INTERESSE e DIRITTO. - L'ì. è una delle componenti della nozione del diritto. Considerato in sé, esso sussiste anche all'infuori del diritto; ma assumendo l'attributo della giuridicità, assurge a categorie giuridiche e si inserisce nella nozione del diritto.
Generalmente parlando, l'ì. è una utilità soggettiva, vale a dire l'utilità del bene per un soggetto specifico. L'aver chiarito la distinzione, e, insieme, la correlazione tra bene ed i. è stato uno dei meriti della dottrina moderna. Definito il bene come l'entità atta a soddisfare un bisogno umano, si è osservato che la nozione dell'ì. è correlativa a quella, così tracciata, del bene, senza peraltro confondersi con essa. Difatti, il bene ha in sé l'attitudine generica a soddisfare un bisogno umano, inteso come bisogno o dell'uomo generalmente considerato, o per lo meno di una generale categoria umana : e quindi l'utilità propria del bene è un'utilità generica. L'utilità particolare del bene per un soggetto specifico è l'ì.; varie possono essere queste utilità particolari, in ragione delle diverse situazioni personali, delle diverse attitudini soggettive; cosicché, in relazione allo stesso bene, sono configurabili i. non solo plurimi ma anche difformi.
Così i beni come gli i. possono essere compresi nella sfera di considerazione del diritto, assumendo, quindi, giuridico rilievo. Ma per quanto riguarda, più precisamente, la possibilità di essere oggetto di tutela giuridica, questa possibilità spetta all'ì. non al bene.
Ed invero il diritto ha per scopo il componimento di conflitti intersoggettivi di i. e nell'assolvere questa funzione attribuisce la prevalenza ad uno di tali i., sacrificando gli altri. Questo i., cui è data giuridica prevalenza, è, per ciò stesso, oggetto di tutela giuridica.
Che diversi i., relativi allo stesso bene, possano venire a contrasto, è risaputo; ed è pure risaputo che il diritto, avendo per fine la pace sociale, tende a superare questo contrasto, determinando quale degli stessi i. sia da preferire, con sacrificio degli altri.
Il bene in quanto tale, con la sua attitudine generica a soddisfare un bisogno umano, non può essere oggetto di tutela giuridica; può esserlo, invece, l'ì., vale a dire l'utilità particolare del bene stesso nei riguardi di un soggetto specifico : e ciò in quanto il diritto intende realizzare il coordinamento degli i. umani, e, quindi, la pacifica convivenza umana.
In qualunque forma sia tutelato l'ì. umano, si ha una situazione giuridica soggettiva attiva. Ma vi è altresì una particolare forma di tutela dell'ì., in presenza della quale può parlarsi di diritto soggettivo.
Quando il legislatore rimette al soggetto l'iniziativa per la realizzazione concreta della tutela giuridica, si afferma una valutazione strettamente personale dell'utilità soggettiva, il soggetto essendo munito di una ben definita potestà di volere, in rapporto al proprio i.; e si affetta la potestà di volere costituisce proprio il diritto soggettivo.
L'ì. è l'elemento vitale il quale penetra nella nozione del diritto soggettivo come in quella del diritto oggettivo. Vano è, quindi, definire il diritto soggettivo prescindendo da esso; ma neanche, d'altra parte, può elevarsi a diritto soggettivo qualunque forma di tutela giuridica dell'ì., trascurando l'elemento della volontà.
La diversa natura degli i. determina varie distinzioni in seno ad essi e ai corrispondenti diritti soggettivi.
In quanto l'ì. abbia per proprio soggetto un ente pubblico, avente esigenze e scopi sovrastanti l'utilità privata, esso è i. pubblico; e il diritto ad esso corrispondente è diritto soggettivo pubblico. Esigenze e scopi sovrastanti l'utilità privata possono riscontarsi anche nei soggetti privati considerati, in modo particolare, come membri di enti pubblici; e, quindi, i. e diritti soggettivi pubblici del lineamento anche rispetto a costoro.
Ma il soggetto privato può, più frequentemente, considerarsi come portatore di esigenze e munito di fini corrispondenti alla sua semplice natura umana ed individuale; allora, il suo i., e il corrispondente diritto soggettivo, circoscritti nella sfera dell'utilità privata, assumono carattere privato. E gli stessi enti pubblici possono agire nella sfera degli i. privati.
A loro volta, i. e diritti soggettivi privati sono passibili una distinzione, basata sulla patrimonialità e non patrimonialità. I. patrimoniale è quello relativo a un bene patrimoniale, annoverabile nella ricchezza materiale, suscettibile, per propria natura, di valutazione pecuniaria; diritto soggettivo patrimoniale è il diritto che corrisponde a siffatto i. I. non patrimoniale è quello relativo a un bene non patrimoniale, definibile per via d'antitesi negativa rispetto al bene patrimoniale; diritto soggettivo non patrimoniale è il diritto che corrisponde a siffatto i.
Questa distinzione, tra i. e diritti patrimoniali ed i. e diritti non patrimoniali, è basilare per il diritto privato e la sua scienza. Nell'ambito del diritto privato, essa costituisce veramente la summa divisio, la partizione, cioè, fondamentale.