ASILO, DIRITTO di. - È il diritto di immunità che acquista chi, reo o in contrasto con l'autorità che amministra la giustizia, si rifugia in un luogo sacro o presso una cosa sacra. Il luogo stesso viene detto a. (dal vocabolo greco ἄσυλο, «inviolabile») ad indicarne appunto l'inviolabilità.
L'uso, privilegio o legge per cui persone o cose erano in determinati luoghi al riparo da ogni possibile di arresto, offrì difesa all'individuo e rappresentò un corretto alla tradizione barbarica della vendetta
del sangue e, nel tempo stesso, alla legislazione dello Stato. Fu largamente diffuso tra i popoli semitici ed in particolare tra gli Ebrei. L'idea della giustizia, insita nell'uomo, si era trasformata in quella della vendetta che veniva esercitata dalla famiglia dell'ucciso; a correggere gli eccessi e a distinguere l'omicidio colpevole dall'accidentale e dal provocato, nella Legge mosaica venne stabilito il diritto d'a. e furono designate sei città dove i re di sangue involontari (qui nolens sanguinem fuderit) potessero trovare sicuro rifugio mentre si svolgeva il processo a loro carico (Ex. 21, 13-14; Num. 35, 6 e 11-34; Deut. 4, 41-43). Il beneficio di a. era esteso anche ai cittadini di altra nazionalità o religione; ne erano esclusi i re di delitti quali il furto, l'adulterio, ecc. Il re restava nell'a., anche se riconosciuto colpevole, per un anno o fino alla morte del gran sacerdote perché l'odio si sopisse negli animi ed egli potesse in seguito godere incondizionatamente della sua libertà.
Anche in Egitto, soprattutto nell'epoca ellenistica, si hanno testimonianze sul diritto d'a. che veniva concesso dai sovrani ai luoghi di culto. Nel III e II sec. a. C. sembra fosse riservato ad alcuni templi di «prima classe» quale quello di Menfi. Si largheggió più tardi, forse perché la dinastia intendeva accattivarsi gli abitanti. Il privilegio, molto ambito dai sacerdoti perché costituiva una valorizzazione del loro tempo, si estendeva anche ad una zona limitrofa stabilita per ogni singolo caso e determinata da stelle calcaree poste «ai quattro venti». Pene severe venivano comminate ai trasgressori. Lo strategis era tenuto a sorvegliare l'osservanza del decreto reale.
In Grecia questo diritto fu largamente praticato; ma, mentre in principio la maggior parte dei templi godeva di questo privilegio, a causa degli abusi che ne erano derivati fu necessario regolare e limitare il diritto stesso che nell'epoca classica era già ristretto a pochi templi. L'a. (ἀσυλία) poteva essere richiesto da qualsiasi criminale o individuo senza protezione (schiavo, debitore insolvibile) e durava fin tanto che il rifugiato si trattenesse nel recinto sacro. La legislazione ateniese escludeva però i condannati a morte.
I Romani, conquistata la Grecia e l'Asia Minore, rispettarono dapprima tutte le pretese di a. rivendicate da templi e città, ma, essendosi verificati disordini e abusi, Tiberio, nel 22 d. C., ordinò una verifica dei titoli sui quali si basava l'asserito privilegio. I templi ai quali venne riconosciuto il diritto d'a. affiggavano una targa di bronzo riproducente il senatus consultum di autorizzazione. Primo fra questi fu il tempio di Diana in Efeso.
Questo diritto di a., che occupò grande posto nella storia greca ed orientale, non fu ammesso dai Romani (cf. anche Livio, XXXV, 51), salvo nei tempi più antichi, come dimostra il diritto di a. annesso al tempio di Diana Aventina (Festo, s. V. SERVUS SERVORUM DEI) e il rito di successione del sacerdozio nel tempio di Diana Nemorensis, dove lo schiavo ivi rifugiatosi ne diveniva sacerdote (rex Nemorensis) purché avesse ucciso il sacerdote in carica (Ovidio, Fasti, III, 971 sgg.; Strabone, V, 3). Forma minore di a. era quello che schiavi, debitori, criminali, trovavano rifugiandosi presso un'ara o un simulacro (cf. esempi in Plauto e Terenzio) tanto che tra i significati di a. a. anche quello di refugium. Servio (Aen., II, 761) informa che il diritto di a. era limitato a quei templi che lo avevano scritto nella lex dedicationis.
Il cristianesimo rivendicò per le sue chiese e per i cimiteri che le circondavano il privilegio di cui avevano goduto i santuari d'Oriente. Le cause che avevano dato origine all'a. nei templi pagani non erano scomparse con il trionfo del cristianesimo, anzi erano forse aumentate perché proprio allora si iniziava un lungo periodo di torbidi e di barbarie.
Quanto all'origine, si presume che l'istituzione del diritto d'a. sia stata prima introdotta da fatto e poi consacrata dal diritto, perpetuandosi in base agli antichi privilegi dei templi pagani, soprattutto orientali. Dato che l'Egitto greco aveva numerosi di questi a. e che il cristianesimo occidentale ha avuto frequenti contatti con l'Egitto cristiano, non è improbabile che sia l'Egitto il luogo dove si debba cercare l'origine dell'a. cristiano. Analogie numerose e caratteristiche si riscontrano perfino nelle misure che delimitano le aree di immunità (bolla di Niccolò II del 1059) e nelle stele che vengono sostituite, nell'a. cristiano, dalle quattro croci (termini salvationis) fissate nei quattro punti cardinali.
Fin dal sec. IV le chiese cristiane erano luogo di a.; numerose sono in proposito le testimonianze di s. Ambrogio e di Ammiano Marcellino. Nel 392 una legge di Teodosio I introdusse alcune limitazioni; ma nel 399 il diritto d'a. fu legalizzato dal Concilio di Cartagine. Inizialmente doveva limitarsi alla chiesa; nella costituzione del 21 nov. 419 il privilegio veniva esteso a 50 passi al di là delle porte della basilica e nel 431, con editto di Teodosio e Valentiniano, al chiostro ed al terreno che questo racchiudeva.
Il diritto di a. nelle chiese cristiane differiva dal comune diritto d'a. delle religioni pagane e orientali, perché al rispetto del luogo e della divinità si aggiunse la «carità», cui sono obbligati particolarmente i religiosi e il clero, e si ricolleggiava al potere d'interesse di riconosciuto ai vescovi a favore di coloro che si fossero rifugiati «in ecclesiam».
Nei tempi barbarici, nei regni germanici, non potendosi ammettere in via assoluta il diritto di a., era proibito violare il diritto del santuario, ma il colpevole doveva essere consegnato dopo che fosse stato solennemente giurato di non condannarlo a morte; e così la pena capitale veniva spesso commutata in ammenda. Il Concilio di Orléans del 511 stabilì la stessa cosa ed il Decreto di Graziano (c. XVII, q. IV) assorbì questa disposizione che prevedeva per i violatori la pena di scomunica. Altre disposizioni sono contenute nelle decretali di Innocenzo III (c. 6, 10, X, de immunitate ecclesiarum, coemeterii, et rerum ad eas pertinentium, III, 49).
Dalle chiese il diritto di a. si estese a poco a poco alle case dei vescovi, dei cardinali, dei principi e ambasciatori, divenendo anche secolare, e gli abusi che ne derivarono fecero sentire l'assurdità di tale privilegio così largamente esteso. Nel sec. XVII, in attesa di tempi più propizi per una limitazione o soppressione delle immunità locali, si tentarono progetti di procedura per conciliare le ragioni ecclesiastiche, i diritti sovrani e le esigenze di ordine pubblico. Queste proposte servirono ad elaborare leggi e concordati. Si ottenne che venissero escluse dall'immunità alcune categorie di delinquenti, ma il principio di immunità locale fu sempre mantenuto dalla Chiesa. La costituzione Apostolicae Sedis del 12 ott. 1869, § 2, art. 5, puniva la violazione del diritto d'a. con la scomunica «lata sententiae», riservata al Pontefice. Questa disposizione non fu riprodotta dal vigente CIC, il quale però mantiene intatto il principio del diritto di a. nel can. 1179: «Ecclesia iure asyli gaudet ita ut rei, qui ad illam confugerint, inde non sint extrahendi,
nisi necessitas urgeat, sine assensu Ordinarii, vel saltem rectoris ecclesiae».
In Inghilterra, dove la prima menzione del diritto di a. si trova in un codice di leggi emanate dal re Eelberto nel 600 d. C., l'ammissione dei fuggitivi nelle chiese era regolata da numerose condizioni ed il diritto stesso circoscritto a un determinato numero di chiese, ridotto da Enrico VIII, nel 1540, a sette. Limitato da Giacomo I nel 1623, per quel che riguardava i responsabili di delitti, venne successivamente (1697 e 1723) soppresso anche in materia civile.
In Francia, limitato da un editto di Francesco I nel 1539, fu soppresso con la Rivoluzione. In Germania l'abolizione definitiva avvenne solo nel 1780.
In Italia il diritto di a. fu abolito con la legge Siccardi del 9 apr. 1850. Il Concordato del 1929 non lo ha propriamente rimesso in vigore; ma prescrive, all'art. 9, che «salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica». Una più larga immunità è riconosciuta dall'art. 22 alle basiliche romane di S. Giovanni in Laterano, di S. Maria Maggiore e di S. Paolo, non già in virtù del diritto di a., ma in dipendenza della extraterritorialità di cui esse godono insieme ad altri immobili pontifici.