ISTANZA. - È voce usata nel diritto processuale con due diversi significati. I., anche al di fuori del linguaggio canonistico, indica infatti qualsiasi richiesta o domanda che, nel corso del processo, o anche prima di questo, si rivolge al giudice, eccetto solo quelle per le quali è prescritta una forma particolare e che hanno nomi particolari, come, ad es., la citazione, il libello o il ricorso. Con i. si chiede che il giudice, dopo la presentazione del libello e la sua ammissione, citi le altre parti per addivenire alla concordanza del dubbio; sempre con i. si richiedono nuovi mezzi istruttori, e via dicendo.
Ben più importante, in diritto canonico, è il secondo significato: infatti i. o. meglio, i. della lite (cf. CIC, l. IV, parte I, tit. VIII De litis instantia) è il procedere e l'evolversi della causa dalla contestazione della lite alla sua conclusione mediante pronuncia del giudice attraverso l'istruzione probatoria. Fondamentale al riguardo è il can. 1732: « l'i. ha inizio con la contestazione della lite; essa termina in tutti quei modi coi quali si conclude il giudizio, ma può anche interrompersi prima, oppure cessare in seguito a perenzione o rinuncia ».
L'i. si divide in due distinte e determinate fasi; la prima, istruttoria, in cui vengono raccolte tutte le prove e che termina con la pubblicazione degli atti e la conclusione in causa, e nella quale è preminente l'azione del giudice; la seconda in cui avviene la stesura e la presentazione delle memorie difensive e l'emanazione della sentenza. Presupposti dell'i. libello (v.) introduttorio, citazione (v.) contestazione della lite (v.); conseguenza, la definizione della causa. Normalmente l'i. termina con sentenza definitiva, transazione (v.), con il compromesso in arbitri (v. ARBITRATO), giuramento (v.) decisorio. In questo modo la lite ha una conclusione e la causa una decisione. Ma l'i. può anche terminare senza che vi sia stata sulla causa una decisione; ciò avviene quando si ha perenzione o rinuncia. Vi sono inoltre dei casi tassativamente elencati, in cui l'i. non termina, ma viene interrotta; si opera di diritto l'interruzione quando, durante il processo, una delle due parti in causa venga a morire, o perda la capacità di stare in giudizio, oppure, qualora non agisca in proprio ma in virtù di un ufficio, cessi dalla titolarità dell'ufficio stesso. Occorre notare che l'i. si in-
terrompe solamente nel caso in cui si sia ancora in fase istruttoria, mentre se vi sia già stata la pubblicazione degli atti e la conclusione in causa, l'i. segue il suo corso, dopo che il giudice avrà citato ex officio l'erede o il successore. Altro caso di interruzione di i. si ha quando il procuratore o il curatore cessino dall'incarico. L'i. riprende, dal punto in cui si è verificata la causa interruttiva, ad opera degli eredi o dei successori o quando sia stato nominato un nuovo procuratore o curatore dalla parte, o quest'ultima dichiari di voler stare in giudizio personalmente. Eccezione alla regola generale si ha nelle cause in cui vi sia controversia fra chierici sul diritto ad un beneficio: malgrado la morte di una delle parti, l'i. non si interrompe, ma deve venir proseguita dal promotore di giustizia, a meno che il beneficio non sia di libera collazione dell'Ordinario e questi preferisca aggiudicare la causa e il beneficio al superstite. Mentre, come già detto, il modo normale con cui termina la i. è la sentenza o le altre forme sostitutive di questa, l'i. perenzione (v.), o per rinuncia (v.); la prima opera di diritto in seguito alla inattività processuale delle parti; la rinuncia è atto di parte attrice, che raggiunge lo scopo di por fine all'i. solo se sia accettata dal convenuto e ammessa dal giudice.