TRANSAZIONE. - È il contratto con il quale le parti pongono fine ad una lite o ne prevengono il sorgere, facendosi reciproche concessioni (cf. art. 1965, Cod. civ. ital.).
Perché possa farsi luogo alla t. è necessaria l'incertezza, almeno subiettiva, circa il rapporto che con essa si intende regolare. Essa può avere per oggetto diritti patrimoniali di qualsiasi natura, ivi comprese le conseguenze pecuniarie relative allo stato delle persone e le azioni civili nascenti da reato. Si può, peraltro, transigere solo per diritti disponibili.
La t. nel processo è una autocomposizione della lite; dinanzi al rischio della sentenza e al maggior eventuale

Trani, arcibocesi di - Madonna con il Bambino, ai lati atorie della vita di Maria S.ma. Particolare di un politico in avorio (scuola francese del sec. xili) - Trani, Cattedrale.
sacrificio, le parti possono, con il contratto dell'*aliquid datum e aliquid retentum*, risolvere la *res dubia litigiosa*.
Si dice che la t. gode del favore del diritto perché è un massimo bene scongiurare la lite.
La composizione spontanea della vertenza ha caratteri intrinseci e formali diversi dalla soluzione giurisdizionale: questa si deve appoggiare esclusivamente sulla giustizia; nella t. le parti sono soddisfatte non solo materialmente, ma anche moralmente, tanto è vero che la t. non può essere impugnata per causa di lesione (cf. art. 1970 del Cod. civ.). La sentenza *redditur in invitum*, mentre la t. *consensu constat*; la prima è un sillogismo di cui la norma giuridica è la premessa maggiore, il fatto, la situazione o la cosa contestata la premessa minore, e l'applicazione del diritto al fatto è la conseguenza. La sentenza può riguardare solo liti già esistenti, mentre la t. può prevenire la lite, e mentre tutte le liti si possono decidere con una sentenza, la t. non può essere la composizione di una vertenza il cui oggetto non sia nella disponibilità della parte (per il diritto canonico, ad es., qualsiasi accordo circa iura et res spiritualia, e la indissolubilità matrimoniale). La t. può essere posta nel nulla da coloro stessi che le hanno dato vita; è soggetta alla risoluzione per mutuo consenso; la sentenza, invece, quando sia divenuta irrevocabile, non può più essere modificata. La t. può avvenire in qualsiasi fase e grado del processo.
Tuttavia tra la sentenza e la t. vi è equivalenza: a differenza di ogni altro tipo di contratto, la t. compone una controversia giuridica, e perciò, anziché avere una efficacia costitutiva, come i contratti in genere, ha una efficacia dichiarativa, di semplice accertamento: le parti, in sostanza, concordano nel ritenere che il rapporto esista come la t. stabilisce, o che la giusta applicazione della legge sia quella che si è stipulata d'accordo. La t., in altri termini, è una fonte di accertamento equivalente alla sentenza.
Bm...: cf. i manuali di diritto canonico e di diritto processuale italiano e inoltre: D. De Luca, *La t. nel dir. can.*, Roma 1942. Vittorio Trocchi