SACCHEGGIO. — Nel senso più comune è l'atto in cui si abbandona alla merce della soldatesca vincitrice la depredazione dei beni mobili di una città o una parte del territorio di uno Stato nemico.
Negli antichi usi bellici era considerato un diritto del vincitore abbandonare al s. città e luoghi che avessero opposta resistenza senza scendere a patti a tempo; ciò andava a profitto dei soldati per i quali la licenza prodotta dalla vittoria concedeva la rivalsa per le sofferenze e perdite patite, giungendo sino alla strage ed all'abuso delle donne. Nel caso di milizie mercenarie molte volte il s. entrava nei patti, almeno taciti, della loro condotta, oppure era il supplemento di paghe non corrisposte.
Il s. può anche avvenire entro la circoscrizione di uno Stato nelle lotte di partito o di bande armate fuori legge. In questi casi si ha un delitto di carattere non più internazionale, ma nazionale.
I. NEL DIRITTO PENALE ITALIANO
In questo la configurazione del fatto è più dettagliata; il s. assume diversa qualificazione giuridica a seconda della direzione dell'attività dell'agente. Nel Codice penale vigente è apparso logico al nuovo legislatore come tali fatti possano anzitutto essere commessi al fine di attenuare alla sicurezza dello Stato.In questo caso si realizza uno dei crimini previsti contro la personalità dello Stato e per la loro massima gravità sono puniti con la pena massima succeduta alla pena di morte, l'ergastolo (art. 285 Cod. pen.). Inoltre, il nuovo Codice penale contempla nell'art. 419 il delitto di devastazione e di s., la cui attività criminosa è diretta contro l'ordine pubblico. Gli stessi fatti, obbiettivamente considerati, di devastazione e di s. qualificati da un particolare dolo specifico, assumono diversa specificazione di reato. Nel primo caso il delitto si determina dal fatto che il fine del delinquente deve essere in ogni caso quello di attenuare alla sicurezza dello Stato. Nel secondo caso invece per sé si pregiudica solo la sicurezza delle cose. Ma poiché si ha la conseguenza di allarmare e intimidire la popolazione (artt. 419-22), il delitto non si considera solo commesso contro le singole cose e beni patrimoniali (la cui tutela è garantita dagli artt. 624-25), bensì contro la proprietà, intesa come istituto sociale interessante strettamente l'ordine pubblico (v. PROPRIETÀ).
II. NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Nel campo del diritto internazionale la figura del s. come quel complesso di atti commessi dai soldati dell'esercito vincitore e diretti all'appropriazione con la forza e con la violenza delle cose che si trovano nella fortezza o nella città presa d'assalto, è oggetto di opinioni contrarie. Alcuni pubblicisti ritengono (meglio si direbbe «sostenevano») giustificata tale usanza come misura di punizione contro una città presa d'assalto. Altri sostengono (o sostenevano) come lecito il s. diretto contro il belligerante violatore delle leggi della guerra, riallacciandosi ad antiche teorie (Cicerone, De officiis, I, 3, c. 6), a cui non erano alieni neppure i teologi, purché si trattasse di guerra giusta (Sum. Theol., 2a-2a, q. 66, a. 8, ad 1). La più recente dottrina è contraria però alle tradizionali teorie e condanna concorde gli atti di s. Ora il s. è vietato formalmente dagli atti che esprimono la parte migliore del diritto internazionale attuale (Instruct. americ., art. 74; Déclaration de Bruxelles, artt. 18 e 39; Manuel d'Oxford, 1880, art. 32 e 1913, artt. 18-29).Per tanto, non deve più ritenersi ammissibile il s. né a titolo di punizione, rappresaglia (v.), né giustificato per il fatto che esso può rivelarsi strumento efficace per eccitare i soldati all'ardimento. Ai termini degli artt. 23 e 28 del Regolamento della Convenzione dell'Aja, 29 luglio 1899 e 18 ott. 1907, è vietato a un belligerante «distruggere o impossessarsi della proprietà nemica, salvo i casi in cui queste distruzioni e spoliazioni fossero imperiosamente imposte dalle necessità della guerra». E gli artt. 46 e 47 del Regolamento stesso contengono disposizioni generali sul rispetto della proprietà privata e la proibizione del bottino e del s. Nessuna eccezione può essere consentita alla regola, poiché la spoliazione forzata dei privati di quello che ad essi appartiene è di per se stessa un misfatto e non può mai diventare lecito in occasione della guerra.
Per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano si trovano in esso sanzioni emanate in adempimento degli impegni, derivanti dalle convenzioni internazionali. Così nel Cod. pen. militare di guerra: «Chiunque commette un fatto diretto a portare il s. in città o altri luoghi, ancorché presi d'assalto, è punito con la morte e con degradazione», art. 186 che attua l'art. 28 del Regolamento della Convenzione dell'Aja del 1899.
Non è da confondersi tuttavia con il s. il bottino o preda di guerra, consentito entro certi limiti, anche nel diritto internazionale odierno. E cioè è lecito al belligerante, in occasione di incursioni od occupazioni più o meno stabili di territori nemici, impadronirsi di certi beni dello Stato nemico, come armi, navi, danaro ecc., in complesso di tutti quei beni che sono utili per il proseguimento della guerra.
Vanno però osservati certi limiti e cioè: 1) il diritto di preda può essere esercitato solo dallo Stato belligerante e non dai singoli; 2) non può essere eseguito se non nel territorio o nelle acque territoriali degli Stati belligeranti o in alto mare; 3) non deve estendersi ai beni dei privati (cf. artt. 23 e 52 della Convenzione dell'Aja, 1907).
Meno chiaro è il diritto di preda marittima, mancando una legislazione internazionale comune e una prassi uniforme fra gli Stati. Se è comprensibile che le navi da guerra assieme alle armi possano formare oggetto di preda, meno comprensibile è invece che ciò possa farsi con le navi mercantili. Il principio difeso a questo riguardo nel sec. XVIII dall'Alleanza degli Stati neutrali «nave libera», fatta eccezione per le merci costituenti contrabando di guerra, non fu però da tutti accettato.
Anche il principio invalso prima della Conferenza internazionale di Parigi (1856), che considerava oggetto di legittima preda solo le navi e le merci appartenenti allo Stato nemico o ai suoi sudditi, fu praticato solo da alcuni Stati.
Lo stesso avvenne dei due principi, accettati dalla Conferenza di Parigi: a) la bandiera dello Stato neutrale copre le merci che in essa si trovano, salvo il contrabando di guerra; b) le merci di Stati neutrali non sono oggetto di preda anche su navi nemiche, salvo anche qui il contrabando di guerra. Infine anche le dichiarazioni di Londra (1909) non furono mai ratificate dagli Stati; né ebbe pratica attuazione il Tribunale internazionale permanente delle preda marittime, costituito alla Conferenza dell'Aja (1907).
Ordinariamente, all'inizio della guerra son costituiti tribunali per le questioni in merito.
III. NELLA TEOLOGIA MORALE
Il s. contro lo Stato costituisce violazione della giustizia legale (v. INGIUSTIZIA) e del diritto di proprietà o dei privati o dello Stato stesso che è da riguardarsi come un comune proprietario, quando si tratta di beni propri. Anche la resistenza a un governo usurpatore o a leggi imposte non giustifica atti di s., potendosi concepire anche la resistenza attiva senza atti di s. Quando poi il s. è diretto contro privati, individui, gruppi di persone o persone morali costituisce un ingiusto danneggiamento. Nell'uno e restituzione (v.) cooperazione (v.) al male.Nel diritto internazionale, anche quando gli Stati conducono una guerra giusta, devono rispettare per quanto è possibile il diritto di proprietà dei legittimi possessori dei beni catturati.
La guerra infatti non toglie il diritto di proprietà e non pone i nemici fuori di ogni legge. Ciò vale anche in caso di preda marittima o nei confronti non solo dei privati, ma anche degli Stati neutrali, salvo il diritto di impedire, nei modi legittimi, il contrabando di guerra.