LEGITTIMITÀ

LEGITTIMITÀ. - È, in generale, la conformità alla natura delle cose, al diritto, alla legge.

I. CONCETTO

Il termine legittimo (da cui l’astratto l.) ha un significato molto vasto: ciò che è secondo la legge, costituito dalle leggi, giusto, vero, equo, conveniente; qualche cosa di più preciso e più determinato che non la semplice legalità, che può rimanere esterna, apparente, mentre la l. è una qualità intima che riveste e pervade ciò che è conforme alla legge, alla giustizia, alla ragione, a norme stabilite: conformità alla legge universale di giustizia che impone, sancisce, coordina, regola i rapporti tra gli uomini.

Il termine è perciò usato nei più svariati e complessi significati, nello sforzo convergente di rendere o indicare il rapporto tra un atto, fatto, provvedimento e la legge costituita. Così la porzione legittima è la quota ereditaria che, per disposizione della legge, spetta a ciascun figlio o suoi discendenti e al coniuge superstite, indipendente-mente dalla liberalità del defunto o da eventuali sue disposizioni testamentarie. L’età legittima è l’età, al cui raggiungimento la legge annette o riconosce la capacità a porre un determinato atto, a compiere un determinato negozio giuridico, come la celebrazione del matrimonio, l’amministrazione dei propri beni, la professione religiosa, ecc. Legittimo patto o contratto è quello riconosciuto e protetto dalla legge. Si dice anche legittima la pena inflitta e scontata secondo la legge, la tutela o curata assegnata dalla legge ai pupilli e agli’incapaci e interdetti, il matrimonio realmente celebrato e disciplinato dalla legge, l’azione processuale concessa dalla legge ed esercitata secondo la legge, la difesa, ecc. La l., dunque, in senso generale, esige che un atto, un fatto giuridico, un provvedimento amministrativo abbia dalla legge la forza di produrre effetti determinati che il soggetto attivo si propone. Estensivamente, essa indica il diritto di regnare di una persona o dinastia sopra uno Stato costituito.

Il re aspetti principali della l. vengono in considerazione in rapporto ai diritti di famiglia, al diritto processuale e agli atti amministrativi, a proposito dei quali proponiamo si parla del giudizio o sindacato di l.

II. L. DI NATALI. - Per quanto concerne i diritti di famiglia, la l. è la condizione della prole nata durante il matrimonio (v. PROLE).

III. L. PROCESSUALE. - Per il diritto processuale, la legittimazione è il presupposto per poter stare in giudizio (v. LEGITTIMAZIONE AGLI ATTI GIURIDICI).

IV. SINDACATO DI L. DI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. - In rapporto agli atti e provvedimenti amministrativi, la l. è la condizione, opposta alla illegittimità, di cui un atto o provvedimento amministrativo gode, con effetto di piena validità, quando non sia viziato da incompetenza, sviamento di potere, violazione di legge.

a) Per il diritto canonico la questione è molto complessa e non ancora definita. È certo però che il giudice ordinario non può pronunciarsi sugli atti amministrativi degli Ordinari dei luoghi, la cui competenza è riservata alle S. Congregazioni romane sempre in via amministrativa (cf. can. 1601 e il responso della Pontificia Commissione per l’interpretazione del CIC, 22 maggio 1923). Difatti nessun tribunale può giudicare sulla convenienza o meno e sulla opportunità di un atto o provvedimento amministrativo o sulla necessità nella quale venga a trovarsi il potere pubblico anche di limitare, nell’interesse generale, l’esercizio dei diritti dei privati.

b) In forza dell’art. 5 della legge 20 marzo 1856, n. 2248 all. E, la magistratura ordinaria, in Italia, ha solo il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi, i quali, dentro i limiti della sua competenza specifica, vengono deferiti al suo esame; vale a dire, essa può ricercare se e in che senso l’atto o provvedimento amministrativo sia conforme alle leggi, negandone per conseguenza, in relazione al caso ad essa sottoposto, l’applicazione è l’atto apparte illegittimo, cioè inesistente o nullo. L’atto o provvedimento amministrativo è inesistente quando in esso venga a mancare un estremo necessario alla sua esistenza formale, come sarebbe una manifestazione di volontà che provenga da un organo amministrativo competente, la determinata forma sostanziale, e simili; è nullo invece per vizi inerenti alla capacità del soggetto che lo emette, p. es., mancanza di potere, incompetenza (il che potrebbe degenerare in abuso o usurpazione di potere), mancanza di capacità personale per età o condizioni psichiche o giuridiche, in dipendenza da specifiche disposizioni legali; o anche per vizi di forma, i quali, per quanto non ledano la sostanza dell’atto determinato, inducono tuttavia un’invalidità, conseguente,

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LEGITIMITÀ — LEGNO

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Article illustration
(a da R. Klapheck - Hege, Der Dom zu Xantes, Berlino 1930)

LEGNO - Particolare dell'Albero di Iesse nella predella della l'altare della Vergine (sec. xv) - Xanten, Duomo.

p. es., a una discrepanza notevole tra la volontà amministrativa e la volontà del funzionario cui si deve l'atto o provvedimento, dipenda ciò da malizia o sia dovuto ad errore, dolo o violenza; a una mancanza di causale proporzionale, e simili.

Nel caso che il vizio d'illegittimità non dipenda da violazione di una legge, o da false interpretazioni o applicazioni della medesima, o da errore di fatto, l'autorità giudiziaria non può sindacare gli atti e i provvedimenti amministrativi. E la competenza specifica, nel caso, soggiacce a limitazioni ben precise e determinate, p. es., che l'illegittimità dell'atto o provvedimento amministrativo abbia reso dei diritti soggettivi, che l'indagine del giudice si fermi al fatto e non si estenda al merito, a poteri discrezionali dell'amministrazione in una data sfera, ecc. Tali limitazioni non sussistono o possono essere modificate quando il sindacato di l. è fatto non dal magistrato ordinario, ma dal Consiglio di Stato o da giurisdizioni speciali, dalla cui competenza rimane pur sempre escluso ogni giudizio di merito in dipendenza dall'esercizio di un potere discrezionale.

BIBL.: O. Ranelletti, Principi di diritto amministrativo, Napoli 1912; F. Roberti, De processibus, I, Roma 1941; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, II, La giustizia amministrativa, Milano 1942, specialmente pp. 141-75, 195-251.

Agostino Pugliese