ISTANZA. - È voce usata nel diritto processuale con due diversi significati. I., anche al di fuori del linguaggio canonistico, indica infatti qualsiasi richiesta o domanda che, nel corso del processo, o anche prima di questo, si rivolge al giudice, eccetto solo quelle per le quali è prescritta una forma particolare e che hanno nomi particolari, come, ad es., la citazione, il libello o il ricorso. Con i., si chiede che il giudice, dopo la presentazione del libello e la sua ammissione, citi le altre parti per addivenire alla concordanza del dubbio; sempre con i., si richiedono nuovi mezzi istruttori, e via dicendo.
Ben più importante, in diritto canonico, è il secondo significato: infatti i., o, meglio, i., della lite (cf. CIC, I. IV, parte I, tit. VIII De litis instantia) è il procedere e l'evolversi della causa dalla contestazione della lite alla sua conclusione mediante pronuncia del giudice attraverso l'istruzione probatoria. Fondamentale al riguardo è il can. 1732: «l'è, ha inizio con la contestazione della lite; essa termina in tutti quei modi coi quali si conclude il giudizio, ma può anche interrompersi prima, oppure cessare in seguito a perenzione o rinuncia».
L'ì., si divide in due distinte e determinate fasi; la prima, istruttoria, in cui vengono raccolte tutte le prove e che termina con la pubblicazione degli atti e la conclusione in causa, e nella quale è preminente l'azione del giudice; la seconda in cui avviene la stesura e la presentazione delle memorie difensive e l'emanazione della sentenza. Presupposti dell'ì., della lite sono il libello (v. INTRODUCTIO CAUSAE) contestazione della lite (v.); conseguenza, la definizione della causa. Normalmente l'ì., termina con sentenza definitiva, transazione (v.), con il compromesso in arbitri (v. ARBITRATO), giuramento (v.) decisorio. In questo modo la lite ha una conclusione e la causa una decisione. Ma l'ì., può anche terminare senza che vi sia stata sulla causa una decisione; ciò avviene quando si ha perenzione o rinuncia. Vi sono inoltre dei casi tassativi, veramente elencati, in cui l'ì., non termina, ma viene interrotta; si opera di diritto l'interruzione quando, durante il processo, una delle due parti in causa venga a morire, o perda la capacità di stare in giudizio, oppure, qualora non agisca in proprio ma in virtù di un ufficio, cessi dalla titolarità dell'ufficio stesso. Occorre notare che l'ì., si interrompe solamente nel caso in cui si sia ancora in fase istruttoria, mentre se vi sia già stata la pubblicazione degli atti e la conclusione in causa, l'ì., segue il suo corso, dopo che il giudice avrà citato ex officio l'erede o il successore. Altro caso di interruzione di i., si ha quando il procuratore o il curatore cessino dall'incarico. L'ì., prende, dal punto in cui si è verificata la causa interruttiva, ad opera degli eredi o dei successori o quando sia stato nominato un nuovo procuratore o curatore dalla parte, o quest'ultima dichiari di voler stare in giudizio personalmente. Eccezione alla regola generale si ha nelle cause in cui vi sia controversia fra chierici sul diritto ad un beneficio: malgrado la morte di una delle parti, l'ì., non si interrompe, ma deve venir proseguita dal promotore di giustizia, a meno che il beneficio non sia di libera collazione dell'Ordinario e questi preferisca aggiudicare la causa e il beneficio al superstite. Mentre, come già detto, il modo normale con cui termina la lì., è la sentenza o le altre forme sostitutive di questa, l'ì., PERVERZIONE (v.), o per rinuncia (v.); la prima opera di diritto in seguito alla inattività processuale delle parti; la rinuncia è atto di parte attrice, che raggiunge lo scopo di por fine all'ì., solo se sia accettata dal convenuto e ammessa dal giudice.