INTERIM. - Voce latina che indica lo spazio di tempo intercorrente tra un evento ed un altro, e che, usata specificamente nella terminologia del diritto pubblico, allude all'esercizio di una funzione in via provvisoria, durante il tempo della vacanza dell'ufficio.
L'istituto dell'i. ricorre più spesso in relazione ad organi di governo, ove, nel caso di mancanza o di assenza o di dimissioni di un ministro, può provvedersi con la nomina ad i. di un ministro, titolare di altro dicastero. Tale istituto trova pure applicazione negli uffici diplomatici, anche in quelli della S. Sede, dove il reggente temporaneo di una rappresentanza diplomatica si chiama incaricato d'affari ad i. Le facoltà derivanti dall'incarico ad i., pur essendo teoricamente le stesse derivanti dall'investitura definitiva, sono esercitate normalmente, conforme alla provvisoria dell'incarico, in relazione agli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.
Nella storia, il nome di i. è legato alla raccolta di trenta proposizioni teologiche che Carlo V fece promulgare, con l'approvazione della Curia romana, ad Augusta il 15 maggio 1548, per calmare le agitazioni religiose prodottesi in Germania dopo il trasferimento del Concilio di Trento a Bologna. Il nome della raccolta alludeva alla sua provvisorietà, giacché essa doveva valere fino alle deliberazioni definitive del Concilio.