LIGAMEN. - Impedimento dirimente, che osta alla valida e lecita celebrazione del matrimonio da parte di chi sia legato da precedente matrimonio valido, ancorché non consumato (can. 1069 § 1).
I. Nozione
Il matrimonio è monogamico, ed esclude quindi la poligamia simultanea, cioè il matrimonio di un uomo con più donne, e la poliadria simultanea, cioè l'unione di una donna con più uomini. La unità è, come l'indissolubilità, una proprietà essenziale del matrimonio cristiano, e rappresenta l'unione di Cristo con la Chiesa; è perfetta, se nessuno dei due coniugi celebra secondo nozze dopo lo scioglimento legittimo del primo vincolo, ed imperfetta, se uno dei due coniugi passa a secondo nozze.L'unità del matrimonio è fondata sul diritto naturale, e non consta in alcun modo che prima del diluvio fosse stata dispensata dal Signore; anzi la stessa creazione dell'uomo e della donna è la prova del contrario. Dopo il diluvio fu ammessa la poligamia per la moltiplicazione del popolo eletto ed essa venne contemplata anche nella legge mosaica; non è mai stata invece ammessa la poliadria. Gesù Cristo riconduce il matrimonio alla unità originaria: «Quicunque dimiserit uxorem suam... et aliam duxerit moechatur, et qui dimisam duxerit, moechatur» (Mt. 19, 9), come è confermato anche da s. Paolo (I Cor. 7, 10-11).
La storia di questo impedimento è strettamente collegata con la storia dell'indissolubilità (v.) del vincolo. Nel sec. XII sorse questione fra le scuole di Parigi e di Bologna se il matrimonio rato soltanto fosse perfectum oppure semplicemente initiatum; e se il medesimo costituisse impedimentum ligaminis in caso di successivo matrimonio consumato. La teoria, che affermava che il matrimonio non fosse perfetto prima della consumazione, fu condannata dai pontefici Alessandro III e Innocenzo III.
Durante la riforma furono sostenute due teorie estremistiche, ugualmente erronee: Calvino affermava che gli stessi patriarchi del Vecchio Testamento erano re di adulterio per aver avuto più mogli, e Lutero sosteneva che non vi era proibizione esplicita contro la poligamia; e con il parere favorevole di vari teologi protestanti riconobbe al langerio d'Assia, Filippo, la facoltà di contrarre il matrimonio con altra donna durante l'esistenza del primo vincolo.
Quest'impedimento è di diritto divino naturale e positivo, e non può essere dispensato dal Sommo Pontefice.
II. NEL DIRITTO CANONICO
Per l'esistenza dell'impedimento del 1. si richiede la validità del matrimonio contratto precedentemente, sia consumato sia rato soltanto, e l'esistenza vera ed obbiettiva del medesimo per non essere stato legittimamente discolto: di conseguenza, è invalido anche il matrimonio contratto nell'erronea convinzione della soluzione del precedente per morte di uno dei coniugi, anche se il primo sia rato soltanto ed il secondo anche consumato, mentre è valido il nuovo matrimonio contratto dai coniugi nell'ignoranza della soluzione del vincolo precedente.Per contrarre un nuovo vincolo occorre la nullità o la soluzione del vincolo precedente. Questa seconda, per il matrimonio consumato, si ha con la morte di un coniuge Privilegio paolino (v.) per il matrimonio degli infedeli, di cui uno si converta; per il matrimonio rato (v. MATRIMONIO) con la solenne professione religiosa o con la dispensa pontificia. Il CIC ammonisce esplicitamente sulla necessità di accertare la nullità o la soluzione del vincolo precedente: Quamvis prius matrimonium sit irrimum aut solutum qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit (can. 1069 § 2). La certezza morale della nullità si ha con la duplice sentenza conforme dichiarativa dell'invalidità, pronunciata dall'autorità ecclesiastica (can. 1987), eccezion fatta per le nullità evidenti, comprovabili a tenore del can. 1990, per la dichiarazione delle quali è sufficiente un'unica pronuncia senza bisogno delle formalità del processo. Non hanno alcun valore a questo fine le decisioni dei tribunali civili o di autorità scismatiche od eretiche. La prova della dispensa del matrimonio rato è non consumato e del diritto di contrarre un nuovo vincolo in forza del Privilegio paolino deve esser fornita con documenti autentici. Per la prova della soluzione per morte di un coniuge V. MORTE.
In caso di nuovo matrimonio celebrato in buona o mala fede, quando l'altro coniuge viva, o si dubiti seriamente del suo decesso, valgono le seguenti considerazioni:
1) se il primo coniuge è ancora in vita, il secondo matrimonio è invalido per diritto divino, anche se la morte fosse stata dichiarata con sentenza giudiziale o con un certificato autentico. Di conseguenza, qualora dopo la celebrazione in buona o mala fede di un secondo matrimonio, venga alla luce che il primo coniuge è ancora in vita, i pseudo-coniugi debbono separarsi e si deve ristabilire la vita coniugale del vincolo precedente, a meno che una causa giustificata la separazione: ciò anche se il primo matrimonio sia rato soltanto, ed il secondo consumato; 2) se i coniugi siano in buona fede sullo scioglimento del vincolo precedente, è consigliabile non influire sul loro convincimento della sua validità, fino a che non sia assodata in maniera certa l'esistenza in vita del primo coniuge; 3) anche se il secondo matrimonio sia stato celebrato in buona fede vivente il primo coniuge, dopo la morte di questo le seconde nozze non divengono valide, ma occorre la rinnovazione del consenso; 4) se il secondo matrimonio sia stato celebrato in mala fede con la persona, con la quale è stato commesso l'adulterio, in caso di soluzione del vincolo precedente le parti possono contrarre senza una speciale dispensa dall'impedimento criminis (v. CRIMINALE).
Le cause sulla bigamia sono di competenza del giudice ecclesiastico, poiché l'esistenza del crimine dipende dalla validità del primo matrimonio, materia di esclusiva competenza della Chiesa per i matrimoni dei battezzati.
La punizione del delitto di bigamia è di foro misto (can. 2198).
III. NEL CODICE CIVILE
Anche gli ordinamenti civili ammettono l'esistenza di questo impedimento. L'art. 86 del Cod. civile italiano statuisce che «non può contrarre matrimonio che è vincolato da un matrimonio precedente». È evidente che il vincolo precedente dev'essere valido, ancorché ciò non sia espressamente detto dalla legge. La prova della libertà di stato dev'essere fornita secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile (R. D. 9 luglio 1939, n. 1238). Il Codice contempla, inoltre, il caso della libertà di stato presunta e statuisce all'art. 65: «Diventa eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio»: in questo caso però cessa soltanto l'efficacia impediente del vincolo precedente, non quella dirimente, poiché a tenore dell'art. 68 è nullo il secondo matrimonio «qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza». In questo caso il Codice fa salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. È da rilevare, inoltre, che la nullità del matrimonio non può essere pronunziata nel caso in cui sia accertata la morte anche se avvenuta in una data posteriore a quella del nuovo matrimonio, e cioè quando il vincolo precedente non era ancora sciolto.Gravi pene commina il Codice penale (artt. 556-57) bigamia (v.).