RAPPRESENTANZA (NEGLI ATTI GIURIDICI)
- È l'istituto per il quale una persona negozio giuridico (v.) valevole per un'altra, con l'effetto che le conseguenze delle manifestazioni di volontà del rappresentante si producono nei confronti del rappresentato o dominus negotii. La r. così definita (cf. art. 1388 Cod. civ. ital.) è la cosiddetta r. diretta, che si distingue da quella indiretta (propria, per es., del diritto romano), nella quale il rappresentante agisce per conto, ma non in nome del rappresentato, si che gli effetti del negozio si riversano su quest'ultimo solo in virtù di un rapporto interno fra rappresentante e rappresentato.
Il rappresentante è diverso dal nuncius: questi, infatti, è un puro strumento di trasmissione della volontà del dominus negotii, mentre il primo collabora nella formazione della volontà.
La r. non può applicarsi a tutti gli atti giuridici: alcuni tra questi, infatti, hanno carattere tale da non potersi compiere che personalmente (testamento, emancipazione). Nel matrimonio cosiddetto per procura, le mansioni del rappresentante sono rigidamente limitate, si da farne piuttosto un nuncius, che un rappresentante in senso proprio.
Il potere del rappresentante può trovare la sua fonte nella legge (r. legale degli incapaci e r. organica delle persone giuridiche), oppure nella volontà del rappresentante (r. volontaria).
La procura è appunto l'atto unilaterale con il quale il dominus conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per suo conto. Nei confronti di altri soggetti, essa può essere autonoma o compresa in altri negozi (mandato, società); ma, anche in questi ultimi casi, la procura si distingue dagli atti nei quali è contenuta.
Il mandato, per es., che è il contratto (art. 1703 Cod. civ. II. al.) con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro (mandante), può aversi o non r. o senza r. Ma la r. non ha la sua fonte nel contratto, bensì nella procura, esplicitamente aggiunta al mandato, o contenuta in esso implicita. Nel mandato senza r. i rapporti si stabiliscono fra il terzo contraente e il mandatario, il quale assume in proprio gli obblighi ed acquista in proprio i diritti derivanti dal negozio compiuto; i risultati utili di questo dovranno esser poi devoluti al mandante, in base appunto al contratto di mandato.
La procura, che di solito consta da un atto scritto, può risultare, anche tacitamente, dalle funzioni che si fanno svolgere al rappresentante (cf. art. 2213 Cod. civ. it.). Tuttavia, quando per il compimento di un atto è richiesta una forma determinata, anche la procura deve constare da un atto avente la stessa forma del negozio solenne che il rappresentante è incaricato di concludere (art. 1392).
La procura può essere generale (quando si estende a tutti gli affari del rappresentante) o speciale (quando è limitata ad un affare o ad un gruppo di affari). Per il compimento di alcuni atti è tuttavia sempre richiesta una procura speciale.
Quanto alla capacità richiesta, il rappresentante deve avere quella di agire, mentre per il rappresentante basta quella di intendere e di volere.
Particolare rilievo assume la r. nel campo commerciale, con le figure dell'institore, del procuratore commerciale e dei commessi (art. 2203 sgg. Cod. civ. II. al.). Può aversi r. anche nel caso di gestione di affari altrui, quando il gestore agisce direttamente in nome del dominus. Un caso particolare di r. è quella che si ha nel processo, su cui V. AVVOCATO.
Anche il diritto canonico conosce larghe applicazioni dell'istituto della r.: per gli incapaci (can. 8g CIC), le persone giuridiche (can. 517, 1649), l'attività processuale (can. 1647 sgg., 1655 sgg.), possesso (v.) dei benefici. Non è invece un rappresentante il procuratore che si sarebbe tenuto ad intervenire ad un concilio vi invia quando ne sia impedito, giacché questo procuratore ha soltanto voto consultivo.
È poi quasi sempre esclusa la r. per gli atti costituenti esercizio della potestà di ordine; per la professione di fede (can. 1407); per il giuramento (can. 1316 § 2, 1746); per rispondere all'interrogatorio del giudice (can. 1746); per la ricezione dei Sacramenti, fatta eccezione per il Matrimonio (can. 1088-8g); e infine per alcuni degli atti riservati al Sommo Pontefice.