TIROCINIO, CONTRATTO DI

TIROCINIO, CONTRATTO di. - Il contratto di t. (o apprendistato), per lo più si ha per i lavori manuali e tecnici, ma si può avere anche per il lavoro impiegato; salvo esclusioni stabilite da leggi, o, con discutibile fondamento giuridico, da contratti collettivi. Ha per oggetto l'insegnamento di un mestiere ad un giovane (apprendista) da parte di un capo bottega o di azienda (il quale pertanto dovrebbe essere retribuito e non retribuire).

Ma oggi comunemente l'apprendista è considerato lavoratore subordinato, se pure in una speciale posizione. In effetti l'apprendimento del mestiere rimane lo scopo principale del contratto (a differenza del rapporto di «garzonato», in cui un lavoratore è adibito alle mansioni di fatica più modeste senza intento di ulteriore qualificazione), ma l'apprendista è inserito nel ruolo dell'organizzazione, dell'azienda, e tenuto alla disciplina aziendale e riceve per lo più, anche se modesta, una retribuzione (a differenza, di solito, dei praticanti volontari negli studi professionali), perché si presuppone che l'attività svolta riesca di qualche utilità all'azienda. Anche il codice civile configura il t. come una specie del genere «lavoro subordinato» e impone alcuni obblighi: a) che il periodo di t. non può superare i limiti stabiliti dalle fonti collettive e dagli usi; b) che la retribuzione non sia di un salario a cottimo, che presuppone una capacità che l'apprendista non ha ancora, ma tende invece ad acquistare con l'addestramento; c) che l'apprenditore deve permettere all'apprendista di frequentare i corsi per la formazione professionale (cosiddetto «preapprendistato»); d) che alla cessazione del rapporto deve consegnarsi all'apprendista un attestato del t. compiuto. Una legislazione speciale e contratti collettivi devono meglio adeguare il t. alle varie esigenze dei tipi di industria, dei luoghi e del tempo, secondo i bisogni attuali più sentiti e permettere che le botteghe artigiane, come sin dall'epoca delle corporazioni delle arti medievali, siano scuole per esperti lavoratori. Negli ultimi tempi si è anche provveduto ad istituire corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, allo scopo di mutare ed accrescere rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alle necessità della produzione, del mercato interno del lavoro e alle possibilità di emigrazione, accrescendo così la possibilità del massimo e più proficuo impiego della mano d'opera.

Per principio generale, i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievo e apprendista nel tempo in cui è sotto la loro sorveglianza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

BIBL.: G. Ardu, Il contratto di t. nel nuovo codice civile, Roma 1941; G. De Serno, In Il diritto del lavoro, 1 (1941), p. 121; S. Borsi-F. Pergolesi, In Trattato di diritto del lavoro, vol. II, Padova 1952. Ferruccio Pergolesi