TERZ'ORDINE

TERZ'ORDINE. - È un'associazione di fedeli che professano di tendere alla perfezione cristiana in modo consentano alla vita secolare, con l'osservanza d'una Regola approvata dalla S. Sede, sotto la guida e secondo lo spirito di un Ordine religioso (CIC, cann. 685, 702). La Regola approvata, la relativa personalità giuridica, il vincolo giuridico di stabilità della professione preceduta dal noviziato, assimilano il T. O. agli Ordini religiosi; l'assenza di voti pubblici o privati prescritti dalla Regola e la mancanza di vita comune lo distinguono dagli altri stati di perfezione cristiana; il fine di tendere alla perfezione cristiana nel secolo lo differenzia dalle altre associazioni. Il CIC tratta del T. O. alla fine del II l., quale prima categoria delle tre specie di associazioni dei fedeli.

Storicamente il T. O. nacque nel basso medioevo dallo spontaneo raggrupparsi dei buoni secolari attorno ai religiosi. In concreto si hanno elementi affini al T. O. negli Oblati di s. Benedetto e di s. Norberto, invero poco diffusi, che compaiono agli inizi del sec. XII; verso la fine dello stesso secolo si hanno i Poveri Cattolici e gli Umiliati. Chi diede forma propria al T. O. fu s. Francesco d'Assisi. L'idea risale al 1212 ca. e il Santo la concreto attorno al 1220, compilando, aiutato dal card. Ugolino, la Regola, perduta nel suo originale ma la cui sostanza si trova nella *Lettera ai fedeli*, e passò nel *Memoriale propositi fratrum et sororum de poenitentia* (i primi 5 capp. e parte del 6° sembrano originali del 1221, da metà del 6° a tutto il 12° la sostanza è pure del 1221 con ritocchi però fino al 1228; il 13° e ultimo si compone di 15 aggiunte fino al 1247). La diffusione mirabile dei Francescani portò una proporzionalità diffusione del T. O. Papa Onorio III lo approvò, come attestato documenti papali vicini (Gregorio IX, Innocenzo IV); i Papi lo favorirono e difesero, concedendo privilegi per i benefici grandi in favore della Chiesa realizzati dal T. O. in tempi turbolenti. Niccolò IV riorganizzò il T. O. francescano con una nuova Regola in 20 capp. (bolla *Supra montem*, 19 ag. 1289). Nel sec. XIV e seguenti i terziari tendono a unirsi in vita comune sul tipo religioso, con uno o più voti religiosi, formando varie congregazioni con statuti propri. Leone X (cost. *Inter cetera*, 20 genn. 1521) per togliere ogni varietà emanava per queste comunità una Regola in 10 capp., imponendo a tutte i voti solenni e la vita

commune; si ebbe così il T. O. regolare; Pio XI (bolla Rerum conditio, 4 ott. 1927) sostituiva la Regola leonina con una in 8 capp., aggiornata al CIC e alle nuove esigenze, imponendola non solo al T. O. regolare, ma alle varie congregazioni di voti semplici sorte come terziarie e aggregativi.

Il T. O. secolare francescano segui la Regola di Niccolò IV, con alcuni commenti o ritocchi di vari Papi (Giulio II, Clemente VII, Paolo III, Innocenzo XI, ecc.) fino a Leone XIII, il quale vide nell'associazione un mezzo efficace per la rinascita cristiana e per questo fra i molti documenti in merito emanò la bolla Misericors Dei Filius (30 maggio 1883), con cui aggiornava l'antica Regola.

Anche attorno agli altri Ordini religiosi si raccoglievano i fedeli bramosi di vita migliore; si hanno cenni verso il 1220-25 dei Frati e Sorelle della Milizia di Gesù Cristo, gravitanti attorno ai Domenicani, con scopi però diversi (difesa dalle eresie); il gen. Munio da Zamora (1285) rielaborava la Regola improntandola al tipo del T. O. (v. FRATI PREDICATORI, ORDINE DII, IX). Solo più tardi la S. Sede riconobbe espressamente ai vari Ordini religiosi il diritto di aggregarsi analoghe associazioni: ai Domenicani nel 1406; agli Agostiniani nel 1409; ai Serviti nel 1424; ai Carmelitani nel 1452; ai Minimi nel 1508; ai Trinitari e Premostratensi nel 1751; ai Benedettini nel 1871. Si ha pure il T. O. dei Mercedari. Non si deve confondere il T. O. con altre più unioni, con scopi diversi, anche se siano dette T. O.

Grandissimo l'influsso del T. O. sugli individui e sulla società: numerosi i santi, i beati, gli uomini insigni in virtù e dottrina fra i chierici e laici dal suo sorgere all'età contemporanea, in Europa e in America: terziari furono e si trovano tuttora nelle più svariate opere di carità e di apostolato, erette o favorite da essi.

Solo la S. Sede può concedere il privilegio perché un Ordine religioso si aggreghi un T. O. (can. 703); concesso il privilegio, i superiori possono ascrivere le persone individuali ed erigere il T. O. in corpo non organico soltanto nelle proprie chiese; per erigere i sodalizi in corpo organico (persona collegiale) devono avere il consenso del vescovo, salvo un privilegio distinto e salvo il ricorso alla Congregazione del Concilio contro un rifiuto non ragionevole; e ciò sotto pena di nullità (can. 680 § 3, 703 § 2). Superiori competenti con autorità ordinaria, delegabile pure ad universalitatem causarum, sono il generale (per i Francescani e Carmelitani aequo jure tutti quelli delle diverse famiglie, più quello dei Terziari regolari francescani), i provinciali, i superiori locali, anche di case non formate, purché sui iuris, e gli equiparati nei luoghi di missioni e nelle provincie in formazione (non però i loro vicari, salvo che i superiori non abbiano cessato dall'ufficio o ne siano stati sospesi). Il loro potere (salvo il caso dei generali, evidentemente) per sodalizi è territoriale; per l'ammissione di terziari isolati alcuni autori vorrebbero affermare che il potere non sia circoscritto da territorio. La delegazione può riguardare l'eruzione di sodalizi in corpo organico (persona collegiale) o semplicemente in corpo inorganico, oppure l'ammissione di terziari isolati; inoltre la direzione dei sodalizi già eretti.

I sodalizi organici e inorganici devono essere eretti con sede propria in una chiesa o oratorio pubblico o almeno semipubblico, oppure in qualche altare di una chiesa o oratorio pubblico; tuttavia, in caso di necessità per mancanza (p. es., in missione) o dislocazione di chiesa si può erigere il sodalizio in luogo profano con i relativi privilegi. Il sodalizio non cessa per la cessazione (distruzione) del luogo d'eruzione; e mancando questo i terziari acquistano le indulgenze nella chiesa parrocchiale. Nelle chiese di religione possono erigersi solo sodalizi femminili. In luoghi piccoli è conveniente erigere un sodalizio solo dello stesso Ordine; ma in luoghi o città vaste spetta alla prudenza dei superiori regolari giudicare sulla distanza opportuna per l'eruzione di più sodalizi. È lecita l'eruzione di più sodalizi in una stessa chiesa per categorie diverse di persone (uomini, donne, sacerdoti, nazionalità distinte). I superiori maggiori, nel

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(da R. W. Chambers, A Fiftieth-Century Courtesy book, Londra 1914, tra pp. 51-55)

Tere'Ordine - Elenco di personalità appartenenti al T. O. fran- cescano. Codice del sec. XV - Londra, coll. Pennant, f. 15 V.
delegare per l'eruzione, pongono per la liceità in genere alcune restrizioni destinate a conservare l'armonia fra le varie famiglie dello stesso Ordine che esisteranno in luogo. Per la valida eruzione di sodalizio si esige la facoltà del primo Ordine, il consenso del vescovo (dopo il CIC; prima non era cosa certa), la presenza di almeno tre pro- fessi trattandosi di sodalizio organico, il decreto scritto (dopo il CIC) e il registro (almeno provvisorio). Il sodalizio inorganico si distingue dall'organico in quanto non può porre atti collegiali (elezione canonica di cariche) né darsi degli statuti; di più, senza consenso del vescovo, possono erigersi nelle chiese del primo Ordine. I sodalizi cessano dopo 100 anni dalla morte dell'ultimo membro (can. 102) o con atto della competente autorità ecclesiastica erettrice.

I terziari isolati devono essere eccezione; sono obbli- gati al noviziato, alla professione e alle altre prescrizioni di Regola non connesse al sodalizio. I sodalizi dei T. O. francescano e carmelitano, stante la pluralità del primo Ordine, eretti per autorità propria o delegata dei superiori d'una famiglia, restano sotto l'obbedienza di questa fa- miglia, anche se di fatto in seguito siano curati da altra famiglia, salvo il consenso dei superiori della famiglia eret- trice per il passaggio d'obbedienza. I singoli terziari, anche dei sodalizi, possono invece passare da obbedienza a obbedienza e da sodalizio a sodalizio. Chi è ascritto a un T. O. non può appartenere ad altro T. O. senza privilegio apostolico (esiste, p. es., a Bologna nei riguardi del T. O. domenicano); può tuttavia passare da un T. O. a un altro, rinnovando il noviziato (can. 705).

Per l'ammissione si esigono: a) la fede cattolica; i censurati notoriamente e i pubblici peccatori non possono validamente iscriversi (can. 693 § 1); b) un'età conve- niente (14 anni); c) l'assenza di voti pubblici, anche tem-

poranei (can. 704), venendo il fine del T. O. assorbito in tutto; però se alcuno fosse già terziario, fino ai voti usufruisce delle grazie del T. O., e venendo dimesso dopo i voti, conserva l'ascrizione al T. O. I chierici secolari possono lecitamente iscriversi a un T. O. Con l'ascrizione inizia l'anno di noviziato, necessario anche per i terziari isolati; solo al termine di esso si emette la professione; essa può ragionevolmente differirsi di qualche tempo, non per degli anni; in tal caso il noviziato si deve considerare interrotto. Si ha pure interruzione con l'uscita dal T. O. da parte dell'individuo per dichiarazione pubblica o per legittima dimissione. Le obbligazioni sono in genere non morali, ma giuridiche, in modo che la persona colpevole deve solo sottostare alle sanzioni dei superiori.

La professione, a distanza di quella religiosa, non costituisce in stato sacro, non lega per motivo di religione; esprime solo un pubblico proposito ricevuto in nome della Chiesa di vivere in una determinata forma, proposito obbligante per motivo di fedeltà. Una sanzione ipso iure inflitta determina che chi non porta l'abitino non usufruisce delle grazie e privilegi; tuttavia per questo, salvo il rigetto per disprezzo, non cessa l'ascrizione. L'abitino non può sostituirsi con medaglia senza dispensa individuale motivata (certi lavori, malattia); non si esige che si porti di notte o sulla pelle o esternamente. Consta dello scapolare di tessuto di lana, di forma rettangolare, del colore del relativo Ordine, da portarsi pendente dalle spalle sul petto e sul dorso; del cingolo (non semplice filo, ma cordicella) da portarsi attorno ai fianchi; può essere di lana, lino, canapa, cotone. Basta che si benedicano la prima volta. Nei tempi passati i terziari portavano un abitante estremo (intero o a forma di scapolare grande) nelle funzioni e anche nella vita civile; oggi (can. 703 § 3) se ne può usare nelle funzioni sacre solo con la licenza del vescovo, salve le consuetudini, i diritti acquisiti e l'uso nelle riunioni private dei terziari.

La trascuratezza degli impegni assunti con la professione non fa cessare dall'appartenenza, trattandosi di patto bilaterale che esige per lo scioglimento il consenso dell'altra parte; dice solo mancanza di fedeltà e di generosità verso Dio e potrà motivare la dimissione.

I terziari, anche novizi e isolati, godono dei privilegi concessi al relativo T. O. direttamente; per privilegio alcuni (così per il T. O. francescano: Pio X, 5 e 17 maggio 1909) godono per comunicazione dei privilegi e grazie del primo e del secondo Ordine non strettamente connessi con lo stato religioso. In genere comprendono: a) indulgenze; b) assoluzioni e benedizioni papali; c) privilegi per la Messa e il Divino Ufficio (altare privilegiato, ecc.); d) diritto (non obbligo) di intervento alle funzioni sacre con la precedenza sulla confraternite e pie unioni; e) diritto, per i sodalizi, di avere e amministrare beni, e nei sodalizi organici di eleggere gli ufficiali interni (non in cappellano), di tenere adunanze, di darsi statuti (can. 697, 697, 701, 701). Per la precedenza nelle funzioni sacre si esige l'intervento collegiale, sotto la propria Croce o stendardo (per privilegio alcune volte sotto la Croce del primo Ordine) e con l'abito (intero ed esterno) o le insegne proprie. In alcuni luoghi vige la consuetudine che con l'ascrizione al T. O. uno acquista il diritto d'essere funerato nella chiesa dove esso è eretto, senza bisogno d'elezione.

Il T. O. dipende dal vescovo: a) per l'erezione dei sodalizi organici e inorganici, escluse per questi la chiesa del primo Ordine; b) per la nomina o revoca del direttore o cappellano (escluse le chiese del primo Ordine) e salvo privilegio contrario (come è dell'Ordine francescano).

benché tutte le facoltà derivino dai superiori del primo Ordine (can. 698); c) per il controllo annuale dell'amministratione e per la raccolta d'elemosine; d) per la visita canonica fuori delle chiese del primo Ordine. Dipende invece da quest'ultimo: a) per la facoltà d'erezione; b) per la proposta (o nomina) del direttore e concessione delle facoltà; c) per la visita e la vita disciplinare interna del sodalizio (presiedere adunanze, ascrizione, dimissione, ecc.).

Il direttore ha i doveri e i diritti necessari all'ufficio (ammissione, conferenze, assoluzioni, ecc.); non ha il diritto di nominare gli ufficiali, di irritarne l'elezione, di riservarsi l'amministrazione dei beni, di esigerne versamenti, ecc.

BIBL.: V.-M. Breton, *Le Tiers Ordre franciscain*, Parigi 1934; R. Luconi, *Il T. O. regolare di S. Francesco*, Macerata 1935; G. De Longny, *A l'ombre des grands Ordres*, Parigi 1936; L. I. Fanfani, *De Tertio Ordine s. Dominici*, Commentarium iuridicum, Roma 1942; A. Peruffo, *Il T. O. franc. nel pensiero dei papi da Pio IX a Pio XII*, ivi 1944; A. Da S. Elia a Pianisi, *Manuale storico-giuridico-pratico sul T. O. franc., ivi 1947*; M. Da Coronata, *Il T. O. franc., legislazione canonica, 3a ed.,* RoVigo 1949; P. Chiminelli, *Il T. O. franc. forza viva nella Chiesa di ieri e di oggi*, Roma 1952; Pio XII, encicl. *Quinque abhinc saeculis*, 25 luglio 1952. Sisinio da Romolo.

TERZ'ORDINE REGOLARE DELLA PENITENZA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI. Fondato ad Albi il 7 giugno 1866 dal sacerdote Francesco M. Clausade per la predicazione delle missioni.

Consta di chierici e conversi, ed ha 7 case, di cui 5 in Francia e 2 nel Matto Grosso (Brasile), mentre i religiosi sono appena 58. Dalla S. Sede ebbe il decreto di lode il 22 gen. 1873. Le Costituzioni furono approvate temporaneamente il 12 giugno 1928 e definitivamente il 19 maggio 1936. La casa generalizia è ad Albi.

BIBL.: Archiv. della S. Congr. dei Relig., A. 16. Silverio Mattei