Enciclopedia Cattolica vol. XII, 1954 Sociologia e politica Questioni particolari

TITOLI DI CREDITO

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TITOLI DI CREDITO. - Sono i simboli legali dei capitali dati a prestito per contratto di mutuo (cambiali, chirografi, obbligazioni, buoni fruttiferi, cartelle) ovvero di società (azioni): correntemente vanno sotto questo nome i soli simboli rappresentativi, a tagli fissi, di contratti a clausole unificate.

Il portatore della prima specie di t. (obbligazioni ecc.) è un semplice creditore, più o meno privilegiato, della persona o dell'ente mutuatario, e ha diritto alla scadenza del prestito al rimborso integrale del capitale prestato più un interesse forfetario nella misura convenuta, senza poter pretendere alcuna ingerenza o controllo dell'azienda finanziata. Con la seconda specie di t. (azioni), si diventa invece socio e comproprietario dell'azienda finanziata, correndone i rischi, anche di perdita totale, ma partecipando alla sua gestione attraverso le assemblee e la nomina di amministratori e di sindaci; e anziché ad un interesse fisso, dà diritto al riparto degli utili netti (dividendo).

I. VARIE SPECIE DI T

Le obbligazioni, buoni e cartelle emessi dallo Stato o da Enti statali, Province o Comuni, nonché da enti pubblici, consorzi e anche talvolta da grandi aziende industriali, sono generalmente al portatore, e possono essere consolidate, cioè mai rimborsabili (rendite di Stato) oppure temporanee (Buoni del Tesoro, obbligazioni industriali ecc.) rimborsabili in cinque, dieci, venti o più anni secondo vari sistemi (a scadenza, ammortamento graduale, estrazione, con o senza premi). Anche le azioni industriali possono essere al portatore, oppure nominative: oppure di forma mista, con il certificato nominativo e le cedole al portatore, come è attualmente in Italia.

La cambiale rappresenta capitale circolante, ha una norma giuridica sua propria ed è commerciata dalle banche attraverso le operazioni di sconto e risconto. Gli altri t. si acquistano e si vendono negli appositi mercati denominati borse-valori, che attribuiscono giornalmente a ciascun t. un valore (massimo o minimo, medio, di apertura, di chiusura, dopoborsa) in base ai prezzi effettivamente contrattati elencati in un listino di borsa. Acquisti e vendite debbono essere fatti esclusivamente a mezzo di commissionari autorizzati, detti agenti di cambio; per contanti oppure a termine. Questa seconda specie di contratto si presta alla speculazione (v.) potendo dar luogo a manovre finanziarie artificiose, e degenerare in aggiotaggio. Nelle borse-merci si comprano e si vendono t. rappresentativi di merci (polizze di carico, fedi o certificati di deposito, note di pegno e simili).

Il tipo obbligazioni, non avendo garanzie reali, ovvero soltanto parziali, è soggetto alla svalutazione monetaria: maggiormente garantite da questo punto di vista sono le azioni, che rappresentano valori reali.

La storia del progresso economico è tutt'uno con la storia dei contratti unificati (cioè ridotti ciascuno a tipo) e dei t. che li rappresentano.

II. COMMERCIO DI CAPITALIZZAZIONE

Il superamento della grave crisi economica attuale e l'instaurazione di un equilibrio durevole tra offerta e domanda sul mercato, dipendono soprattutto dal riuscire a convogliare ingenti masse di risparmio verso investimenti a lunga e lunghissima scadenza; ciò rende evidente la enorme importanza di un facile commercio dei t., particolarmente di quelli industriali (commercio di capitalizzazione). Mentre il commercio a contanti e quello a credito a breve scadenza sono sostenuti e garantiti da un complesso di istituti intermediari-contraenti-assicurativi (banche, conti correnti, sconto di cambiali, ecc.), sicché non presentano alle apprezzabili, al commercio di capitalizzazione manca quasi del tutto un corrispondente apparato tecnico-giuridico che si assunta, compensandoli, i gravi rischi di questa specie di commercio, derivanti dal difficile accertamento di qualità dei t. relativi, dall'immobilizzo prolungato dei capitali e dal pericolo inerente della svalutazione (v.). I prezzi di Borsa dicono poco sull'effettivo valore dei t., in quanto sono esposti sia alla sensibilità nervosa di masse di operatori ignari, sia alle manovre degli speculatori.

Un primo passo, del tutto empirico e modesto, sulla via che potrebbe dare ai t. industriali un grado di commerciabilità e quale a quello del denaro e delle cambiali, è da riscontrare nel tipo «azioni di società mobiliari e finanziarie», le quali operano in certa misura l'assicurazione dei rischi d'investimento: ma poco guadagnano ancora in quanto a commerciabilità, e ancora meno possono contro la svalutazione. Reali e importanti progressi sono possibili in questa direzione (Investment Trusts e Trustees Associations inglesi e americane): interessanti a riguardo le proposte della Scuola economica italiana (v. HALLESISMO). Le innovazioni della tecnica economica in questo campo sono destinate a dare risultati pratici assai maggiori di ogni pur grandioso espediente di politica economica anche sul piano internazionale, perché toccano le cause originarie e le sostanziali deficienze dei maggiori squilibri economici.

Bibliografia9 opere
BIBL.: A. Tronci, Le operaz. e la materia di borsa, Torino 1891; A. De Pietri Tonelli, La speculaz. di borsa, Rovigo 1912; A. Bassi - F. Weber, Tratt. di banca e di borsa, Milano 1922; F. Messineo, Operaz. di borsa e di banca, Roma 1926; id., I t. di c., Padova 1933; F. Carnelutti, Teorie giuridiche della circolazione, ivi 1933; P. D'Angelo-M. Mazzantini, Tratt. di tecnica bancaria, Milano 1940; C. Urcioli, Aspetti del supercapitalismo, Roma 1949; E. Ginella, Tecnica di borsa, Milano 1950.

Mario Baronci

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Testo originale: Enciclopedia Cattolica, vol. XII (1954), coll. 158–159.

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Baronci, Mario. “Titoli di Credito.” In Enciclopedia Cattolica, vol. XII, coll. 158–159. Città del Vaticano: Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1954. https://azioneromana.com/it/article/titoli-di-credito.

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Baronci, Mario. “Titoli di Credito.” Enciclopedia Cattolica, vol. XII, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, 1954, coll. 158–159. Azione Romana, https://azioneromana.com/it/article/titoli-di-credito.

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