PROLE

PROLE. - Da proles, è la figliolanza cioè il complesso dei figli, soggetto di diritti e di doveri nell'ambito della famiglia. L'istinto naturale, che pone i rapporti tra genitori e figli su un piano di mutuo affetto, è sublimato dal precetto positivo divino che prescrive: «Onora tuo padre e tua madre affinché tu sia longevo sulla terra che il Signore Dio tuo ti darà» (Ex. 20, 12; *Deut. 5, 16; Eph. 6, 2-3*). Questo comandamento pone le basi del benessere della famiglia, che è augusta istituzione di Dio.

L'insieme dei rapporti tra genitori e figli è retto dalla virtù della pietà (v.). Sotto la voce «genitori» sono indicati i doveri: e i diritti particolari dei genitori nei confronti dei figli; resta qui da dire dei doveri specifici dei figli verso i genitori e della condizione giuridica dei figli.

I. DOVERI DEI FIGLI

I. I figli devono ai loro genitori: a) amore, sia interno, sia esterno. Peccato perciò, anche gravemente, se odiano i genitori; se dimostrano di odiare i genitori in privato e più se in pubblico; se non li assistono nelle loro necessità spirituali e materiali; b) rispetto, che si deve dimostrare: con le parole, con i segni e con i fatti. La valutazione della gravità della colpa va fatta tenendo presente non solo la cosa in sé, ma anche le circostanze; c) obbedienza, in tutte le cose lecite e finché sottostanno alla loro potestà: in pratica finché stanno nella casa paterna e ricevono il vitto dai genitori.

Circa l'elezione dello stato: a) i figli per sé non sono tenuti a obbedire, se non in casi straordinari per pietà verso i genitori; b) debbono chiedere consiglio ai genitori se si tratta di contrarre matrimonio con questa o con quella persona, ma non sono tenuti a obbedire; c) se si tratta dell'elezione dello stato religioso o sacerdotale non è obbligatorio neppure chiedere consiglio e spese volte non conviene. Circa l'elezione della professione, i parenti non possono imporsi ai figli, per quanto sia utile per questi seguire i loro consigli.

Relazioni patrimoniali. Secondo il diritto di natura i figli, anche se minori, sono capaci di possedere e di acquistare beni che il padre avrà diritto e dovere, *ex pietate*, di amministrare nell'interesse dei figli, se questi, perché minori o altrimenti incapaci di agire giuridicamente, gli sono sottoposti. I beni appartenenti ai figli possono dividersi in due categorie: a) beni provenienti ad essi per trasmissione da parte di precedenti titolari, mediante donazione, eredità o legato; b) beni derivanti dal personale esercizio di un'arte, industria e in genere di un lavoro remunerativo. Sui beni di ambedue le categorie compete ai figli il dominio e di genitori non possono appropriare senza lezze la giustizia. Ma i figli a loro volta, in ordine a tali beni, possono avere obblighi verso i genitori,

obbligazioni che il diritto particolare e la consuetudine determinano più dettagliatamente.

II. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA P

I. Presenza

La dottrina cattolica circa la competenza rispettiva della Chiesa e dello Stato nei riguardi della determinazione dello stato della p. si può riassumere nei seguenti punti: a) che la p. nata da un matrimonio valido o putativo sia legittima, è un effetto inseparabile del matrimonio, e perciò regolato dal diritto divino e dal diritto canonico, non dal diritto civile; lo stesso dicasi per ciò che riguarda la legittimazione per subsequens matrimonium: b) quando la p. non sarebbe legittima in base a nascita in costanza di matrimonio, né sarebbe legittimata in seguito a legittimazione per susseguente matrimonio, sia la Chiesa che lo Stato hanno il potere di concedere altrimenti la legittimazione, con effetti più o meno pieni, ma limitatamente all'ambito della loro rispettiva competenza, in modo cioè che lo Stato può concedere la legittimazione solo agli effetti civili, la Chiesa solo agli effetti canonici (salvi casi eccezionali, propter bonum religionis); a fortiori, perciò, lo Stato ha il potere di ammettere, sempre limitatamente agli effetti civili, non la vera legittimazione, ma il riconoscimento con effetti limitati.

2. Diritto canonico

Per il can. III 4 CIC è figlio legittimo: a) chi è concepito (s'intende per opera del marito della madre) durante un matrimonio valido o putativo, anche se nato dopo lo scioglimento del matrimonio o dopo che il matrimonio ha perduto la qualità di putativo (cf., per questo, can. 1015 § 4); b) chi, pur essendo stato concepito fuori di matrimonio (cioè per opera di un uomo che non era, al tempo del concepimento, marito della madre), è nato quando il padre era unito in matrimonio valido o putativo con la madre (o forse anche quando tale matrimonio, contratto dopo il concepimento, era già sciolto e non era più putativo).

È figlio illegittimo quello che non è né concepito né nato da matrimonio valido o putativo. Anche illegittimo è il figlio se, pur essendo stato concepito durante il matrimonio valido o putativo, e quindi rientrando nel caso a, al tempo del concepimento uno dei due genitori fosse legato da professione solenne o da Ordine sacro, e fosse quindi illecito l'uso del matrimonio (anche se i genitori lo ignorassero).

Per determinare se taluno è stato concepito durante il matrimonio o no, e se è stato concepito per opera del marito della madre o per opera di altri, data la impossibilità quasi assoluta di prove dirette, soccorrono in molti casi le due presunzioni stabilite nel can. III 5, entrambe iuris tantum, la quali si completano a vicenda. La prima consiste in ciò che, chi nasce dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio (valido o putativo) e non oltre 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale, si presume concepito per opera del marito della madre, ossia si presume figlio di questi. La presunzione viene meno solo se consti del contrario per prove evidenti, ossia se si dimostri l'impossibilità che il figlio sia stato concepito per opera del marito della madre (p. es., se tra i due coniugi non vi fu alcun atto coniugale durante il periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno anteriore alla nascita del figlio). La seconda presunzione è una presunzione di legittimità a favore del figlio che nasce dopo 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non oltre 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale: in altre parole questo figlio si presume concepito durante il matrimonio e per opera del marito della madre, salvo prova contraria.

Il figlio nato nei primi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio non si presume né concepito durante il matrimonio né concepito per opera del marito della madre; dimostrato però il concepimento per opera del marito della madre (p. es., se questi lo riconosce come suo figlio), egli è ugualmente legittimo, rientrando nel caso b visto sopra. Parimenti il figlio nato oltre 300 giorni dalla cessazione della vita coniugale non si presume concepito per opera del marito della madre; e, non essendo nato durante il matrimonio, è da considerarsi legittimo solo se si provino entrambi questi fatti. Qualora sia dubbio qualcuno dei fatti posti a fondamento di queste presunzioni (caso frequente, p. es., per trovarsi), il figlio non può considerarsi illegittimo e deve esser quindi considerato come legittimo, anche se siano ignoti uno o entrambi i genitori.

Il figlio illegittimo si chiama anche figlio naturale. Ma in senso stretto questa seconda qualifica è data a quei figli illegittimi i cui genitori, o al tempo del concepimento o al tempo della nascita o almeno in un momento qualsiasi durante la gravidanza, erano liberi da qualsiasi impedimento dirimente o altra incapacità (p. es., infermità mentali) al matrimonio. Gli altri figli illegittimi si chiamano figli spuri: e tra questi si distinguono quelli orti ex damnato coitu, ossia gli adulterini, gli incestuosi e i sacrileghi, che sono i figli i cui genitori (o uno di essi), per tutto il tempo che va dal concepimento alla nascita erano impediti rispettivamente dall'impedimento del vincolo precedente (v. LIGAMEN), o di Ordine (v.) sacro o professione religiosa (can. 1072-73), o di consanguinità o affinità (can. 1076-77).

Nel CIC sono stabiliti vari divieti per i figli illegittimi: così essi sono irregolari ex defectu (can. 984 n. 1); non possono essere ammessi in seminario (can. 1363); sono esclusi dalle dignità di cardinale (can. 232 § 2, n. 1), di vescovo (can. 331 § 1, n. 1), di abate o prelato nullius (can. 320 § 2); non possono essere eletti superiori maggiori di Ordini o Congregazioni religiose (can. 504); disciplinazioni particolari li escludono pure dalle cariche di editore della S. R. Rota, di avvocato concistoriale, ecc. Da tutti questi divieti è ammessa dispensa. Per altre disposizioni relative agli illegittimi, cf. can. 90 e 777 § 2. Il figlio illegittimo può acquistare uno stato giuridico simile a quello dei figli legittimi, mediante la cosiddetta legittimazione, che in diritto canonico avviene: a) se i genitori contraggono tra di loro un matrimonio valido o putativo, purché si tratti di figlio naturale in senso stretto, non di figlio spuro; alla celebrazione del matrimonio è equiparata la convalidazione di esso (can. 1116); b) se ai genitori viene concessa dispensa da un impedimento dirimente, purché il figlio sia già nato o almeno concepito al momento in cui è concessa la dispensa (can. 1051); c) se la S. Sede (per i fedeli di rito latino, normalmente la S. Congregazione dei Sacramenti) concede in via di grazia la legittimazione.

I figli legittimati per il susseguente matrimonio dei loro genitori sono equiparati, in diritto canonico, ai figli legittimi; ma restano incapaci ad esser nominati cardinali (can. 232 § 2, n. 1), vescovi (can. 331 § 1, n. 1) e abati o prelati nullius (can. 320 § 2). Gli effetti della legittimazione per descritto della S. Sede sono regolati nel rescritto stesso. La legittimazione per dispensa da impedimento dirimente (che riguarda sempre figli spuri) forse toglie solo la irregolarità ex defectu, di cui al can. 984 n. 1.

Qualora il matrimonio dei genitori venga sanato in radice (v. CONVALIDAZIONE, II), i figli illegittimi vengono a trovarsi nella stessa posizione in cui si troverebbero se, al tempo a cui risalgono gli effetti della sanazione (cf. can. 1038 § 1-2), fosse stato celebrato valido matrimonio, e, qualora la sanazione comprenda dispensa da un impedimento, fosse stata allora concessa tale dispensa: la sanazione in radice quindi può far sì che sia considerato legittimo (non solo legittimato) anche un figlio spuro, o che esso venga legittimato a norma del can. 1031, se bene in realtà sia nato dopo la concessione della dispensa.

3. Diritto italiano

Nel diritto italiano il figlio è legittimo solo se è concepito durante il matrimonio (valido o putativo), per opera del marito della madre; è illegittimo il figlio che non è concepito durante il matrimonio, o che non è concepito per opera del marito della madre.

Per favorire, nel dubbio, la legittimità del figlio, la legge presume con presunzione assoluta (senza quindi ammettere prova contraria) che sia stato concepito du

rante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o annullamento di esso (art. 232 del Cod. civ.). Inoltre presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio (art. 231 del Cod. civ.), salvo che il marito lo sconosca, il che però può avvenire solo nei casi seguiti (art. 235 Cod. civ.): 1) se nel tempo decorso dal trecento-anno al centottantesimo giorno prima della nascita egli era nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie per causa di allontanamento o per altro fatto; 2) se durante il tempo predetto egli era affetto da impotenza, anche se questa fosse soltanto impotenza di generare; 3) se durante lo stesso periodo egli viveva legalmente separato dalla moglie anche per effetto di provvedimento temporaneo del magistrato, salvo che vi sia stata tra i coniugi riunione sia pure solo temporanea; 4) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In quest’ultimo caso il marito è ammesso a provare ogni altro fatto tendente a escludere la paternità. Infine considera l’etimo anche il figlio nato nei primi 180 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, ammettendone però il disconoscimento da parte del marito; non può peraltro aver luogo il disconoscimento se il marito era consapevole della gravidanza prima del matrimonio, o se risulta dall’atto di nascita che la dichiarazione di nascita fu fatta da lui o da un suo procuratore speciale (art. 233 Cod. civ.). L’azione di disconoscimento è soggetta in ogni caso a termini rigorosi (generalmente tre mesi da quando il marito ha avuto notizia della nascita, o si presume aver avuto tale notizia: artt. 244 e 247 del Cod. civ.).

La qualità di figlio legittimo o illegittimo non ha nel diritto civile (a differenza del diritto canonico) alcun effetto, fuori dei rapporti famigliari e patrimoniali tra i genitori e figli. Entro questo ambito, però, notevoli sono le differenze di trattamento fra le due categorie di figli. Le norme fondamentali in materia sono contenute nella Costituzione che, dopo aver nell’art. 29, enunciato che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», aggiunge: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio... La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.» (art. 30).

Il Codice civile, pur essendo anteriore alla Costituzione, si può ritenere sostanzialmente conforme ai principi in essa enunciati. Esso in sostanza distingue quattro gradi di trattamento, secondo la diversa condizione di fatto e di diritto dei figli illegittimi, e precisamente: a) figlio la cui paternità o maternità non risulta in alcuno dei modi di cui si dirà nei capoversi seguenti: esso non ha né diritti né doveri verso i suoi genitori; b) figlio la cui paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale, o da una non equivoca dichiarazione scritta dei genitori, o dipende da un matrimonio dichiarato nullo; esso ha diritto agli alimenti e ad un assegno vitalizio o sull’eredità del genitore (art. 279, 580, 594 Cod. civ.); figlio riconosciuto dal padre o dalla madre, o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente dichiarata; ha i diritti alimentari e successori in modo analogo (ma in misura o in grado minore) a quello dei figli legittimi, ed è tenuto a dare gli alimenti al genitore che lo ha riconosciuto o che è stato giudizialmente dichiarato (art. 435, 539, 541-43, 545-46, 573-79 Cod. civ.); inoltre il genitore ha rispettato a lui i diritti derivanti dalla patria potestà, tranne l’usufrutto legale (art. 260 Cod. civ.); e deve mantenere, educarlo e istruirlo (art. 261 Cod. civ.); il figlio assume il cognome del padre, o, se è riconosciuto solo dalla madre, il cognome di questa (art. 262); d) figlio legittimo: è in tutto equiparato al figlio legittimo.

Si ricordano qui le più importanti norme relative al riconoscimento, alla dichiarazione giudiziale e alla legittimazione.

Il riconoscimento può esser fatto solo dal padre che abbia raggiunto i 18 anni, o dalla madre che abbia raggiunto i 14, a meno che avvenga in occasione del loro matrimonio. Può esser fatto o nell’atto di nascita, o con dichiarazione (posteriore almeno al concepimento del figlio) fatta all’ufficiale di stato civile o al giudice tutelare, o in un atto notabile o in un testamento. I figli incestuosi (cioè quelli tra i cui genitori sussiste parentela o affinità in linea retta o parentela nel secondo grado della linea collaterale) possono essere riconosciuti solo dai genitori che al tempo del concepimento ignorassero l’esistenza della parentela o affinità. I figli adulterini non possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, salvo che questo sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge; e, se in conseguenza di quel matrimonio esistono figli legittimi o legittimati o discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non è ammesso con decreto del presidente della Repubblica, con l’osservanza di talune cautele stabilite dalla legge (art. 250-68).

La dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità può esser domandata dal figlio (o, se egli è morto, dai suoi discendenti) o dal suo rappresentante legale. Per la dichiarazione di paternità sono stabiliti dei termini di prescrizione, ed inoltre essa non è ammessa se non nei seguenti casi: a) se la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento; b) se la paternità risulta indirettamente da sentenza civile o penale o da non equivoca dichiarazione scritta del presunto padre; c) se vi è stato fatto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento; d) se vi è possesso di stato di figlio naturale. Non può esser dichiarata giudizialmente la paternità o maternità di un figlio incestuoso; e neanche di un figlio adulterino, se il matrimonio da cui deriva l’adulterinità è ancora in vita o se da esso esistono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi (art. 269-79; V. anche PATERNITÀ, ricerca della).

La legittimazione, che può riguardare solo figli di cui non sia vietato il riconoscimento, ha luogo: a) automaticamente, per susseguente matrimonio contratto dai genitori tra di loro, purché essi abbiano riconosciuto o riconosciuto il figlio; b) per decreto del presidente della Repubblica, su domanda di uno almeno dei genitori che non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio né discendenti da essi, e purché vi sia impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio (art. 280-90).

BIBL.: G. Cavigioli, *Man. di diritto canon.*, 2a ed., Torino 1939, p. 158 seg.; P. Cipriotti, *De prole legittima vel illegittima in iure canon. vigenti*, Roma 1940; I. Chelodi - P. Cipriotti, *In canon. de personis*, Vicenza-Trento 1942, p. 159 seg.; A. Trabucchi, *Istituto. di dir. civile*, 5a ed., Padova 1950, specialmente p. 245 seg.