INTERCESSIO. - Nel diritto pubblico romano l'ì. ha inizio con la fondazione della Repubblica, e significa da principio il diritto di uno dei concorsi di impedire, in virtù della par potestas, che un atto compiuto dall'altro console possa produrre conseguenze legali.
Il concetto d'ì. è intimamente legato a quello di collegialità. Quando, in seguito, si crearono nuove magistrature, il diritto d'ì. si ebbe non solo tra colleghi, ma il magistrato superiore, in virtù della sua maior potestas, poté con l'ì. intervenire contro provvedimenti presi dal magistrato inferiore. Poteva pertanto il console intercedere contro gli atti di ogni altro magistrato, e altrettanto poteva fare il pretore nei confronti dei magistrati a lui inferiori: però, mentre i magistrati maggiori potevano intercedere contro quelli aventi un grado elevato nel cursu honorum, e contro i magistrati minori, fra questi ultimi, pur ordinati gerarchicamente, non aveva luogo l'ì. Una posizione particolare aveva poi il censore, che non poteva opporsi, e contro il quale non si poteva opporre l'ì.
A queste limitazioni di poteri che intercorrono tra magistrati, viene poi, con la istituzione dei tribuni della plebe nel 487, ad aggiungersi un'altra i., che è poi la più frequentemente usata. I tribuni della plebe non sono magistrati, ma, provvisti del diritto di avvilium, in difesa degli interessi della plebe, possono intercedere contro gli atti di qualunque magistrato (tranne beninteso il dittatore), contro le disposizioni di senatusconsulta, contro le rogationes presentate al voto dei comizi. E questa i. dei tribuni è quella che ha avuto la più larga applicazione. S'intende però, che un tale diritto non poteva essere esercitato che dentro la città e nell'immediato contorno. Sono perciò esenti da i. gli atti compiuti dal magistrato fornito di imperium da esercitarsi fuori del pomerio.
Nell'Impero il diritto d'ì. appartiene anzitutto all'Imperatore in forza della sua tribunicia potestas, e gli appartiene in una forma più ampia che prima, non solo perché la tribunicia potestas finì con il divenire un potere vita-lizio, ma anche perché essa valeva non per la sola città di Roma, ma per tutto l'Impero, e non poteva esser controbattuta dall'ì. di altro tribuno della plebe, non essendovi collegialità tra il tribuno della plebe e il principe investito della tribunicia potestas. Nel sec. I dell'Impero si ha memoria di casi d'ì. dell'imperatore, e perfino, molto più raramente, di tribuni della plebe contro atti di magistrati, poi l'una i. resta schiacciata, l'altra diventa superflua con l'affermarsi dell'assolutismo imperiale.