INTERDICTIO AQUA ET IGNI. - Pena capitale romana, inflitta, a partire dall'ultimo secolo della Repubblica, dai tribunali chiamati quaestiones perpetuae.
La sua origine è da vedersi nella facoltà che aveva l'accusato di un delitto comportante la condanna a morte, di sottrarsi, andando in esilio, all'applicazione di essa. Da ciò a considerare l'i. a. et i., non come il sostitutivo della pena, ma pena vera e propria, il passo era breve (Cicerone, Paradoxa, 4, 31); si ritiene che essa sia stata comminata come tale per la prima volta dalle leggi penali di Cesare dittatore. Il nome deriva dalla interdizione del tetto, dell'acqua e del fuoco pronunciata con una formula particolare (Cicerone, De domo sua, 78). L'i. a. et i., oltre al divieto di risiedere in Italia, produceva come conseguenze la perdita della cittadinanza e la publicatio bonorum (confisca totale del patrimonio). Decadde con la fine della procedura

(da G. P. Kusch, Pitture inedite nel cim. ad duas lauros, in Riv. di arch. Crist., 7 [1938], p. 28))