IMMUNITÀ ECCLESIASTICA. - L'ì. e. è un privilegio di carattere universale, che esenta le persone e le cose ecclesiastiche ed i luoghi sacri da alcuni gravami ed inoltre dagli atti che disdicono alla venerabilità dei luoghi ed alla santità delle persone.
Come la stessa definizione indica, la i. c. è di tre specie: personale, reale e locale, secondo che le esenzioni investono direttamente le persone, il patrimonio ecclesiastico od i luoghi sacri.
Allorché si tratta di cose strettamente spirituali o sacre o di diritti nativi che sono connessi in maniera necessaria ed esclusiva con la natura della Chiesa e sui quali di conseguenza la società civile non ha alcuna giurisdizione, non vi può essere questione di i. L'in-dipendenza della sovranità spirituale della Chiesa non deve mai essere considerata come un'ì.; è un diritto e per di più essenziale. L'ì. non esiste per le materie miste. Genericamente l'ì. è un privilegio, in virtù del quale una cosa od una persona è dispensata da certi obblighi imposti validamente e lecitamente dallo Stato a tutti i suoi dipendenti.
In particolare l'ì. e. non è, come pensa qualche canonista (Reiffenstuel, Santi-Leitner, ecc.), un diritto, ma un privilegio di carattere universale, in virtù del quale le persone ecclesiastiche, i luoghi o le cose sacre godono dell'esenzione da certi gravami comuni.
I regalisti di altri tempi, i liberali e tutti coloro che non riconoscono alla Chiesa un carattere giuridico o, peggio ancora, che si rifiutano di riconoscerle la natura di società perfetta, considerano le i. e. fondate esclusivamente sulle leggi civili, la cui esistenza sta a testimoniare solamente la benevolenza dello Stato e che pertanto possono essere abrogate, senza che la Chiesa possa in alcuna maniera gridare all'ingiustizia. Occorre riconoscere che alcune i. e., proprie di altri tempi, sono state il frutto di una condizione privilegiata della Chiesa in un altro ordinamento giuridico della società; ma è falso dire che l'in-sieme delle i. e. dipende solamente da concessioni del potere civile. In altre parole, la formulazione concreta delle i. e. dipende dal diritto positivo e perciò il loro sviluppo è stato vario durante i secoli, ora estenden-dosi ora restringendosi, secondo i tempi ed il clima sociale di essi. Ma il fondamento delle i. e. si trova nel diritto divino, cioè nella superiorità degli eccle-siastici sui laici, superiorità insita nel loro carattere sacro. È questo stesso carattere sacro che in qualche modo si estende anche alle cose inanimate, come i luoghi ed il patrimonio sacro, che esige un trattamento speciale di luoghi e cose ecclesiastiche, nell'ordinamento giuridico e sociale. Giustamente con-tro coloro che proclamavano la necessità di abolire ogni i. e., Pio IX ha pronunciato la sua condanna nel Syllabus (Fontes CIC, II, Roma 1928, propp. 30, 43, pp. 1003, 1005) e nella allocuzione In concistoriali del 1 nov. 1850 (ibid., pp. 509 3, 851). Giustamente quindi la Chiesa vi insiste, almeno come affermazione di principio, in quasi tutti i concordati, ed in passato giunse persino a fondare una Congrega-zione per la tutela delle i. e. (v. SACRE).
I. I. E. REALE. -
I. Concetto
È l'ì. e. che libera, sotto certi limiti, il patrimonio ecclesiastico da certe tasse e da certe imposte, di cui sono in genere gravati i patrimoni privati e pubblici.Questa esenzione è di diritto divino, perché la
Chiesa, società perfetta, è assolutamente indipendente da ogni autorità civile.
2. Storia
a) Diritto romano. - Una costituzione di Costantino e Costanzo (Cod. Teodosiano, XI, 1, 49) dichiarò le res della Chiesa immuni dall'imposta fondiaria; ma più tardi tale immunità fu abolita da Costanzo (Cod. Teod., XVI, 2, 15; cf. s. Ambrogio: PL 16, 1017: «agri Ecclesiae solvunt tributum») e le singole Chiese esenti, come, p. es., quelle di Tessalonica, di Costantinopoli e di Alessandria lo furono in virtù di privilegi (C. I., I, 2, 8; X, 16, 12; Nov., XLIII, 1; LIX, praef.; Cod. Teod., XI, 24, 6).Le Chiese appaiono invece immuni dai cosiddetti munera sordida, in virtù delle costituzioni 15 e 18 in Cod. Teod., XI, 16, mentre erano soggette ad imposte straordinarie in caso di necessità (munera extraordinaria, Cod. Teod., XVI, 2, 40 = C. I., I, 2, 5), malgrado alcune dichiarazioni imperiali in contrario (talvolta poi si trovano classificate come extraordinaria dei munera indicati altrove come sordida); e ad altre prestazioni, quali la riparazione di ponti e la manutenzione di strade (C. I., I, 2, 7) e la fornitura di mezzi di trasporto per il servizio dell'imperatore (C. I., I, 2, 11). Sono invece immuni da una speciale imposta (lucrativis descriptio) che colpiva l'acquisto di beni immobili appartenenti ai curiales (Nov. XXII di Teodosio = C. I., X, 36; beni che però rimanevano soggetti alle imposte che sarebbero state dovute dai curiales: cf. Nov. CXXXII di Giustiniano).
Anche l'esenzione dei chierici dai tributi gravanti sui beni immobili ebbe uno svolgimento non uniforme. Infatti, mentre una costituzione di Costanzo e Costante (Cod. Teod., XVI, 2, 10) li esentava dall'imposta fondiaria e tale disposizione si trovava confermata da Costanzo e Giuliano Cesare (Cod. Teod., XVI, 2, 14 = C. I., I, 3, 2), in una costituzione in Cod. Teod., XVI, 2, 15 sono dichiarati esenti solo i chierici non provinciali.
b) Diritto intermedio. - Durante il medioevo l'esenzione fiscale della Chiesa ebbe varie vicende. Sul finire del sec. VI risulta dalle lettere di s. Gregorio Magno che i beni della Chiesa romana in Sardegna erano sottoposti al tributo fondiario. Quanto alle persone ecclesiastiche, dovettero esser esenti da prestazioni personali, eccettuato però il caso della necessità: lo stesso Pontefice infatti ordinava che nessuno dovesse sottrarsi all'obbligo di vigilare le mura. Nel Regno franco, come pure in quello longobardo, i beni delle Chiese non erano liberi dagli aggressivi derivanti dal sistema tributario romano; soltanto Ludovico I, con il Capitulare ecclesiasticum degli a. 818-19, stabilì (cap. 10) che ciascuna chiesa dovesse avere un manso (cioè un'estensione di terra che poteva essere coltivata da una famiglia colonica) libero da ogni aggressivo; gli altri beni avrebbero dovuto esser soggetti ai tributi. Qui però intervennero due fatti che alterarono non poco la situazione: in primo luogo vi furono le donazioni di beni immobili fatte dai sovrani a vescovati ed abbazie; beni appartenenti al patrimonio imperiale che conservavano i privilegi fiscali anche se trasmessi alla Chiesa; in secondo luogo un numero sempre maggiore di enti ecclesiastici fu dotato di privilegi immunitari, fra i quali v'era anche l'esenzione dai tributi.
Si formò così il principio che i beni della Chiesa non dovessero esser assoggettati ad alcun tributo. Le Decretali lo affermarono, pur ammettendo che i vescovi e gli Ordini religiosi concorressero con spontaneo offerte ai bisogni dello Stato, ma vietarono ai principi, sotto pena di gravi censure, d'aggravare la Chiesa senza il consenso del sommo pontefice. Tali prescrizioni furono poi fissate nella celebre bolla In coena Domini del papa Urbano V (1362-70), più volte rinnovata, e da quella Pastoralis Romanorum Pontificum vigilantia di Urbano VIII (1627). I Concili Lateranensi III e IV s'occuparono di tal materia in particolare per porre un freno alla baldanza dei Comuni, che fra la fine del sec. XII ed il principio del XIII imponevano tributi, prestazioni d'opera ed altri aggressivi ecclesiastici del territorio cittadino. È da notare che anche l'imperatore Federico II sostenne contro i Comuni il privilegio ecclesiastico con una sua costituzione dell'8. 1220.
Si erano formate così due categorie di esenzioni fiscali, l'una di carattere reale che riguardava i beni della Chiesa che si esimevano dalle imposte, l'altra personale che riguardava i ministri della religione che si esentavano da certe imposte, come, p. es., il testato. Ciò portò a dissidi fra la Chiesa ed i vari Stati. Qualcuno di essi, come la Repubblica di Venezia, tenne ferma sin dal sec. XIII la disposizione per la quale anche i beni degli enti ecclesiastici erano soggetti alle pubbliche imposte. Taluni signorati italiani, come i Visconti di Milano, ebbero violenti contrasti, in particolar modo Matteo, con i papi per tal motivo. Più tardi Giangaleazzo Visconti ricorse al pontefice Urbano VI, per poter far concorrere il clero alle spese per il matrimonio della figlia Valentina, ma più spesso i Visconti agirono di proprio arbitrio.
L'esenzione dei beni delle Chiese fu oggetto di trattative e di accordi fra i vari Stati ed il sommo pontefice nel periodo dei governi assoluti. Il bisogno di rafforzare le finanze dei principi era divenuto urgente sia per l'accrescersi delle spese militari, sia per l'estendersi dei servizi pubblici. Si fece distinzione, in tali accordi, fra i beni più antichi delle Chiese e beni più recenti: così, in quello fra il re di Sardegna Carlo Emanuele III di Savoia e il sommo pontefice Benedetto XIV, i beni ecclesiastici anteriori al 1628 rimasero esenti; i successivi furono soggetti a tributi; consimile fu l'accordo fra lo stesso Pontefice e l'imperatrice Maria Teresa. In altri casi, come, p. es., nel Regno delle due Sicilie, il peso delle imposte fu ridotto alla metà per beni antichi, mentre i più recenti furono posti nelle stesse condizioni dei laici.
In Francia vi fu pure la tendenza ad assoggettare gli oneri pubblici i beni ecclesiastici. Ciò avvenne però per vie diverse. Nella riunione tenuta a Poissy nel 1561 il clero assunse il pagamento degli interessi dei debiti che il Francesco I aveva contratto con i Comuni; tale accor-modamento fu poi integrato con richieste che il Re faceva il clero per necessità pubbliche di contribuzioni, che venivano chiamate «doni gratuiti». Essi erano variabili se-condo le contingenze. In altri paesi transalpini la potenza di principi e di signori feudali costrinse la Chiesa a più gravi sacrifici. Così si sa del duca d'Austria Rodolfo IV d'Abburgo che nel 1363, per sostenere le spese delle sue continue guerre, riscosse dal clero 70.000 libbre di denari viennesi, somma per quei tempi gravosissima. Quanto all'Impero, esso non aveva uno stabile sistema di finanze e le riscossioni dal clero si facevano in seguito a trattative con i grandi dignitari che formavano parte del Reichstag tedesco. L'imperatore Sigismondo, alla fine della guerra degli Usi, ottenne però da quello convocato nel 1427 l'istituzione d'una imposta generale detta gemeiner Pfennig, che colpiva anche i beni ecclesiastici. Si formò così per gradi, e in modo diverso secondo i vari paesi, il principio che anche questi beni dovevano esser soggetti alle imposte: principio che, affermatosi per le necessità delle finanze dei principi, trovò poi una nuova base nelle idee d'eguaglianza tributaria che prevalsero verso la fine del sec. XVIII. Nella legislazione italiana rimane ancora l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dall'imposta fondiaria degli edifici destinati al culto, dei locali destinati alla custodia degli arredi sacri e dei cimiteri e loro dipendenze.
c) Diritto attuale. - Il CIC non parla in termini espressi di i. e. reali. Si può considerare i. e. reale la proibizione di utilizzare per usi profani o contrari alla loro destinazione oggetti consacrati o benedetti,
anche se fanno parte di patrimoni di persone private; o di prestare per usi a cui non sono destinate o per cui non sono fatte (cann. 1150, 1537).
L'ì. e. reale ha quindi scarsa importanza dal punto di vista strettamente canonistico, ma non ha perduto ogni importanza pratica, perché tracce se ne trovano nei concordati e nella legislazione di varie nazioni.
II. I. E. LOCALE. — Con la dedicazione le chiese diventano case di Dio, sacrosante ed inviolabili, cosicché in esse tutto deve ispirarsi alla religione ed alla santità. Da qui trae origine il privilegio dell'ì. e., di cui godono i luoghi sacri.
L'ì. e. locale è quindi il diritto che compete alle chiese e agli altri luoghi di religione, in virtù del quale, per la riverenza dovuta ai luoghi sacri, certi atti profani o secolareschi non si possono compiere nei medesimi; ed i malfattori che in essi si rifugiano sono protetti nella vita e nelle membra, in modo tale che non possono essere tirati fuori da quelli con la forza.
Una tale è. comprende dunque il diritto ad uno speciale onore e riverenza dovuta ai luoghi sacri ed il diritto di asilo.
3. Diritto alla venerazione
Si deve alle chiese la massima venerazione. Il CIC raccomanda in proposito: «curino tutti coloro a cui compete che nelle chiese vi sia quella nettezza che conviene alla casa di Dio: da esse siano tenuti lontano i mercati e le fiere, sebbene tenute per fine pio, e in genere tutto ciò che non è consono alla santità del luogo» (can. 1178).Si deve perciò evitare non solo qualsiasi atto illecito, ma anche gli atti semplicemente profani o secolareschi, come sono quelli elencati nel canone, p. es., i giudizi dei tribunali laici sia civili sia criminali, le adunanze o convegni secolari in cui si trattano cose puramente profane e politiche, i giuochi e gli spettacoli teatrali, proiezioni e cinematografi, anche se onesti, banchetti, giuochi, canti lascivi, l'uso del grammofono nelle funzioni liturgiche, i discorsi profani, le passeggiate, il chiasso, le grida, l'esposizione di statue o pitture contrarie alla santità del luogo, ed infine tutte quelle cose che turbano il servizio liturgico od offendono la Divina Maestà. Nulla avvenga, nel luogo dove si chiede perdono dei peccati, che dia occasione di peccare.
È ugualmente vietato adoperare i vasi sacri e gli utensili della chiesa per usi profani (can. 1150). Usare delle chiese per celebrarvi cerimonie di culto acattolico, al più si può tollerare temporaneamente per ragioni di grave necessità.
Nel diritto comune non sono proibite le dispute letterarie, i concerti, il conferimento dei gradi accademici, i congressi cattolici; tuttavia è sempre dovere del vescovo reprimere gli abusi ed esigere dai parroci che nei casi dubbi si ricorra a lui.
Si suole permettere che nelle chiese si vendano candele, corone, medaglie, ecc., purche' tutto ciò sia fatto senza danno del culto, presso la porta, e solo quando si ha difficoltà di trovare altrove un posto adatto.
Per quanto poi riguarda le bandiere ed i vestiti, anche non benedetti, la S. Congregazione dei Riti, il 26 marzo 1924, pubblicava un'istruzione del 15 dic. 1922, nella quale, recedendo dall'antica rigidità, stabiliva che potessero essere ammesse nelle chiese le bandiere o i vessilli purché non appartenenti a società apertamente contrarie alla religione cattolica o i cui statuti fossero stati condannati, e a condizione che i vessilli non recassero emblemi riprovati.
Quando poi si chieda con senso di ossequio alla religione, ai predetti vessilli o bandiere può concedersi la benedizione, usando la formula fissata nel Rituale romano. Così è stata risolta la questione delle bandiere nazionali. Le bandiere dei partiti invece non si possono benedire (Decreto della S. Congregazione del S. Uffizio, 20 marzo 1947, in AAS, 39 [1947], p. 230).
L'ì. e. locale, che vieta atti profani sconvenienti alla santità del luogo, è di diritto divino, ed in genere è tutelata ancora dalla legge civile. L'autorità spirituale da parte sua ha certamente il diritto di erigere sacre edicolle o chiese per il culto divino, ed una volta costruite, il diritto di tutelare la loro santità, dichiarando ciò che questa santità richiede e vietando che si compia ciò che violerebbe il rispetto dovuto alle cose sacre.
4. Diritto d'asilo
Dal rispetto che si deve alle chiese scaturisce pure il diritto d'asilo (v. ASILO, DIRITTO di).Tracce di i. e. locale e reale si trovano nei Concordati con la Columbia (art. 6, 31 dic. 1887), con la Lettonia (art. 14-16, 30 maggio 1922), con la Polonia (art. 7, 15, 10 febbr. 1925), con la Lituania (art. 6, 16, 27 sett. 1927). In Italia, in base al Concordato dell'11 febbr. 1929, di regola gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni, che se dovute fare per necessità devono avvenire d'accordo con l'Ordinario; almeno informandolo in caso di assoluta urgenza. L'accordo è assolutamente richiesto per la demolizione di edifici aperti al culto. In essi la forza pubblica non può entrare, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica (art. 9-10).
III. I. E. PERSONALE. — L'ì. e. personale esenta i chierici e le persone ecclesiastiche dalla giurisdizione e dagli oneri imposti da un'autorità laica: p. es., esenzioni dai pubblici uffici, incompatibili con il carattere sacro e con il decoro del proprio ministero, esenzioni dagli oneri personali, da imposte personali, da certe leggi civili, dal foro civile.
Per questa specie di i. e., vi più diffusamente privilegi dei chierici.