RELIGIONE (NEL DIRITTO CANONICO). -
I. NOZIONE
Per il diritto canonico r. significa una società approvata dalla legittima autorità ecclesiastica, nella quale i membri, secondo le costituzioni e le regole della società stessa, emettono i voti pubblici di povertà, castità, obbedienza con lo scopo generale di tendere alla perfezione evangelica, e quello specifico di compiute una determinata opera di apostolato.R. è una società, e quindi una unione di uomini che perseguono uno stesso fine con mezzi comuni, sotto una autorità debitamente eletta tra di loro. È, però, una società soprannaturale, in quanto suo fine proprio è la santificazione personale dei membri nella perfezione della vita cristiana. La soprannaturalità non esclude la giuridicità, che le è data dal riconoscimento pubblico della Chiesa, con atto ufficiale degli organi competenti della S. Sede. Questi sono: per le singole diocesi gli Ordinari locali, previa autorizzazione della S. Congregazione dei Religiosi per tutti i territori di diritto comune e della S. Congregazione de Propaganda Fide per i territori di missione, per facoltà speciale ottenuta dal Sommo Pontefice Pio XI.