RELEGAZIONE

RELEGAZIONE. - Pena del periodo imperiale
romano, consistente nel soggiorno coatto in un luogo
determinato o in un'isola, in perpetuo o a tempo (da
sei mesi [Cassiodoro, Var., III, 46] a dieci anni [Ta-
cito, Ann., III, 17; 6, 49]). Secondo alcuni autori sa-
rebbe deportazione (v.), di
cui avrebbe costituito il grado minore.

È certo comunque che la r. fa parte di quelle pene,
dette straordinarie, in quanto vengono infitte da funzio-
nari imperiali. I suoi caratteri fondamentali sono la di-
retta derivazione dalla coërcitio (fu addirittura usata nella
coercizione familiare); la frequente unione, in gradazione,
con altre pene straordinarie (amotio ordine, submotio curia
e adempiio bonorum); il fatto di non produrre, a diffe-
renza dell'esilio ordinario, conseguenze necessarie (quale
la perdita della cittadinanza o dei beni, infitta quest'ul-
tima, caso mai, con sententia specialis). La r. è, infine,
pena riservata ai cittadini di rango sociale elevato (hone-
stiores).

BIBL.: Th. Mommsen, Röm. Strafrecht, Lipsia 1899, pp. 964 sgg., 1084; E. Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 1921, pp. 93-96; U. Brassello, La repressione penale in dir. romano, Napoli 1937, p. 292 sgg. Rodolfo Danieli
Cite this article

“RELEGAZIONE.” Enciclopedia Cattolica, vol. X (1953), p. 411. Azione Romana digital edition, https://azioneromana.com/it/article/relegazione.