o situazioni che suppongono due matrimoni oppure un matrimonio e un atto ad esso assimilato.
Si distinguono così le seguenti specie di b. (la cui nozione peraltro ha subito qualche lieve variazione nel corso dei secoli):
a) b. vera (o successiva), cioè il fatto di chi, dopo aver contratto un matrimonio valido, cessato poi questo per la morte dell'altro coniuge o per un'altra causa di scioglimento, ne contrae un altro, pure valido (nel diritto vigente non è più necessario che i matrimoni siano stati consumati);
b) b. interpretativa (o simultanea), che si ha quando taluno, pur essendo legato da matrimonio, ne contrae abusivamente un altro (nel diritto canonico precedente tale specie di b. comprendeva anche il caso di chi contraesse e consumasse il matrimonio con una donna già conosciuta da altri, e di chi avesse rapporti coniugali con la propria moglie dopo che questa avesse commesso adulterio);
c) b. similitudinaria, che si ha quando una persona, che abbia ricevuto gli Ordini maggiori o abbia emesso voto solenne di castità, contrae, senza dispensa, matrimonio e lo consuma.
Nella terminologia giuridica civile il nome di b. è usato solo per designare quella che nel linguaggio ecclesiastico è ora la b. interpretativa. La b. vera o successiva ha rilievo nel diritto canonico soprattutto perché essa costituisce un'irregolarità (v.), ossia importa divieto, per il bignato, di ricevere gli Ordini (can. 984, n. 4); e inoltre perché le seconde nozze hanno avuto talvolta un trattamento di sfavore, di cui una traccia è rimasta tuttora nei can. 1142-43 (v. MATRIMONIO).
La b. irregolarità (v.) (can. 985, n. 3), e costituisce delitto (can. 2388), che però non si suole indicare con il nome di b. (v. IMPEDIMENTI).
La b. interpretativa infine produce parimenti irregolarità (v. can. 985, n. 3), e inoltre costituisce il delitto propriamente chiamato b. (can. 2356).
II. IL DELITTO DI B. NEL DIRITTO CANONICO. — Pene contro coloro che, vivente il proprio coniuge, contraessero un altro matrimonio, si trovano spesso nei concili particolari dei primi secoli (cf., per le donne bigname, Concilio di Elvira, del 300-24 ca., can. 8).
Da una decretale di Innocenzo III del 1199 (c. 4, X, I, 21) appare che anche in diritto infamia (v.), pena stabilita per tale delitto nel diritto romano (cf. D. 3, 2, 1, 13), almeno l'uomo bignato; tale pena rimase poi sempre in vigore. Urbano VIII, nella cost. Magnum del 20 giugno 1637, stabilì per i bignati pene materiali: condanna perpetua alle trienni, e, in caso di incapacità per tale pena, pubblica fustigazione e carcer perpetuo; nei casi più gravi, consegna al braccio secolare. Ma queste pene andarono poi in disuso.
Negli ultimi secoli i bignati furono di fatto considerati sospetti di eresia. È da notare che in ogni caso non si aveva b. nel diritto anteriore al 1918, se il secondo matrimonio non fosse stato consumato.
Nel CIC (can. 2356) il delitto di b. è previsto in due figure distinte, la seconda delle quali costituisce, rispetto alla prima, reato progressivo. La prima si ha nel caso di chi, legato da valido matrimonio, consumato o no, contrae un altro matrimonio, anche se in forma diversa da quella prescritta, o nel solo rito civile; l'altro contraente, se celibe, sarà colpevole di b. (cf. can. 2209, § 2), solo se sa di contrarre con un coniugato. La seconda figura si ha quando due che hanno commesso il reato o or rescritto, e sono stati ammoniti dall'Ordinario a porre termine alla convivenza, continuano ciò nonostante a coabitare e ad avere rapporti carnali (che, posta la coabitazione, si presumono).
Le pene stabilite per tali due specie di reato sono: per la prima, l'infamia latae sententiae (v. PENA ECCLESIASTICA); per la seconda, scomunica (v.) INTERDETTO (v.) personale (non però latae sententiae), secondo la gravità del fatto. Nel caso di incertezza sulla validità di un matrimonio, sebbene sia vietato (tanto dalla legge naturale che positiva: can. 1069, § 2) contraire un altro fino a che non si sia certi della nullità del primo, evidentemente chi contraviene a questo divieto non può esser considerato bigamo, se non quando si venga ad accertare che il primo matrimonio era valido; nel diritto canonico precedente invece (per la cost. Dei miserantiae di Benedetto XIV, del 3 nov. 1741, §§ 9, 11 e 14), a coloro che, durante il giudizio sulla nullità del matrimonio, ne contraessero un altro, si applicavano le pene stabilitate per i bignati.
Si noti infine che i colpevoli di b., se prima o dopo il delitto (purché durante il primo matrimonio) hanno avuto rapporti carnali fra di loro, non possono poi (dopo che il primo matrimonio è cessato) regolarizare la loro posizione mediante un valido matrimonio, se non previa dispensa: sussiste infatti per essi l'impedimentum criminis (v. CHRISMON).
III. LA B. NEL DIRITTO PENALE ITALIANO. — In tutti i paesi in cui vige il matrimonio monogamico, anche lo Stato considera delitto la b.
In Italia l'art. 556 del vigente Codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e inoltre «chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili». La condanna per tale delitto importa la perdita dell'autorità marital (art. 162), e, se la pena inflitta è di almeno tre anni, anche l'interdizione temporanea o perpetua, secondo i casi, dai pubblici uffici (art. 29). Presupposto del reato è che almeno uno dei due correi sia legato da matrimonio avente effetti civili, anche se si tratti di matrimonio nullo o annullabile (a differenza di quanto abbiamo visto essere nel diritto canonico vigente). Però la dichiarazione di nullità o l'annullamento di tale matrimonio è causa di estinzione del reato (art. 556, comma terzo).
Elementi del reato sono: la contrazione di un altro matrimonio che abbia effetti civili; e il dolo, ossia la cosciente volontà di contraire un secondo matrimonio mentre si è ancora vincolati dal primo. La legge prevede una circostanza aggravante specifica, che si ha quando il colpevole ha indotto in errore l'altro contraente sulla libertà dello stato proprio o di questi: in tal caso la pena può giungere fino a sei anni ed otto mesi di reclusione (art. 556, comma secondo, e art. 64).
È da notare che il secondo matrimonio sarà invalido, se il primo è valido; mentre, se il primo è invalido, il secondo è valido, nonostante la perpetua b., purché non sussista altra causa di invalidità. Se sussiste una causa di nullità (o annullabilità) del secondo, diversa dalla b., la dichiarazione di nullità o l'annullamento, fondati su tale causa, hanno per effetto l'estinzione del reato (art. 556, comma terzo).
Il reato di b., oltre che nei due casi già accennati, si estingue per tutte le cause generali di estinzione del reato. Ma l'estinzione per prescrizione (che di regola ha luogo in dieci anni: art. 157) ha una disciplina particolare per la b., poiché l'art. 557 ne fa decorrere il termine non dal giorno in cui il reato è commesso, ma dal giorno in cui è sciolto uno dei matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per b. Ossia il legislatore, sebbene (come appare dai lavori preparatori e come ritiene la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza) consideri la b. non come
reato permanente, bensì come reato istantano, sia pure con effetti permanenti, ha seguito, quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, quella che è la norma generale per i reati permanenti (cf. art. 158).
BML.: Diritto canonico: I. Chelodi-P. Cipriotti, *In canonum de delictis et poenis*, 5a ed., Vicenza-Trento 1943, pp. 127-128; P. Cipriotti, *De consummatione delictorum attento eorum elemento obiectivo in iure canonico*, parte 1, Roma 1936, pp. 91-92 (con bibl.). – Diritto italiano: V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Torino 1936, pp. 587-611; R. Gioffredi, s. V. in *Nuovo Dig. Ital.*, II, pp. 351-358.