LENOCINIO

LENOCINIO. - È una attività intermediaria al servizio dell'altrui libidine in vista del proprio lucro.

Nella dottrina, la nozione del l. come delitto è diversamente definita. Alcuni trovano la ragione della sua punibilità nell'eccitamento alla corruzione e alla prostituzione fatto con animo di lucro; di qui la necessità di reprimerlo non tanto a cagione del danno e della lesione al pudore, quanto per la pericolosità soggettiva del reo.

Il Carrara definisce la tutela attuata contro il l. come protezione dell'età minore contro le insidie della corru

zione e ciò non in riguardo alla venalità o abitualità del fatto, ma in considerazione della necessità di difendere il pudore individuale dei minori; non quindi per proteggere la morale pubblica e il relativo diritto della società.

Il Listz stabilisce il fondamento della punizione nell'interesse sociale, giacché è necessario che la vita sessuale sia contenuta in dati limiti a difesa dell'ordine delle famiglie e della sanità psico-fisica delle generazioni crescenti.

Il Manzini determina l'oggetto della tutela penale, rispetto ai delitti di prossenestismo, nell'interesse dello Stato volto a garantire i beni giuridici della moralità pubblica e del buon costume, in quanto si attiene al pubblico pudore e all'onore sessuale, contro ogni forma di parassitismo della corruzione, consista questa nel lì in senso proprio o nello sfruttamento di prostitute o nella cosiddetta tratta delle donne e dei minori.

Si può quindi concludere che la figura del l., come reato, sussiste quando, date le particolari condizioni dovute a inesperienza o a debolezza di carattere in cui trovarsi il soggetto passivo o per la particolare natura del mezzo usato, il fatto si presenta come lesivo degli interessi pubblici e privati.

Già represso nel diritto romano, il l. fu punito, nei decreti di Paolo IV e di Sisto V, con la pena di morte; ma la pratica attenua la pena riducendola all'esilio o alla flagellazione. La costituzione criminale di Carlo V punisce il lenone con la relegazione, col supplizio del trave al collo, col taglio delle orecchie e con altre pene.

Il vigente Codice penale italiano regola la materia del l. negli artt. 531-40 e 544. I casi previsti sono: il l. non violento di minorenni o di deficienti; il l. familiare non violento di donna maggiorenne normale; il l. violento; lo sfruttamento di prostitute; la tratta di donne e di minori non violenta o fraudolenta; quella di donne e di minori violenta o fraudolenta.

Anche il CIC prevede il reato di l., ma nella irrogazione delle pene distingue il caso in cui esso sia peregrato da laici o da chierici non in sacris o da chierici in sacris.

Stabilisce, infatti, il can. 2357 § 1 che i laici condannati per l. sono ipso facto infames, oltre alle altre pene (ferendae sententiae) che l'Ordinario ritenga di infliggere.

Il can. 2358, invece, riguarda i chierici in minoribus ordinibus constituti, ai quali, quindi, non è ancora imposto l'obbligo del celibato. In forza di tale canone, essi, nei di qualche delitto contra sextum, oltre le pene ferendae sententiae in cui eventualmente potessero essere incorsi, come i laici, per i delitti contemplati dal precedente can. 2357, debbono essere puniti dal superiore proporzionalmente alla colpa e anche, se occorra, con la dimissione dal chierico, dimissione che è una vera e propria espulsione, da eseguirsi con sentenza condannatoria. La ragione di tale severità sta sia nella dimostrata inettitudine, posto il genere di reato commesso, ad assumere con decoro il carico e l'onere degli Ordini Sacri, sia anche nella particolare santità di vita richiesta dal loro stato.

La severità, poi, s'accentua maggiormente quando si considera il can. 2359 § 2 che prevede il delitto di l. commesso dai chierici in sacris, cioè dal suddiacono, dal diacono e dal sacerdote, sia secolari che regolari.

Costoro, infatti, debbono essere puniti mediante la sospensione, l'infamia iuris, la privazione dell'ufficio, del beneficio e di qualunque incarico che avessero nella Chiesa e, nei casi più gravi, depositi. Tutte queste pene sono ferendae sententiae, da infliggersi con sentenza condannatoria.

BIBL. V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano secondo il Codice del 1930, VII, Torino 1936, p. 433 sgg.; M. Manfredini, Delitti contro la moralità e il buon costume, in Trattato di diritto penale a cura di E. Florian, Milano 1934, p. 225 sgg.; I. Chelodi - P. Cipriotti, Ius canonicum de delictis et poenis, Vincenza-Trento 1943, p. 128.