TIRANNIA E TIRANNICIDIO

TIRANNIA e TIRANNICIDIO. - Tirannia (τύραννος) e tirannia sono termini relativi, dei quali il secondo indica una forma di regime e il primo la persona che l'instaura o vi ispira la sua azione politica. Il loro significato non è stato sempre identico.

I. SIGNIFICATO DEI VOCABOLI

Presso i Greci più antichi tiranno era denominato chiunque avesse usurpato il potere supremo nella città contro la volontà del popolo. Il significato del termine si restringeva, dunque, in modo prevalente a rilevare l'origine illegittima del potere e la mancanza di un titolo di legalità, prescindendo dal modo come l'usurpatore esercitava il potere politico. Ancorché egli amministrasse la cosa pubblica, curando il benessere dei cittadini, rimaneva sempre un tiranno. Si hanno così nell'antichità greca tiranni che si mostrano buoni despoti, come Pisistrato ad Atene e Policrate a Samo, e altri che hanno lasciato nella storia una triste rinomanza per la loro crudeltà, come Dionisio di Siracusa.

Presto però il termine si estese, senza riferimento espresso all'origine legale o meno del potere, a indicare la persona che lo esercita unicamente in vista del proprio vantaggio personale, secondo la definizione lasciata da Aristotele (Eth. Nic., VIII, 10), e la cui azione politica degenera in dispotismo con l'uso della violenza, i mezzi d'oppressione e il sistema dei privilegi.

Platone (Rep., IX) descrive il tiranno come un uomo pieno di se stesso, che diventa furioso e incapace d'amore. La tirannia viene in tal maniera a coincidere concettualmente con quella forma di regime nel quale la volontà del sovrano, legittimo o illegittimo poco importa, è legge e criterio assoluto di governo, ossia con il dispotismo e l'autocrazia. Questa concezione, appoggiata sopra una valutazione morale dell'azione politica, si mantiene inalterata nei secoli seguenti. Nel medioevo i due aspetti della tirannia sopra rilevati vengono espressi con la distinzione tra il tyrannus tituli o usurpationis, che riflette in parte la primitiva accezione greca del termine, e il tyrannus regiminis, che si riferisce alla seconda. La distinzione appare già chiaramente delineata in S. Tommaso (Sum. Theol., 1.2.2e, q. 105, a. 1 ad 2) e domina dopo di lui la questione sulla liceità o meno della resistenza al tiranno, alla quale viene data una diversa soluzione secondo i due casi concreti, che essa rappresenta teoricamente. La presenza della tirannia poneva, infatti, così alla scienza politica come alla morale, un piccolo nucleo di problemi non facili ad essere risolti, tra i quali quello della resistenza al dispotismo del monarca e quello dell'uccisione del tiranno o tirannicidio. Per il primo V. RIVOLUZIONE.

II. GIUDIZIO SUL TIRANNICIDIO

Le opinioni sul tirannicidio si sono spesso modellate sulle condizioni politiche del tempo.

I. Nel mondo greco-romano

Presso i Greci, amanti della libertà e delle istituzioni popolari, l'uccisione del tiranno fu ritenuta impresa degna di alta lode e il suo esecutore elevato nel cielo degli eroi. Senofonte è testimone di questo costume (Hieron., 4) e Platone (Rep., X) condanna con parole così roventi la tirannia che facilmente si può dal suo modo di esprimersi dedurre l'approvazione del tirannicidio. Non meno acerbo si dimostra Aristotele (Polit., IV, 1; VIII), sebbene espressamente non si faccia asserire della sua liceità. Lo stesso atteggiamento presso i Romani: Cicerone (Ad. Att., XIV, 6; De officiis, III, 4) loda Bruto e Cassio per l'uccisione di Cesare e li glorifica come eroi, e Quintiliano vede nel tirannicidio una dimostrazione di coraggio e di religione (De inst. orat., XII, §§ 1, 36).

2. Dall'inizio dell'era cristiana al medioevo

Nell'insegnamento cristiano dei primi secoli e presso i Padri prevalsero le esortazioni all'obbedienza verso l'autorità pubblica, contenute in germe nel Vangelo (Mt. 20, 25; 22, 21) e più esplicitamente espresse da S. Paolo (Rom., 1, 3, 2) e da S. Pietro, che nella sua prima lettera (I Pt., 2, 13, 18) consiglia sottomissione anche verso i principi malvagi, etiam discolis. La questione del tirannicidio torna a galla nel sec. XII con Giovanni di Salisbury (Polycratius, III, 15; PL 199, 572), che sembra essere stato il primo a riproporla, sebbene non sistematicamente, col sostenere la liceità dell'uccisione del tiranno anche da parte dei privati cittadini, appoggiandola sui diritti della comunità e sul potere della medesima di fatti valere contro chi li viola ingiustamente. Tra questo e Giovanni il Piccolo (cf. Le proposizioni condannate, in Hefele-Leclercq, VII, p. 293, n. 3), che nel sec. XV sostenne la stessa tesi, s'inserisce S. Tommaso, il quale ebbe il merito di formulare più esattamente il problema e di proporre una soluzione più moderata, sebbene non se ne sia occupato in modo sistematico (De regimine principum, I, 6; Sent., II, dist. XLIV, q. 2, a. 2).

Secondo lui il tiranno per abuso di governo (tyrannus regiminis) non può essere lecitamente ucciso per iniziare la privata; tuttavia, se non esiste un'istanza superiore,

TIRANNIA E TIRANNICIDIO - TIRASPOL

alla quale ricorrere, la nazione intera, rappresentata dai migliori cittadini, può sollevarsi contro di lui e decretare la pena capitale, se ciò è ritenuto necessario al bene comune. In questo caso, secondo il pensiero di s. Tommaso, sembra che un privato possa ricevere il mandato di eseguire la sentenza. Riguardo al tiranno per usurpazione (tyrannus usurpationis), sembra che egli ammetta la facoltà di ucciderlo, giacché non possiede titolo legittimo al governo e può essere considerato un nemico del popolo, grazie al principio che rende lecito l'uso della forza contro la forza, fino a causare la morte dell'ingiusto aggressore. Nell'uno e nell'altro caso il tiranno è un aggressore ingiusto della comunità, contro il quale questa può reagire per la propria difesa in modo collettivo, come società in quanto tale, donde l'esclusione del tirannicidio per iniziativa privata.

Da queste linee generali si è allontanato Giovanni il Piccolo, che dopo l'assassinio del duca Luigi d'Orléans (23 nov. 1497) ne difese l'uccisione e sostenne la tesi di Giovanni di Salisbury, condannata in termini generali, senza colpire il difensore, dal Concilio di Costanza nel 1415 (Mansi, XXVII, 765).

3. Preso i grandi maestri del sec. XVI. - Presso i grandi maestri del sec. XVI, Bellarmino, Suárez, Molina, Lessio, la dottrina torna alle posizioni di s. Tommaso, arricchendosi di qualche nuova determinazione. Esponente principale ne è il Suárez, il quale, mantenendo la distinzione ormai acquisita tra tiranno usurpationis e tiranno regiminis, risolve in modo diverso il doppio caso, mantenendosi sulla linea tomistica. Riguardo al primo, valendosi del principio della liceità della resistenza attiva contro un ingiusto aggressore, sostiene che tanto il popolo quanto ogni privato cittadino ha la facoltà di ucciderlo, poiché la società esercita contro di lui il diritto di legittima difesa, né combattendolo le alle alcun diritto sovrano. Però a tale uccisione non è lecito fare ricorso che quando il bene comune lo richiede necessariamente, né esiste altra via. Riguardo al tirannicidio per abuso di potere fa due supposizioni. Se questi attenta alla vita di un privato cittadino, può essere respinto con la forza, come un qualsiasi ingiusto aggressore privato, ed essere anche ucciso, salva sempre la moderazione nella difesa ed eccettuato il caso in cui si possono temere dalla sua morte mai gravi per il bene pubblico. Il privato cittadino non può, tuttavia, erigersi di propria iniziativa a vincere dei diritti della società, troncando l'abuso del potere con l'uccisione del tiranno, non avendo egli facoltà alcuna di giudicare il legittimo possessore della potestà sovrana. Lo Stato però può dichiarargli guerra, perché in questo caso la società è superiore al re, avendogli conferito il potere a condizione che governasse politicamente, non tirannicamente. Ma l'azione contro una persona pubblica in quanto tale deve essere esercitata da una persona pubblica, ossia dalla collettività. Egli tuttavia accenna a una supposizione, nella quale sembrerebbe lecita l'azione privata. Ciò avverrebbe quando il re diventasse un attuale aggressore della comunità, lavorando alla sua rovina e uccidendo una moltitudine di cittadini. Caso limite certamente, e tuttavia non del tutto ipotetico, nel quale ogni cittadino minacciato dal capriccio del despotà potrebbe provvedere alla propria sicurezza (De virtutibus, disp. XIII, sect. VIII, concl. 4; Defensio fidei, VI, 7; in Opera omnia, ed. Vivès, De Virtutibus, XII, p. 759; XXIV, pp. 677-78).

MARIANO, (v.), passato alla storia come l'antesignano del regicidio, non si allontana di molto dalle linee teoriche sopra descritte. Eccettuate alcune espressioni alquanto ardite e la facoltà riconosciuta al privato di farsi interpretare dell'opinione pubblica, col pigliare l'iniziativa dell'uccisione del tiranno, egli si muove lungo il filone della tradizione, che rimonta a s. Tommaso. Soltanto particolari contingenze storiche gli hanno conferito una celebrità, che va oltre il merito della sua opera, più letteraria che scientifica. Di maggiore crudezza sono stati, invece, nel sostenere la liceità del tirannicidio i protestanti Melantone, Zuinglio e Calvino.

4. Dal sec. XVII ai nostri giorni. - La susseguente speculazione cattolica, particolarmente sotto l'impressione delle nuove teorie rivoluzionarie, delle quali si ha un'eco

nella proposizione 63a condannata dal Sillabo: «È lecito negare obbedienza ai monarchi legittimi, e insorgere contro di loro» (Denz-U., 1763), si è dimostrata alquanto più rigida. S. Alfonso Maria dei Liguori (Homo apostolicus, VIII, 11, 13) non ha dubitato di definire falsa e perniciosa l'opinione del Suárez e dei moralisti e teologi del sec. XVI, confutando il principio democratico sul quale quelli si erano appoggiati. Egualmente contrario è stato il Paparelli (Saggio teoretico di diritto nat., II, Roma 1928, p. 16 sgg.), mentre altri moralisti, anche se non regalisti come il Bousset (Politique, VI, a. 2, prop. 6), hanno manifestato una certa ambiguità di atteggiamento. Si può tuttavia affermare che i più moderni, maggiormente sensibili alle voci del tempo, concordi nel rilievo dato alla persona umana e ai suoi diritti, si sono sempre più avvicinati all'opinione già espressa dagli antichi. Quanto al presente, due punti si possono ritenere come acquisiti: 1) il privato non ha facoltà alcuna di sollevare la mano omicida sul sovrano legittimo trasformatori in tiranno; 2) il popolo unitariamente inteso come corpo politico ha il diritto di difendersi contro un governo diventato disponibile e nei casi estremi, quando l'oppressione ha raggiunto un particolare grado d'intensità e sono messi in gioco i diritti individuali e la sicurezza personale, ha la facoltà di resistere attivamente, se non si presenta altra via per scuotere il giogo della tirannia. Di questo principio Più XI riconobbe il valore positivo in occasione del regime vessatorio instaurato nel Messico contro i cattolici.

BIBL.: G. Balmes, Il protestantesimo comparato al cattolicismo, III, Parma 1847, pp. 187-200; J. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat, Friburgo in Br. 1872, pp. 460-510; J. Lossen, Die Lehre vom Tyrannenmord in der christlichen Kirche, Monaco 1891; A. Schmidt, Die Lehre vom Tyrannenmord, Tubingen 1891; R. Treumann, Die Monarchochamchen, Lipsia 1893; G. Saitta, La scolastica del sec. XVI e la politica dei Gesuiti, Torino 1911; V. CATHREIN, VIKTOR, Filosofia morale, II, Firenze 1920, pp. 735-44; E. Emerton, Humanismus und tyranny, Cambridge 1925; F. Ercole, Da Bartolo all'Altruismo, Firenze 1932; A. Pasa, Un grande teorico della politica nella Spagna del sec. XVI: I gesuita Giov. Mariana, Napoli 1939; C. Giacon, La seconda scolastica, III, I problemi giuridico-politici; Suárez, Bellarmino, Mariana, Milano 1930.