TITOLI DI DIGNITÀ. — Sono dei segni verbali capaci di completare l'identità della persona, con una funzione quindi che è, insieme, identificatrice ed onorifica. La prefissione, o aggiunta, del t. al nome, ovviando alle omonimie, è utile alla distinzione della persona, sulla quale, contemporaneamente, richiama l'altrui rispetto.
Di varia natura sono i t. (accademici e professionali, cavallereschi, ecc.); la loro importanza giuridica si accresce in quanto abbiano origine pubblica, promano, vale a dire, da enti pubblici. Il diritto al t. non è un diritto innato, presupponendo un atto di concessione. Inoltre, per conservare la distinzione onorifica in cui consiste il t., bisogna mantenersene degni: in conseguenza, il t. potendo perdersi per le cause previste dalla legge, non può neanche parlarsi di diritto essenziale, di diritto della personalità. Mentre il cognome della persona, indicativo dell'appartenenza familiare, può estendersi ad altre persone entranti a far parte della stessa famiglia, il t. — salvo quello nobiliare — è concesso intuito personae, e non può propagarsi, per conseguenza, ai membri della famiglia.
Per quanto riguarda i t. nobiliari, la Costituzione italiana, nelle sue Disposizioni transitorie e finali (XIV), ha negato ad essi riconoscimento, aggiungendo che «i predicati di quelli esistenti prima del 28 ott. 1922 valgono come parte del nome». Costituisce, l'attuale disciplina dei t. nobiliari, l'ultima fase di un'evoluzione storica, per cui questi, da espressione di una signoria feudale, già si ridussero a semplice distinzione onorifica. Essi esprimevano e perpetuavano il lustro del casato, di cui ricordavano le antiche glorie; avevano, quindi, natura familiare. Invero, non si estinguevano con la morte della persona a cui erano concessi, ma si estendevano, secondo certe regole giuridiche, ad altri membri della sua famiglia. Non è sembrata compatibile con le esigenze di una vera democrazia la conservazione di siffatte distinzioni onorifiche, atte a rafforzare i privilegi della nascita. Cosicché, alla conservazione dei t. nobiliari, proclamata dallo Statuto Albertino (art. 79), non ha corrisposto, nella nuova Costituzione, una norma analoga: al contrario essa, pur senza arrivare a vicari, ha rifiutato ad essi, espressamente, il proprio riconoscimento. Dopo aver perduto valore giuridico, i t. nobiliari potranno conservare unicamente un certo valore sociale, per virtù del perdurante costume.
I «predicati» erano quegli attributi che si aggiungevano ai t. nobiliari, per specificarli o completarli. Attualmente, in virtù della richiamata disposizione, essi valgono come parte del nome, purché trattisi di predicati di t. nobiliari esistenti prima del 28 ott. 1922. Ai predicati entrati a far parte del nome si applicheranno le regole giuridiche relative a quest'ultimo.
Per quanto riguarda i t. nobiliari conferiti dal Sommo Pontefice, autorevoli studiosi ritengono che ancor oggi sussista la possibilità del loro riconoscimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, secondo quanto preveduto dall'art. 42 del Concordato tra la S. Sede e l'Italia.
L'uso dei t. civili nelle intitolazioni e negli stemmi dei vescovi è stato abrogato con decreto concistoriale, del 12 maggio 1951 (ASS, 48 [1951], p. 480).