RAPPRESAGLIA. - Genericamente parlando, la r. è una misura coattiva, con la quale si intende dirimere una questione di diritto non potuta risolverne in via pacifica.
L'origine della r. risale assai lontana nel tempo. L'opinione comune più verosimile ritiene che essa derivi dalla faida germanica, la quale, avendo perduto la sua forma di vendetta privata tra i cittadini di un medesimo Stato, nel medioevo rimase soltanto in vigore tra i membri di comunità diverse. Abbandonata prima all'iniziativa privata, venne di mano in mano sottoposta a un regime giuridico. Già fin dal sec. IX si notano i primi tentativi di regolarne l'uso. Apposite leggi vietano al privato di ricorrere ad atti di r. senza la previa autorizzazione della collettività, alla quale tale autorizzazione appartiene, e speciali trattati stabiliscono che il permesso non deve essere concesso, se prima l'autorità, alla quale è soggetto l'offensore, non sia stata avvisata e abbia negato la soddisfazione richiesta.
Con il progredire del tempo l’istituto si va meglio configurando. Nei secc. XIII e XIV parecchi statuti municipali, come, ad es., quelli di Firenze, ne regolano strettamente l’esercizio, con l’evidente intenzione di arginare l’arbitrio. Si nota fin da questo periodo la tendenza di revocare allo Stato la difesa degli interessi privati dei cittadini, tendenza che, rafforzata con il maggior potere ottenuto dall’autorità pubblica, condusse verso il sec. XVI alla quasi totale sparizione della r. privata esercita per concessione dello Stato.
Una più larga applicazione essa ebbe nel diritto marittimo. A causa del disordine regnante nell’alto mare, si formano nel medioevo associazioni di commercianti, che, per difendere le navi degli associati dalle incursioni dei pirati, s’incaricavano di estorcere con la forza la riparazione dei danni sofferti, senza attendere alcuna licenza di correre il mare da parte dello Stato. Ma anche qui l’evoluzione della civiltà portò ad una graduale restrizione della primitiva libertà: l’iniziativa privata venne condizionata alla concessione delle cosiddette lettere di marca o di r., rilasciate dall’autorità compiute, finché (1856) la Convenzione di Parigi abolì definitivamente l’uso della corsa del mare, riservando soltanto agli Stati la tutela degli interessi dei sudditi.
Le r. si distinguono dalla guerra per parecchi aspetti. Questa è l’ultimo mezzo, al quale uno Stato può far ricorso dopo aver esperiti tutti i tentativi di composizione pacifica e, come tale, richiede una causa proporzionale ai gravi danni che suole produrre. La r. non raggiunge l’intensità della guerra nell’esercizio della coazione, e può quindi essere adoperata per una causa meno grave. Inoltre la guerra produce l’immediata rottura delle relazioni pacifiche, la r. invece per se stessa non interrompe lo stato di pace, e quando è connessa con le ostilità belliche conserva il suo carattere distintivo, in quanto va oltre le leggi che regolano la condotta delle ostilità e vi deroga positivamente, in risposta ad analoghi procedimenti del nemico.
Anche con l’intervento la r. ha una spiccata somiglianza; si può tuttavia tracciare tra i due istituti una linea di divisione. La r. si esaurisce nella lezione del diritto altrui proporzionale all’offesa rivolto, così che lo Stato, che vi ricorre, messo in atto il processo coattivo prescelto a titolo di reazione, non può ricorrere ad altre misure, se non interviene una nuova lesione del diritto. Nell’intervento, invece, l’ampiezza del procedimento è più estesa e permette l’uso reiterato dei mezzi coattivi, finché la volontà della parte contraria non si sia piegata alle giuste richieste dell’altra. Ma la nota distintiva più evidente consiste nel fatto che l’intervento non può aver luogo durante lo stato di guerra, mentre la r. anche durante il periodo bellico conserva piena efficacia.
L’elemento specifico poi, che la distingue dalla ritorsione, consiste nel fatto che questa non richiede come suo presupposto una lesione del diritto, né la reazione deroga ad alcuna norma giuridica vigente, quella invece suppone sempre la lesione del diritto, alla quale risponde con un’eguale infrazione.
In conformità del concetto fin qui spiegato, il diritto internazionale riconosce le r. in tempo di pace e le r. in tempo di guerra. Così gli antichi giuristi e moralisti, come anche i moderni, concordano nell’ammettere in linea di principio la liceità delle r. Fra i giuristi contemporanei, nondimeno, le divergenze sono gravi, quando si tratta di stabilire il fondamento giuridico dell’affermata legittimità. Secondo la dottrina degli antichi, compresi gli autori cattolici, le r. mutuavano la ragione di essere e la loro legittimità dalla difesa del diritto leso dalla parte contraria, e quindi la fonte prossima, donde facevano scaturire la facoltà di ricorrere ad atti coercitivi, consistenza sia nel diritto prevalente dell’offeso sia nel bene più universale della società delle genti.
In questa, a causa della mancanza di un’autorità sovrana per l’amministrazione della giustizia, l’esercizio della difesa rimane devoluto ai soggetti, i quali, tutte le volte che si verifica una lesione a loro carico, hanno la facoltà di adottare quelle misure, che ritengono più idonee alla rivendicazione del proprio diritto, secondo le superiori leggi della giustizia. A questa ragione fondamentale si aggiungeva, specialmente nella concezione dei moralisti e dei teologi, una considerazione più universale, ricavata dal bene comune della collettività. La società delle genti ha il diritto prevalente che l’ordine non sia turbato e le relazioni tra gli Stati non siano rese precarie dalla libertà concessa al delitto. Ora il solo modo possibile per ridurre in atto questa esigenza, finché nella società internazionale manca un potere centrale, consiste nel concedere ai singoli soggetti di essa la facoltà di punire il delitto, per la reintegrazione della giustizia, non potendo la causa essere rinviata a una superiore istanza.
Ai principi riferiti non è rimasta fedele la dottrina contemporanea sotto l’influsso del positivismo giuridico. Infatti una buona parte dei pubblicisti ritiene che lo Stato possa legittimamente ricorrere alle r. per la difesa di qualsiasi interesse, e quindi impicciatamente nega che il fondamento unico del diritto risieda nella riparazione del torto causato dall’azione illecita altrui. Vi è poi chi, a temprarare la crudezza della teoria, che erige la forza a criterio delle relazioni internazionali, distingue tra interessi di maggiore o minore importanza, ritenendo che soltanto i primi siano motivo sufficiente alla legittimità degli atti di r. Per la confutazione V. GUERRA.
Una tal quale concordanza di opinioni esiste tuttavia circa il principio della proporzionalità tra l’azione illecita e le vie di fatto scelte a titolo di r. La regola è per se stessa ovvia. Il fondamento giuridico è morale della r. risiede, come si è detto, nella lesione del diritto, e la sua finalità consiste nella riparazione del torto. Posto ciò, quando le r. hanno raggiunto i limiti dell’offesa, cade il fondamento della loro legittimità e rimane estinto il fine, al quale erano dirette. Conseguentemente ogni eccedenza dalla stretta legge della proporzione tra azione illecita e risposta violenta si pone fuori dell’ambito della giustizia e diventa illegale. Deve, dunque, essere esclusa l’opinione che aggiudica allo Stato offeso la massima libertà di azione.
Un’eguale concordanza non si è ancora raggiunta sulla questione se il diritto di r. si possa esercitare anche verso i privati cittadini. I teologi antichi, quali, ad es., il de Vittoria e il Molina, furono in favore della soluzione positiva, movendo dal principio della responsabilità collettiva dei sudditi con il sovrano. Qualche autore moderno ricalca ancora, con le dovute modificazioni, le vestigia della dottrina antica, altri, invece, escludono in modo categorico che si possano colpire direttamente i privati, e questa semplicità non è più probabile. Da molto tempo, infatti, l’evoluzione del diritto delle genti si è orientata verso l’esenzione dei privati dall’essere oggetto diretto degli atti di r. Parecchie convenzioni hanno provveduto alla tutela delle proprietà dei singoli cittadini, e la dottrina, seguendo il progresso generale delle istituzioni, si è espressa sempre più decisamente contro le misure adottate direttamente a carico dei privati.
A questo sano orientamento del diritto internazionale si aggiunge che, secondo il principio già stabilito da Ulpiano e oggi accettato da un buon numero di giuristi, gli individui, in quanto tali, non sono obbligati a rispondere dei debiti contratti dalla comunità ut singuli ma ut universitas (l. 7 § 1 D. 3, 4). Ammessa, dunque, la solidarietà civile di tutti i membri della collettività, sulla quale facevano leva gli antichi teologi, si può negare la logicità della conclusione, poiché da quella segue soltanto che i cittadini privati possono essere colpiti indirettamente, attraverso la comunità, e non singolarmente, non essendo come tali obbligati a rispondere dei debiti collettivi. Conseguentemente sembra certa la sentenza che ritiene legittime le r. tra Stato e Stato e illegittime quelle dirette a colpire direttamente il privato.
Circa la liceità delle r. belliche non si discute. I principi razionali, che giustificano l'adozione dei mezzi violenti in tempo di pace, continuano ad esercitare il loro influsso anche durante il corso delle ostilità e a comunicare allo Stato offeso dal procedimento illegale altrui, nella condotta della guerra, la facoltà di colpire l'avversario, sorpassando i limiti del diritto bellico vigente. Accettata in linea di principio la legittimità delle r. belliche, bisogna subito stabilire i confini entro i quali possono venire adoperate per rimanere nella legalità. Lo Stato, contro il quale si possono legittimamente rivolgere le r. è solamente quello che ha posto l'atto illecito, lesivo delle leggi di guerra, vale a dire il belligerante avversario autore responsabile delle infrazioni del diritto. Ciò è evidente e non occorre dimostrazione.
Per determinare le altre restrizioni, che regolano l'uso delle r. belliche, tra le norme del diritto di guerra, occorre distinguere quelle che vengono imposte da esigenze universali di umanità e di giustizia, dalle altre che devono la loro origine alla volontà degli Stati e appartengono al diritto positivo. Le prime, poiché scaturiscono da un ordine oggettivo di valori, che la natura medesima determina e tutela, mutuano dalla fonte, donde dimanano, quel carattere assoluto, che le rende valide sempre e in ogni caso. Le seconde, invece, sono costituite da integrazioni volontarie e, quindi, accidentali alla legge fondamentale imposta dalla natura, e come tali sono passibili di positiva sospensione, se una causa proporzionale a una finalità superiore lo richiedano.
Da questa distinzione deriva la regola generale, secondo la quale devono essere ritenute sempre illecite le r., che ledono il diritto umano e fondamentale, opera sapiente della natura e del suo supremo ordine; lecite, al contrario, saranno quelle poste in deroga al diritto positivo, il cui valore dipende unicamente dalla volontà contrattuale degli Stati. Per rendere chiara questa divisione e la conseguente legge generale da essa ricavata, possono servire come esempio la legge di guerra italiana dell'8 luglio 1938 e gli annessi della Convenzione dell'Aja del 18 sett. 1907. Il principio direttivo stabilito dalla legge italiana (art. 34), secondo il quale «non si devono recare al nemico sofferenze superflue e danni in distruzioni inutili», deriva da una norma di giustizia naturale e da un'esigenza universale di umanità. Applicazioni concrete di questo principio devono essere ritenute le disposizioni della medesima legge all'art. 35, con le quali si proibisce, secondo le analoghe disposizioni della citata Convenzione dell'Aja, art. 33 degli annessi: 1) di adoperare veleni e armi avvelenate; 2) di usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposto le armi o non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; 3) di sparare contro i naufraghi del mare e dell'aria; 4) di dichiarare che non si dà quartiere; 5) di impiegare proiettili esplosivi; 6) di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano facilmente nel corpo umano; 7) di saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto; 8) di distruggere i beni nemici o impadronirsi.
Dallo stesso ordine oggettivo dei valori morali sono vietate le crudeltà contro i prigionieri o contro i privati, particolarmente se si tratta di deboli e inermi. Sempre illecite pertanto dovranno ritenersi le r. belliche, che derogassero a queste leggi fondamentali ed essenziali, anche nella supposizione che il nemico le abbia per primo violato. Il crimine commesso da uno Stato, mentre da un lato genera nell'avversario la facoltà di punirlo secondo l'ampiezza e la gravità del misfatto, non estende tale potere oltre i confini della legge naturale di giustizia e di umanità, la quale vieta ogni mezzo intrinsecamente cattivo.
Diverso, invece, è il giudizio sulle r., che sono poste in deroga al diritto positivo internazionale, in quella parte che dipende unicamente dalla volontà contrattuale degli Stati. La r. resta tuttavia un terribile diritto, da maneggiarsi, anche durante il periodo delle ostilità belliche, con somma circospedizione; in caso contrario il suo esercizio condurrà gradualmente a dare alla lotta un'asprezza rovinosa, con il superamento di tutte le barriere morali e giuridiche. L'umanità benedirà il giorno, nel quale un più sano ordinamento internazionale farà sparire la dure necessità del ricorso alle r. per la rivendicazione del diritto.