle prove (v. PROCESSO) si limita qui l'esame dell'i. a quelli che sono gli elementi della meccanica processuale.
L'assunzione delle prove deve essere normalmente fatta nel cosiddetto periodo istruttorio, che si apre di ufficio dopo la litis contestatio (CIC, can. 1371, n. 2) e si chiude con la conclusio in causa (can. 1860 § 1).
Prima della litis contestatio le prove non possono essere assunte se non per motivi eccezionali indicati dal CIC (can. 1730), mentre dopo la conclusio in causa ciò è consentito solo per le cause in cui la sentenza non è suscettiva di passaggio in giudicato nei casi di legittimo impedimento (can. 1861 § 1).
Nell'ambito del periodo istruttorio il giudice assegna con proprio decreto alle parti un congruo termine entro

(per cortesia del prof. Mirabella Roberti)
Sull'ammissibilità delle prove è da tenersi presente il can. 1749, per il quale il giudice ha facoltà di respingere le prove la cui ammissione provocherebbe eccessive lungaggini del giudizio, dando la preferenza a quelle di pronta realizzazione, a meno che esse non siano necessarie per la manifesta influenza di quelle già acquisite (cf. cann. 1754-62). In materia, sempre viva è la preoccupazione del legislatore canonico, cui preme che le liti siano definite dal giudice nel più breve tempo possibile (can. 1731 § 2). L'iniziativa istruttoria non sempre però è delle parti; come si vedrà, infatti, alcuni determinati mezzi sono stabiliti dal giudice direttamente (cann. 1806, 1832).
Quando essa è della parte, questa richiede, con apposita istanza giudiziale, l'ammissione del mezzo istruttorio cui ha interesse, ed il giudice, sentite le altre parti e risolta, se del caso, ogni specifica questione incidentale, accoglie o respinge l'istanza con un proprio decreto che deve essere notificato alla controparte.
Le regole sull'assunzione delle prove valgono per le prove costituendo in giudizio, bastando per quelle precostituite che le parti ne facciano la diretta esibizione alla cancelleria del tribunale. Una volta ammessa la prova, per quello che concerne il suo espletamento, al giudice che vi è preposto, non presenziando tra l'altro le parti private allo svolgimento di tali attività processuali, sono riservate dal diritto canonico le più ampie facoltà.
Di regola le prove sono raccolte nell'aula del tribunale, salvo che per la loro natura (p. es., accesso giudiziale) non si renda necessario espletarle altrove, in una o più sessioni, con verbali separati che devono essere - per la parte che riguarda il loro intervento - letti agli interessati e da questi firmati.