TRATTA DELLE BIANCHE

TRATTA DELLE BIANCHE. - È il reclutamento di donne, fatto con violenza, inganno, minacce o proposte economiche ed il loro trasporto da una regione all'altra, soprattutto da una nazione all'altra, in vista della prostituzione.

1. NATURA DEL FENOMENO

È prostituzione (v.) e un'attività intermediaria a servizio dell'altrui libidine, in vista del proprio interesse, LENOCINIO (v.), da cui si distingue per l'agguinta dell'elemento trasporto, in regione o nazione diversa. Poiché questo commercio, che si svolge in maniera clandestina e con i metodi con cui si svolgeva il commercio degli schiavi negri trasferiti dal continente africano a quello americano (v. SCHIAVITÙ), ha preso il nome di tratta.

Nell'antichità si ebbe il commercio delle schiave, che oltre ai servizi domestici, servivano ancora alla libidine dei padroni; nella Rinascenza paganeggiatore fenomeno del commercio delle schiave more o musulmane; oggi il commercio delle cosiddette « schiave bianche » (senza esclusione, però, delle donne di altro colore), che spesso si mescola al traffico illecito di stupefacenti, gioielli, spionaggi.

Questo commercio ha acquirenti, importatori, sensi, sfruttatori, mezzane e lenoni. Già nel '700 il Santelli scriveva che le mezzane « escono ben spesso dalle città e ne vanno ai villaggi e terre del Regno, comperando fanciulle per venderle poi in città come giumenti in fiera a chi più offre » (G. Sannelli, Ragioni cattol., legali e polit. in difesa delle repubb. rovinate dall'insolentito meretricio, Napoli 1739, p. 29). I progressi del commercio internazionale hanno avuto il loro riflessi anche nella t. delle b. oggi diretta spesso da « gangster » internazionali; essa una rete internazionale, sia pure clandestina, con centri di reclutamento nelle grandi città, specie nei grandi porti, ed uno dei più grandi sbocchi nell'America latina.

Il mezzo più abituale di reclutamento è l'offerta di posti e di occupazioni largamente rimunerate, fatta per mezzo di avvisi su giornali, richiedenti « dive » per ci

nema, governanti, maestre, domestiche, lettrici, ecc. per l'estero, o l'azione di agenti che con modi insinuanti e promesse carpiscono impegni, che man mano si svelano per quello che sono, nel momento più adatto per impedire la reazione. Vi sono anch'essi speciali agenzie di collocamento, camuffate sotto le più diverse etichette di circoli, rappresentanze commerciali, ecc. Tra le cause della t. delle b., oltre l'avidità di denaro e il malcostume si devono aggiungere per alcuni paesi l'immigrazione e la sovrabbondanza di uomini separati dalle loro famiglie.

IL REPRESSIONE DEL FENOMENO. - La tratta raggiunse proporzioni assai grandi nel secolo scorso, tanto da suscitare le reazioni di tutti gli onesti. Sorge così « The national vigilance association », che in un congresso a Londra (1890) gettò le basi di un'azione comune, dando vita alla « Fédération abolitionniste internationale », che, mirando all'abolizione del vizio legale, ebbe modo di scoprire molte nefandezze, portò ad intese tra i governi ed adunanze e congressi. Nella prima conferenza diplomatica contro la t. delle b. (Parigi, 15 luglio 1902), i governi vennero sollecitati a migliorare la loro legislazione riguardo alla repressione di questo crimine e a metterla in armonia con quello che la conferenza aveva deliberato per porre fine allo scandaloso traffico. Come frutto di questa conferenza un primo accordo fu sottoscritto a Parigi (18 maggio 1904). La seconda conferenza internazionale si tenne pure a Parigi, il 4 maggio 1910. Quando si costituì la Società delle Nazioni, per espressa disposizione sanitaria nel patto (art. 23), questo organismo internazionale fu investito dal controllo generale sugli accordi relativi alla tratta delle donne e dei fanciulli. Nella prima assemblea della Società delle Nazioni (15 dic. 1920) fu indetta una conferenza internazionale, che ebbe luogo a Ginevra (30 giugno-5 luglio 1921) con la partecipazione di 34 Stati, tra cui l'Italia. I voti espressi furono esaminati nella 2a assemblea della Società delle Nazioni e portarono alla formulazione di una convenzione internazionale per la soppressione della t. delle b. (30 sett. 1921), ratificata da 50 Stati. Altra convenzione internazionale, sotto l'egida della Società delle Nazioni, venne stipulata l'11 ott. 1933. Il reclutamento anche di donna consenziente veniva interdetto prima dei 21 anni di età; e anche per un'età maggiore era interdetto qualsiasi reclutamento fatto con frode, ricatto, violenza, ecc. Fu istituito anche un Comitato permanente della tratta di donne e fanciulli (a. 1921). Anche in seguito ad una recrudescenza del problema, dovuto alla guerra e dopo guerra, Organizzazione delle Nazioni Unite (v.), ONU, si interessò vivamente del problema, riprendendo un progetto elaborato dalla Società delle Nazioni, nel 1937, ed integrandolo opportunamente. Si ebbero così emendamenti agli Accordi internazionali del 18 maggio 1904 e 4 maggio 1910, con il Protocollo approvato nell'Assemblea generale dell'ONU il 3 dic. 1948, ed agli accordi del 30 sett. 1921 ed 11 ott. 1933 con altro Protocollo, approvato dalla medesima Assemblea il 20 ott. 1947. Finalmente l'Assemblea generale dell'ONU nel corso della sua quarta sessione, tenutasi a Nuova York (2 dic. 1949), approvò una Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani da sottoscriversi da tutti gli Stati-membri ed anche non-membri, su invito dell'ONU, con cui si aggrava e si coordinano non solo le misure precedenti per la repressione della t. delle b., ma si propone ancora l'abolizione negli Stati, dove ancora sussiste, della regolamentazione della prostituzione (cf. il testo della convenzione in Justitia, 5 [1952], pp. 208-12).

III. IL REATO DELLA T. DELLE B. NEL DIRITTO PENALE ITALIANO. - In Italia la Convenzione di Ginevra del 1921 fu resa esecutiva con regio decreto del 31 ott. 1923, n. 2479. Attualmente il vigente Codice penale contempla il reato della tratta delle donne negli art. 535-37, comminando ai favoreggiatori o imprenditori del turpe mercato di minorenni o maggiorenni in stato di infermità mentale o di deficienza fisica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa non inferiore a L. 3000, con aggravati di pena in alcune circostanze specifiche (art. 535). A costituire il delitto basta nel reo la conoscenza che la vittima, recandosi all'estero, è destinata alla prostituzione. Se vi è inganno o violenza soggetto passivo del delitto

è una donna di qualsiasi età e la pena di reclusione è portata ad un massimo di 5 anni, la multa a un massimo di 5000 lire. I delitti previsti dagli artt. 536-37 sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero (art. 537). Presso il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della P. S.) è costituito un Ufficio centrale per la repressione della tratta delle donne, con compiti informativi, di indagine, di vigilanza sugli uffici di collocamento di donne e di repressione del fenomeno della tratta. Un comitato nazionale contro la t. d. 1.2. b. era in funzione in Italia fin dal 1901 con sede a Roma. Associazioni internazionali aventi per scopo la protezione e la salvezza della giovane, e quindi la vigilanza e il soccorso nelle varie circostanze dalle più semplici a quelle più gravi, sono l'Union internazionale des amies de la jeune fille (che ebbe come apostolo l'inglese William Coote) e la Associazione catholique internazionale des œuvres pour la protection de la jeune fille, che hanno sede in Svizzera, la prima a Nuzhhat, l'altra a Friburgo.

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BIBL.:** V. PROSTITUZIONE; PROTEZIONE DELLA GIOVANE; e inoltre: J. V. Daubel, La femme pauvre au XIXe siècle, Paris 1866, p. 254 sqq.; R. Bettazzi, Moralità, Parma 1941, p. 21 sqq.; I. Fiaux, E. Gaucher et la protection de la femme, Parigi 1919; Società des Nations, Rapport du Comité spécial d'experts sur la traite des femmes et des enfants, I. Ginevra 1927; id., Commission consultative pour la protection de l'enfance et de la jeunesse. Comité de la traite des femmes et des enfants. Procès verbal de la naissance sexiste, vol. 1930; M. Manfredini, Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Delitti contro la famiglia, Milano 1934; M. Dondina, Trattato di donne e minori, in Nuovo Digest, XII, pp. 369-70; A. Londres, La delle b., trad. it., Milano 1934; J. Alsogaray, La prostitution en Argentine, trad. franc., Parigi 1935; J. J. Frappa, Enquête sur la prostitution, vol. 1937; G. Gavuzzo, Guida per la difesa della moralità, 2a ed., Roma 1952; A. Lanza-P. Palazzini, Theologia moralis, Appendix: De castitate et luxuria, Torino-Roma 1953, pp. 149-50.