IMMUNITÀ DIPLOMATICHE

IMMUNITÀ DIPLOMATICHE. - Norme consuetudinarie di diritto internazionale generale determinano a carico degli Stati una serie di obblighi, il cui contenuto si concreta in un trattamento speciale da riservare, nei singoli ordinamenti interni, ai componenti delle missioni diplomatiche, in considerazione della loro qualità di rappresentanti di uno Stato estero. Tale trattamento speciale, comunemente espresso nella formula i. d., trova la sua ragione d'essere nella necessità di permettere alle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri di esercitare liberamente le proprie funzioni, senza che queste vengano in alcun modo ostacolate dall'attività degli organi dello Stato, in cui debbono esplicarsi o di individui che si trovino sul suo territorio. Un identico principio informatore ha determinato, già da lungo tempo, l'estensione dei benefici di immunità anche ai famigliari dei diplomatici ed alle persone assunte al loro servizio. La cittadinanza del beneficiario dell'immunità assume rilevanza solo quando questi abbia la nazionalità dello Stato presso cui deve esercitare la propria funzione, e in tal caso determina alcune restrizioni delle i. d.

Per quanto riguarda le persone a favore delle quali viene disposto lo speciale trattamento, si può distinguere una immunità diretta, basata sulla qualità di organi determinati di uno Stato estero (agenti diplomatici [v.], personale ufficiale della missione, addetti militari) rivestita dai componenti della missione, ed una immunità riflessa, che trae la sua ragione d'essere dal vincolo familiare (coniugi e figli viventi a carico) oppure da un rapporto di lavoro (segretari privati, domestici, autisti, ecc.), che pone i beneficiari in particolare relazione con coloro i quali sono investiti della immunità diretta. Conseguenza di tale distinzione è, che mentre per i beneficiari della immunità diretta il trattamento speciale ha inizio con l'assunzione, da parte della persona, della qualità di organo dello Stato estero e viene a cessare con la sua perdita, per la seconda categoria si deve aver riguardo alla costituzione ed al termine del vincolo famigliare o del rapporto di lavoro. Sono tuttavia disposto a favore del personale diplomatico anche le immunità dirette a proteggere il loro transito in terzi Stati, al fine di raggiungere lo Stato presso il quale vanno ad essere accreditati, e per il loro rientro nel paese di appartenenza, ancorché, a stretto rigore, in ambedue i casi il personale non sia giuridicamente investito della qualità cui il diritto internazionale collega l'esistenza di un trattamento speciale.

Le immunità generalmente riconosciute hanno il seguente contenuto : a) inviolabilità personale, per la cui

tutela lo Stato, nel territorio del quale si trova il beneficiatario, deve prevenire ed astenersi dal commettere atti lesivi della sua persona e della sua libertà (fermi, arresti, perquisizioni, ecc.); b) inviolabilità della sede in cui si trova l'agente diplomatico, mediante l'astensione e la prevenzione di atti di autorità; c) immunità dalla giurisdizione (principalmente per gli atti compiuti in veste privata) la quale è assoluta per la giurisdizione penale, e relativa per la giurisdizione civile, in quanto l'immunità da quest'ultima non riguarda le controversie in cui il destinatario sia attore, e non si estende, normalmente, alle azioni reali, possessorie ed a quelle relative a successioni aperte nel territorio dello Stato, mentre qualche incertezza si rileva nella giurisprudenza per quanto concernente le azioni riconvenzionali; d) esenzioni fiscali, normalmente limitate alle imposte dirette personali e non estese al personale dipendente; e) inviolabilità della corrispondenza spedita dall'agente diplomatico, o ad esso diretta, oppure trasportata dal corriere (v. CORRIERI DIPLOMATICI). Si trova spesso affermata, specialmente nella prassi e negli scrittori meno recenti, l'esistenza anche del cosiddetto droit du culte, consistente nella facoltà accordata agli agenti diplomatici di far celebrare nella propria sede le funzioni religiose del culto ufficiale dello Stato al quale appartengono. È da negarsi invece l'esistenza di una norma generale che preveda il cosiddetto diritto d'asilo (consistente nella facoltà dell'agente diplomatico di concedere asilo immune a chiunque, perseguito per reati politici, cerchi rifugio nella sua sede), il cui eventuale riconoscimento è stato spesso oggetto di vivi contratti; una consuetudine particolare in senso affermativo, concernente la forma della Convenzione dell'Avana del 20 febbraio 1928, è comunque vigente fra alcuni Stati dell'America Latina.

Norme speciali sulla immunità di agenti diplomatici sono contenute in accordi internazionali: così, ad es. in base all'art. 12 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano è obbligato a riconoscere le immunità, prevista dal diritto internazionale generale, a favore dei componenti delle missioni diplomatiche accreditate presso la S. Sede, le quali possono risiedere in territorio italiano, ancorché i loro Stati non siano in rapporti diplomatici con l'Italia.

Le norme del diritto internazionale generale sulle i. d. sono talora richiamate per determinare lo speciale trattamento disposto a favore di persone investite di determinate funzioni presso enti internazionali (v. , ad es., l'art. 19 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, per quanto riguarda il trattamento dei giudici eletti a farne parte, nonché, anche per i funzionari in genere della Corte, lo scambio di note in data 26 giugno 1946 fra la Corte internazionale di Giustizia e l'Olanda; Società delle Nazioni; l'art. 5 sez. 15 dell'Headquarters agreement, sti-pulato il 26 giugno 1947 fra gli Stati Uniti e l'ONU per il trattamento dei rappresentanti permanenti e di altre persone delle delegazioni degli Stati membri dell'ONU e di agenzie specializzate).

BIBL.: La prima trattazione sistematica della materia è di Gentili, De legationibus libri tres, Nuova York 1924 (riproduzione del testo del 1904); V. anche il cap. 18, De legationum iure, ed De iure belli ac pacis di Grozio, riproduzione del testo del 1646, Washington 1913. Fra gli altri autori italiani di diritto internazionale generali più recenti, vanno in particolare ricordati: T. Perassi, Lezioni di diritto internazionale, I, Roma 1937, p. 107 segg.; G.Balladone Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 5a ed., Milano 1948, p. 207 segg.; R. Monaco, Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, Torino 1949, p. 226 segg.; R. Quadri, Diritto internazionale pubblico, Palermo 1949, p. 321 segg. Fra le altre opere, talune delle quali a contenuto specifico, V. A. Miruss, Das europa-päische Gesandtschaftsrecht, 2 voll., Lipsia 1847; P. Pradier Fodéré, Cours de droit diplomatique, 2a ed., Parigi 1899; E. Satow, A guide to diplomatic practice, 3a ed., a cura di H. Ritchie, London 1932; C. Hurst, Les immunités diplomatiques, in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye, II, 1926, p. 119 segg.; A. Hammarskjold, Les immunités des personnes investites de fonctions internationales, ibid., 2 (1936), p. 111 segg.; G. M. Morelli, L'immunità di giurisdizione degli agenti diplomatici presso la S. Sede, in Riv. di dir. proc. civ., 1932, p. 29 segg.; L. Oppenheim, International Law, I, 7a ed., a cura di H. Lauterpacht, Londra, Nuova York, Toronto 1948, p. 673 segg., e la bibliografia ivi richiamata. Antonio Malinopoli