INTERDETTO

INTERDETTO. - È la pena canonica che priva i fedeli dei sacri riti e li rende incapaci all'uso di determinati diritti spirituali, senza tuttavia escluderli

dalla comunione con la Chiesa. L'i. ha carattere prevalente di pena medicinale e nel CIC è elencato tra le censure (can. 2268), ma può essere anche pena vendicativa (v. CENSURA, III, c. penale medicinale) : nel dubbio si presume pena medicinale (cann. 2255 § 2, 2291, nn. 1-2). Si differenzia dalla scomunica e dalla sospensione, in quanto può colpire non soltanto le persone fisiche ma anche le collettività e i corpi morali in quanto tali.

L'i. si distingue in personale e locale, a seconda che si riferisca direttamente a persone o corporazioni, oppure a luoghi o territori. L'i. personale partecipa della natura e degli effetti della scomunica, ha carattere di legge personale e segue la persona ovunque; l'i. locale, invece, ha solo efficacia territoriale ed entro i limiti del territorio colpisce tutti i presenti, anche gli esteri e gli esenti (can. 2269 § 2).

L'i. locale si suddistingue a sua volta in generale e particolare, a seconda che colpisca un'intera circoscrizione territoriale (parrocchia, diocesi, nazione) oppure un determinato luogo soltanto (chiesa, oratorio, altare, cappella, cimitero, ecc.). L'i. personale si distingue pure in generale e speciale, a seconda che sia irrogato contro una collettività di persone (capitolo canonica, Ordine religioso, associazione pia, ecc.), oppure contro una persona singola.

L'irrogazione dell'i. locale generale contro diocesi, province ecclesiastiche, nazioni, e altre circoscrizioni che sorpassano il territorio della diocesi, come pure dell'i. personale generale contro corpi morali e collettività che esulano dall'autorità ordinaria diocesana (province monastiche, comunità religiose di diritto pontificio) è riservata esclusivamente alla S. Sede. Per le circoscrizioni minori, esistenti entro i confini della diocesi (parrocchie), come pure per le collettività diocesane non esenti (capitoli, comunità religiose di diritto diocesano), è competente anche il vescovo (can. 2269 § 1).

L'i. locale, sia generale che particolare, vieta, in linea di principio, ogni ufficiatura divina e ogni rito sacro, compresa l'amministrazione e l'uso dei Sacramenti (can. 2270 § 1). Il principio, tuttavia, va soggetto a varie eccezioni e mitigazioni; così l'i. locale, sia generale che particolare, non vieta l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali ai moribondi (il Viatico, però, si può amministrare solo in forma privata) e sospende i suoi effetti nelle solennità maggiori di Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini e dell'Assunta, fatta eccezione per il conferimento degli Ordini sacri e per la benedizione nuziale solenne. Così, l'i. locale generale consente ai chierici la celebrazione degli uffici divini a porte chiuse, senza canto e senza suono di campane, e, nelle chiese cattedrali e parrocchiali o nell'unica chiesa del luogo, non vieta di poter celebrare un'unica Messa quotidiana, di poter ricevere e amministrare i sacramenti del Battesimo, dell'Eucarestia e del Matrimonio (esclusa la benedizione nuziale), né di poter celebrare le esequie dei defunti, benedire il fonte battesimale e gli Oli sacri e di predicare la parola di Dio, purché si escludano ogni pompa e solennità, il canto sacro e il suono di strumenti e delle campane (cann. 2270-71).

Nel caso di i. locale particolare di una chiesa queste due ultime eccezioni, di cui al can. 2271, si applicano esclusivamente in favore delle chiese capitolari e parrocchiali e solo nell'ipotesi che, agli effetti del culto, non siano state preventivamente deputate altre chiese od altri oratori in sostituzione di quelle interdette. Nei confronti delle altre chiese e degli altri luoghi (altari, cappelle, ecc.) resta il principio che l'i. locale particolare importa il divieto assoluto di celebrare in essi ogni ufficio divino ed ogni rito sacro. L'interdizione del cimitero, tuttavia, non vieta l'inumazione dei defunti, ma proibisce soltanto che essa si compia con il prescritto rito ecclesiastico (can. 2272).

L'i. personale generale, inflitto cioè a una comunità o a un collegio in quanto tali, comporta l'inibizione dall'esercizio di ogni diritto e funzione spirituale che loro spetti come corpi morali (ad es., dal diritto di elezione, di presentazione, ecc.).

L'i. personale speciale è sempre censura e induce in chi ne è colpito una situazione analoga a quella dello scomunicato : vieta la celebrazione dei divini uffici e l'assistenza ad essi, esclusa l'assistenza alla predicazione sacra; proibisce ogni amministrazione, confezione e recezione dei Sacramenti e Sacramentali; importa sospensione dall'esercizio del diritto di elezione, presentazione e nomina agli uffici sacri, inabilità agli Ordini e incapacità al conseguimento di dignità, uffici, benefici, pensioni e carichedi qualsiasi genere ed esclude dalla sepoltura ecclesiastica. Quando l'i. personale speciale andasse congiunto con quello personale generale, di modo che la comunità ne risultasse colpita tanto in se stessa quanto nei suoi singoli componenti, gli effetti rispettivi dell'uno e dell'altro si cumulano (cann. 2274, 2275, 2265, 2291, nn. 1, 2).

L'i. ab ingressu ecclesiae è una figura speciale, alquanto mitigata, d'i. personale speciale, e importa in chi ne è colpito l'esclusione dalla chiesa per quanto concerne la celebrazione dei divini uffici, l'assistenza ad essi e la recezione della sepoltura ecclesiastica (can. 2277).

Tutti coloro che furono causa di un i. locale o di quello personale d'una comunità, incorrono ipso vere nell'i. personale speciale. Chi, invece, pur facendo parte di un territorio o di una comunità colpiti d'i., non è stato causa di esso, è ammesso a ricevere i Sacramenti, fermo restando lo stato d'interdizione (cann. 2338 § 4, 2276).

Le prime vestigia dell'i. locale risalgono al sec. VI. Raramente usato prima del sec. x, non acquista una figura propria e una precisa denominazione prima della fine di questo secolo. Fu molto in uso nel restante medioevo, che ne costituisce l'epoca classica; sono celebri gli i. generali di Alessandro III contro la Scozia (1180) e di Innocenzo III contro la Francia (1200) e contro l'Inghilterra (1208).

L'i. personale compare ancor prima, nel sec. iv, sotto forma di una scomunica mitigata. Forma speciale, esclusivamente medievale, dell'i., è il cosiddetto i. ambulatorio o misto, in forza del quale restavano interdetti i luoghi nei quali fosse comunque presente una persona interdetta.

Dopo il medioevo l'uso dell'i. andò mano mano diminuendo, come pure se ne andò gradatamente mitigando l'applicazione, un tempo molto rigorosa, con l'introduzione di varie eccezioni, privilegi ed esenzioni. La cost. Apostolicae Sedis (1869) mantenne in vigore soltanto cinque i. personali. Anche nel vigente CIC, come pene da incorrersi ipso facto, sono previsti soltanto i. personali : tre personali speciali (cann. 2328, 2338 § 4, 2356), tre ab ingressu ecclesiae (cann. 2329, 2338 § 3, 2339) e uno soltanto personale generale (can. 2332).

BIBL.: Wernz-Vidal, VII, p. 301 sgg.; F. Kober, Das Interdikt, in Archiv für kathol. Kirchenrecht, 21 (1868), pp. 3 sgg. 291 sgg.; 22 (1869), p. 3 sgg.; A. Haas, Das Interdikt, Bonn 1929; E. J. J. Conran, The interdict, Washington 1930; W. Richter, De origine et evolutione interdicti usque ad aetatem Ieonis Caroostensis et Paschalis II, Roma 1934; I. Chelodi-P. Ciprotti, Ius canonicum de delictis et poenis, Vicenza-Trento 1943, p. 53 sgg. Zaccaria da San Mauro
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“INTERDETTO.” Enciclopedia Cattolica, vol. VII (1951), p. 73. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/interdetto.