RELIGIONE (NEL DIRITTO CANONICO). - I. NO-
ZIONE. - Per il diritto canonico r. significa una società
approvata dalla legittima autorità ecclesiastica, nella
quale i membri, secondo le costituzioni e le regole della
società stessa, emettono i voti pubblici di povertà, ca-
stità, obbedienza con lo scopo generale di rendere alla
perfezione evangelica, e quello specifico di compiere
una determinata opera di apostolato.
R. è una società, e quindi una unione di uomini
che perseguono uno stesso fine con mezzi comuni, sotto
una autorità debitamente eletta tra di loro. È, però, una
società soprannaturale, in quanto suo fine proprio è la
santificazione personale dei membri nella perfezione della
vita cristiana. La soprannaturalità non esclude la giuri-
dicità, che le è data dal riconoscimento pubblico della
Chiesa, con atto ufficiale degli organi competenti della S.
Sede. Questi sono: per le singole diocesi gli Ordinari locali,
previa autorizzazione della S. Congregazione dei Religiosi
per tutti i territori di diritto comune e della S. Congrega-
zione de Propaganda Fide per i territori di missione, per
facoltà speciale ottenuta dal Sommo Pontefice Pio XI.

(Ist. Pont. comm. arch. sueto)
Gli iscritti ad una r. si dicono religiosi.
La r. è considerata, in diritto canonico, come persona morale collegiale, con i diritti e i doveri propri di ogni persona morale ecclesiastica. A differenza, però, di altre persone morali, la r. non può nascere per privato accordo dei fedeli, ma deve essere eretta dalla Chiesa (can. 488). Organo competente per l'erezione della r., tranne che si tratti di Ordini, è il vescovo locale, il quale, però, deve avere, per la validità stessa dell'atto, il previo consenso della S. Sede (can. 492). Per l'erezione di un Ordine, che d'altronde oggi non suole avvenire, è competente solo la S. Sede. La prescrizione attuale del CIC procede su una via di mezzo tra la proibizione di erigere nuove r., data ai vescovi da Pio X con il motu proprio Dei Providentis del 16 luglio 1906, n. 1 (Fontes iuris can., III, n. 675) e la libera facoltà precedentemente avuta e ammessa da Leone XIII nella cost. Conditae a Christo dell'8 dic. 1900 (ibid., n. 644). L'atto di erezione deve concretarsi in un decreto scritto e firmato dal vescovo, anche se la decisione orale, qualora sia documentata, possa aver valore (S. Congr. dei Religiosi, 30 nov. 1922, in AAS, 14 [1922], pp. 644-46). Una volta fondata, la r. è di sua natura perpetua (can. 102); tuttavia una r. cessa di esistere per disposizione del CIC (can. 493) se per cent'anni non vi è stato neppure un membro; la soppressione invece è di competenza esclusiva della S. Sede (can. 493; cf. AAS, 25 [1933], p. 147; 27 [1935], p. 482).
Altro elemento essenziale della r., come mezzo comune al conseguimento del suo fine, sono i voti religiosi. Questi sono promesse fatte a Dio di mantenersi distaccati dal libero uso e amministrazione o anche dalla proprietà di qualunque bene temporale (voto di povertà); di non contrarre matrimonio e di vivere in castità perfetta (voto di castità); di obbedire ai legittimi Superiori della società (voto di obbedienza). Alcune r., oltre questi tre voti comuni, ne aggiungono altri, quali di servire nelle missioni, di insegnare gratuitamente, ecc. Le promesse, in cui consistono i voti, debbono essere pubbliche, cioè accettate da un Superiore ecclesiastico legittimo, a nome della Chiesa (can. 1308 § 1). L'accettazione delle promesse da parte del Superiore legittimo avviene per un atto pubblico detto professione religiosa. L'ambito e le modalità particolari che concretizzano gli obblighi e i doveri del membro di una r. vanno desunti dalle costituzioni e regole della società stessa.
Il legame giuridico che unisce un membro alla società religiosa deve essere, almeno intenzionalmente, perpetuo. Per questo il CIC (can. 488 § 1) stabilisce che il membro di una r. deve emettere i voti pubblici perpetui o temporanei, da rinnovarsi però scaduto il tempo di durata degli stessi, tranne che il membro intenda recedere dalla r.
Il CIC integra la definizione di r. specificandone il fine, l'obbligo cioè da parte dei membri di tendere alla perfezione evangelica. Il precetto evangelico propone «di essere perfetto come il Padre che è nei cieli» (Mc. 10, 2; Mc. 5, 48); e la pienezza della perfezione è l'amore, la carità (cf. Sum. Theol., 2a-2ae,
q. 184, a. 1, ad 2). Ma Gesù Cristo stesso con le parole (Mc. 19, 21; 11, 12) e con l'esempio (ibid. 8, 20; Lc. 9, 58) ha dimostrato che si può amare il Padre dei cieli con modi e vie diverse. Deve tendere all'amore di Dio chi è legato allo stato matrimoniale, nell'esercizio dei doveri che tale stato comporta; chi usa liberamente dei suoi beni, in un'amministrazione giusta e caritatevole; chi ordina la propria vita indipendentemente, in una successione di tempo e di occupazioni ragionevole; ma si può amare Dio anche vivendo in castità perfetta, in povertà completa, in obbedienza assoluta. Tale forma di vita è oggettivamente più perfetta e chi la vive si dice che tende alla perfezione evangelica perché si
impegna di tradurre nella prassi i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Essa è una forma di vita non imposta da Gesù Cristo a nessuno, ma libera e di consiglio perché in chi l'abbraccia essa esige una donazione volontaria e completa al servizio di Dio. Quando tale volontà di perfezione evangelica diviene, in certo modo, stabile mediante i voti o promesse pubbliche, di povertà, castità e obbedienza secondo le costituzioni e regole di una società, si ha la r. in senso canonico.
Oltre al fine generale, fondamentale e comune, ogni r. deve proporsi un fine speciale per il bene della Chiesa e della società umana; tale fine particolare è condizione essenziale per la concessione da parte della S. Sede di ogni nuova fondazione. La molteplicità e diversità dei fini speciali è in rapporto diretto con la varietà dei bisogni umani: ministero sacerdotale propriamente detto, missioni, educazione, insegnamento, assistenza ai poveri, agli operai, avviamento ai mestieri, cura dei malati, protezione degli orfani, ricovero dei vecchi, ecc. Né i bisogni della società saranno mai così ristretti e limitati da giustificare opposizioni assolute a nuove fondazioni di r., qualora queste si presentino con caratteri di vitalità.
Occorre notare che la necessità di un fine speciale non risponde soltanto, né principalmente, all'esigenza di una occupazione in ossequio alla legge universale del lavoro, ma mira a concretizzare - e in ciò è il suo significato fondamentale - la forma e il modo nel quale i membri di una determinata r. devono tendere alla perfezione evangelica.
II. DIVISIONE
Il termine generico, r., si applica a diversi organismi, i quali, pur avendo essenzialmente gli stessi elementi, cioè voti, autorità, poteri, ecc., tuttavia per ragione di questi stessi elementi si distinguono per qualche peculiarità e prendono nomi diversi. Anzitutto ci sono le r. di uomini e le r. di donne. In rapporto ai voti, bisogna distinguere gli Ordini dalle Congregazioni. È un Ordine la r. dove si emettono voti solenni; congregazione è invece ogni r. dove, di fatto e di diritto, si emettono solo voti semplici. Voto solenne è quello che la Chiesa riconosce come tale; altrimenti il voto è semplice (cf. can. 1308 § 2). Tra i due non c'è differenza essenziale. La distinzione è in relazione agli effetti e non concerne la natura dei voti che permane la stessa. In rapporto agli effetti, si può dire, a ragione, che la consacrazione dei voti solenni è più profonda di quella dei voti semplici. Ciò è affermato nella recente cost. Sponsa Christi, del 21 nov. 1951: «I voti solenni che importano una consacrazione a Dio più rigorosa e più profonda che non gli altri voti pubblici formano la nota canonica necessaria e principale degli Ordini» (cf. AAS, 43 [1951], p. 11).In particolare per gli effetti dei voti solenni e dei voti semplici V. CASTITÀ; OBEDIENZA; POVERTÀ.
Alla natura dell'Ordine non è essenziale che ognuno dei suoi membri emetta voti solenni. Presso i Gesuiti, ad es., non tutti pronunziano i voti solenni; e del resto in ogni Ordine un periodo di voti semplici temporanei precede necessariamente la professione solenne (cf. can. 574). Se per indulto apostolico tutti i membri di una r. emettono solo voti semplici, mentre le costituzioni richiederebbero voti solenni, la r. conserva titolo e carat-
tere di Ordine. È il caso frequentissimo nel quale si sono venute a trovare le monache in Belgio, Olanda e Francia.
È da rilevare qui il significato dei termini primo Ordine, secondo Ordine e terzo Ordine. Il primo Ordine è quello che risale direttamente al fondatore: così i Domenicani, i Francescani, i Carmelitani; il secondo Ordine è l'Ordine delle monache che intendono vivere la medesima regola del primo Ordine, secondo lo stesso spirito: ad es., le Domenicane, la Clarisse, le Carmelitane; il terzo Ordine infine, raggruppa quei laici che desiderano aver parte alla regola o spiritualità dell'Ordine, per quanto è consentito dal loro stato: ad es., Terz'ordine di s. Domenico, Terz'ordine di s. Francesco, Terz'ordine Carmelitano. Molti Terz'ordini si sono a poco a poco evoluti fino a costituire essi stessi una r. distinta. Così il Terz'ordine regolare di s. Francesco e diversi Terz'ordini che divennero Congregazioni femminili (v. TERZ'ORDINE).
Anticamente solo gli Ordini rispondevano al concetto di r. Dopo il CIC anche le Congregazioni religiose hanno assunto definitivamente la stessa qualifica.
In rapporto alla giurisdizione, si distinguono le r. esenti e le r. non esenti. È esente quella r. che non è soggetta alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, tranne casi espressamente previsti nel CIC; così, ad es., la cura d'anime appartiene sempre alla giurisdizione dell'Ordinario. I Superiori maggiori d'una r. esente hanno il potere di giurisdizione in foro interno ed esterno e vengono nel diritto sotto il nome di Ordinari (cf. can. 198). La r. esente è una specie di piccola diocesi personale. Al contrario, una r. non esente è soggetta all'Ordinario del luogo, tranne i casi previsti dal CIC. Tuttavia anche nelle r. non esenti il vescovo non può intromettersi nel governo dell'Istituto, per quanto conservi sempre un certo dovere di sorveglianza sulle congregazioni laiche (cf. can. 618 § 2);
Gli Ordini sono esenti per diritto (can. 615); le Congregazioni non lo possono essere che per privilegio (cf. can. 618 § 1). Così i Passionisti, i Redentoristi, i Verbi sono esenti benché semplici Congregazioni. Nella prassi, una congregazione chiericale non esente è spesso meno dipendente dall'Ordinario che un Ordine laico anche esente (v. ESENZIONE).
In rapporto all'approvazione, si hanno r. di diritto pontificio e r. di diritto diocesano. Le r. di diritto pontificio hanno ricevuto almeno il decreto di lode; quelle che non hanno ancora ottenuto questo decreto sono di diritto diocesano. La procedura normale nel processo d'approvazione di una r. comporta i seguenti atti successivi: a) il vescovo approva dapprima la vita religiosa sotto forma di pia associazione (cf. can. 684 e agg.); b) in seguito, se la prova fu positiva, e se la S. Sede lo permette, egli può erigere la nuova fondazione in vera r. (cf. can. 492); c) il nuovo Istituto resta sotto la giurisdizione del vescovo che ne sorveglia lo sviluppo sia spirituale che temporale; in questo tempo la Congregazione resta diocesana, si regge con costituzioni e statuti approvati dal vescovo; d) quando la nuova fondazione si estenda oltre i limiti della diocesi, si presenta ordinariamente l'opportunità di richiedere l'approvazione pontificia. Per il tramite dell'Ordinario locale d'origine e con le commendatizie di tutti i vescovi nel cui territorio si trovano case del nuovo Istituto, la questione è presentata alla S. Congregazione dei Religiosi, che, per gradi, rende la società religiosa r. di diritto pontificio. Il primo passo verso l'approvazione pontificia è il decreto di lode, con il quale la S. Sede, in un documento che richiama l'origine e lo scopo dell'Istituto, loda la nuova fondazione. Segue l'approvazione delle costituzioni per un settennio, quindi l'approvazione pontificia definitiva.
In rapporto alla qualità dei suoi membri le r. sono chiericali o laicali. In una r. chiericale, buona parte dei membri sono insigniti del sacerdozio. È sufficiente che i sacerdoti detengano il governo dell'Istituto anche se i laici sono in più gran numero. Le r. femminili, naturalmente, sono tutte laicali; gli Ordini maschili sono in massima parte r. chiericali.
Vanno inoltre ricordate alcune distinzioni minori:

(fot. M. Bruce Harlan)
Si può infine far menzione della divisione delle r. secondo le quattro grandi Regole: a) BASILICA (v.), seguita dalle r. orientali; b) Regola di s. Benedetto (v.) adottata dai Benedettini, Camaldolesi, Cistercensi, Certosini, ecc.; c) Regola di s. Agostino (v.) presa come norma fondamentale dai Canonici Regolari, Premostratensi, Trinitari, Teatini, ecc.; d) Regola di s. FRANCESCANE (v.) seguita dai Francescani, Conventuali, Cappuccini, ecc.
III. ORGANIZZAZIONE
Ogni società esige un'organizzazione, un governo, un'autorità. La Chiesa, società soprannaturale di carattere speciale, è divisa in società particolari che hanno un'organizzazione propria. Le r., pur avendo tutte una certa organizzazione comune, si differenziano, tuttavia, in r. centralizzate e r. non centralizzate. Le prime hanno un governo centrale che comanda su tutto l'Istituto e sulle singole parti, su tutti i singoli appartenenti alla r. Tale governo è immediato, quando l'Istituto non è diviso in parti intermedie, ma ammette solo Curia generalizia e case singole. In questa prima ipotesi si possono tuttavia avere gruppi di membri ai quali è preposto dal governo centrale un Superiorecon semplici poteri delegati nella misura ritenuta utile e necessaria allo sviluppo o alle attività del gruppo. Questi raggruppamenti vanno sotto il nome di delegazioni, gruppi autonomi, regioni, visitazioni, ecc. Essi esulano dalle norme del CIC e sono unicamente determinati dal diritto delle singole r.
Più frequente invece è il caso in cui il governo centrale ha su tutte le singole case, su tutti i singoli membri un potere mediato e tra la Curia generalizia e le singole case esistono parti intermedie della r., riconosciute e organizzate nel loro elementi essenziali dallo stesso CIC. Queste parti intermedie si denominano, ordinariamente, province, ma possono avere altri nomi, quali ispettorie, visitazioni, custodie, ecc.; esse debbono possedere quei caratteri giuridici comuni, stabiliti dal CIC, e che sono nello stesso tempo i presupposti necessari alla loro costituzione, di competenza della r., ma condizionata alla conferma della S. Sede. Tra i principali requisiti sono: l'esistenza di più case religiose la cui solidità economica garantisca lo sviluppo delle opere della provincia; un numero sufficiente di membri, tra cui possa scegliersi un Superiore del raggruppamento con diritti e doveri ordinari, anche se vicari, quali quello di accettare nell'Istituto, di ammettere alla prima professione, ecc. Questi Superiori vengono in diritto con il nome di Superiori maggiori (can. 488 § 8). Ogni provincia ha il diritto di avere case di reclutamento, di noviziato e di studentato, tuttavia non è esclusa a tale fine l'unione di più province.
Nelle r. centralizzate hanno particolare importanza i Capitoli, quali organi di governo straordinario. Possono essere generali, quando radunano le rappresentanze di tutta la r., per le elezioni e per la legislazione sugli affari più importanti; sono provinciali se vi prendono parte solo i rappresentanti delle province. I Capitoli provinciali non hanno oggi, generalmente, potere legislativo, ma solo, in qualche caso, di elezione alle cariche provinciali e, generalmente, di presentazione dei candidati alle cariche e di discussione sulle questioni proprie della provincia, da sottoporre poi all'approvazione del governo centrale. Le singole case, nelle r. centralizzate, sono rette da un Superiore con poteri ordinari, diversi secondo i casi, e in rapporto diretto con la minore o maggiore centralizzazione; sempre però tali poteri sono di ordine puramente esecutivo, né, ordinariamente, si estendono all'ammissione nell'Istituto né, tanto meno, alla professione. La dipendenza dal potere centrale non impedisce che le province o anche le singole case abbiano una personalità giuridica, sia nel diritto canonico che in quello civile (can. 531); naturalmente, il potere di azione, di proprietà e di amministrazione è regolato dalle costituzioni della società religiosa.
In alcune r. centralizzate esistono anche organismi superiori alle province, le cosiddette «assistenze», che hanno, secondo le singole costituzioni delle r., o carattere amministrativo, oppure di particolare interessamento presso il governo centrale. Generalmente le assistenze non sono persone morali (cf. Codex Iuris additicii Filiorum Immaculati Cordis B. M. V., Roma 1940, nn. 59 sgg., 154 sgg.).
Caratteristica comune delle r. non centralizzate è l'indipendenza e l'autonomia delle singole case religiose, il cui Superiore è quindi Superiore maggiore, con i diritti e i doveri contemplati dal CIC (can. 488 § 88). Tale sistema è in uso specialmente tra i monaci e i Canonici Regolari. Esso ha la sua origine nel fatto che i monasteri furono considerati quali porzioni elette della diocesi in cui nascevano, alle dipendenze quindi del vescovo in ciò che era foro esterno e alle dipendenze dell'abate nel foro interno. Ma in Occidente, moltiplicatisi i monasteri, e seguendo questi una stessa regola, fu naturale un movimento verso la centralizzazione, soprattutto quando si impose la necessità di una riforma dei monasteri per una maggior santità e un apostolato più efficiente. Si ebbero così i movimenti federativi di S. Benedetto di Aniane (v.), Cluny (v.) Cîteaux (v.), ecc. Da tutti questi movimenti, a cui si aggiunsero disposizioni dei sommi pontefici, nacquero sistemi di governo diversissimi intesi a salvaguardare il principio dell'autonomia, ma nello stesso tempo a creare un governo centrale, che, con potere almeno morale, fosse in grado di assicurare il man-
tenimento dello spirito e delle tradizioni della r. La spinta in tal senso può essere ben documentata dalla storia dell'Ordine dei Benedettini neri, che culmina nella confederazione stabilita da Leone XIII il 12 luglio 1893 con il breve Summum semper (Fontes iuris can., III, n. 619), e ancora meglio definita nella Lex propria dell'Ordine benedettino confederato del 21 marzo 1952, pubblicata con il breve di Pio XII, Pacis vinculum (AAS, 44 [1952], p. 520; cf. Ph. Schmitz, Histoire de l'Ordre de St Benoit, Maredsous 1942-43).
A parte le peculiarità accennate, nelle r. non centralizzate c'è il diritto di accettazione dei membri, di formazione degli stessi nel noviziato, delle case di studio per gli aspiranti al sacerdozio, della dimissione, ecc. in ogni singolo monastero.
Mentre tra le r. maschili il movimento federativo venne sempre più affermandosi, tra le monache e le Canoniche. Regolari restò in vigore, quasi dappertutto, il più rigido principio isolazionista. Si deve infatti risalire fino ai tentativi di s. Pietro Fourier, per trovar esempi di federazioni tra i monasteri indipendenti. Perfino i monasteri dei secondi Ordini dei Mendicanti, che furono i veri rivoluzionari del sistema centralizzato, non ebbero che una dipendenza più o meno vaga e immediata dal primo Ordine, senza la possibilità di costituirsi in federazioni o congregazioni. La Superiora delle case sui iuris di monache viene pertanto, in diritto canonico, non solo sotto il nome di Superiora maggiore, ma anche di Suprema.
La S. Sede favorisce attualmente una centralizzazione negli Ordini e monasteri femminili, basata su un adattamento ragionevole del concetto di federazione alle esigenze moderne. La cost. Sponsa Christi di Pio XII del 21 nov. 1951 (AAS, 43 [1951], pp. 3-22) indica con precisione leggi determinate, secondo le quali i monasteri di una stessa regola o di uno stesso spirito possono federarsi, pur lasciando a ciascuno quell'autonomia che la tradizione ha sempre giustamente difeso, per le particolari condizioni della vita contemplativa.
Le r. hanno un proprio sistema di reclutamento che ordinariamente prevede case di aspirandato, di probandato e di noviziato, case per giovani professi, case di riposo, ecc. L'amministrazione dei beni di una r. è regolata da proprie norme che specificano in concreto le prescrizioni canoniche generali (v. BENI ECCLESIASTICI).