GENDARMERIA PONTIFICIA

GENDARMERIA PONTIFICIA. - È uno dei corpi delle forze armate pontifice. L'istituzione della g. p., attraverso il corpo dei carabinieri pontifici, risale al 1816. Infatti per l'art. 243 del motu proprio del 14 luglio 1816 fu istituito il corpo dei carabinieri pontifici. I carabinieri pontifici furono poi divisi in due reggimenti con 2774 uomini e 411 cavalli. Questo corpo, alle dipendenze del cardinale segretario di Stato, rappresentato da monsignore governatore di Roma, assunse ed adempì il servizio di polizia. Il 17 sett. 1849 con notificazione governativa, approvata da Pio IX, ai carabinieri pontifici venne sostituito il reggimento dei veliti pontifici, nuova arma politica, che poco dopo (15 luglio 1850) prese la denominazione di gendarmeria e poco dopo (16 ott. 1851) passò alle dipendenze dirette del cardinale segretario di Stato. I gendarmi furono accasermati nel Palazzo della Consulta. Essi presero anche parte a scontri tra forze pontifice e volontari italiani.

Dopo l'occupazione di Roma da parte del governo

italiano, la g. p., ridotta al minimo dei suoi quadri, si accasermò nei Palazzi Apostolici, dove tuttora ha il suo quartiere. Durante questo periodo si ebbe il 1° centenario del corpo, fatto ricordare da Benedetto XV con medaglia commemorativa (breve, 22 ott. 1916).

Dopo la Conciliazione, l'art. 7 della legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano (7 giugno 1929, n. 1) stabiliva che la g. p. fosse alle dipendenze del governatore dello Stato. Attualmente la g. p. è retta dal regolamento organico e di disciplina per il corpo della g. p. dell'8 dic. 1946 (che ha sostituito un precedente regolamento

del 1933), emanato con un decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano. Detto regolamento (art. 3) pone la g. p. alle dipendenze del cardinale presidente della Pontificia Commissione.

L'organico della g. p. comprende: a) un comando: con un colonnello comandante, di nomina pontificia; un cappellano, equiparato a tenente colonnello; un tenente colonnello, vice-comandante; un maggiore relatore; un tenente, un sottotenente; un sanitario, equiparato a capitano, tutti nominati con provvedimento della Pontificia Commissione per

lo Stato della Città del Vaticano: il famiglia pontificia (v.); b) 37 settufficiali (tra marescialli, brigadieri e vice brigadieri); c) 113 uomini di truppa.

Il corpo della g. p. vigila sull'incolumità del sommo pontefice, presta servizio ordinario per difendere il territorio dello Stato della Città del Vaticano e per esercitarvi le funzioni di polizia, ordine interno e sicurezza con il compito di farvi osservare le leggi, i regolamenti e le ordinanze delle pubbliche autorità. Gli è anche affidato servizio di onore (art. 1 del Regolamento).

Durante il periodo di sede vacante la g. p. è a disposizione del maresciallo del Conclave, per i servizi attinenti al Conclave stesso.

Altre funzioni di sicurezza e di sorveglianza gli sono affidate relativamente alle Ville pontifice di Castelgandolfo e ad alcuni immobili pontifici in Roma.

BIBL.: G. Moroni, s. V. in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, VII, p. 44; XLI, pp. 142-43; L, pp. 203, 240, 248, 259, 280, 305; LIII, pp. 214, 227; LIV, p. 313; LXIII, p. 163; LXXXI, p. 230; LXXXII, pp. 42, 75; IC, pp. 118-19, 148-19; C, p. 296; CI, pp. 91, 206, 274-86; Annuario Pontificio, 1930, pp. 891-92. Guglielmo Felici
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“GENDARMERIA PONTIFICIA.” Enciclopedia Cattolica, vol. V (1950), p. 1183. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/gendarmeria-pontificia.