SUPERIORE RELIGIOSO. - È colui che ha la potestà legittima di comandare i membri di una società religiosa o parte di essa.
I. In diritto canonico si hanno superiori maggiori e minori. Tra i primi sono da annoverarsi: tutti i superiori supremi di istituti religiosi centralizzati, l'abate primate delle congregazioni monastiche benedettine confederate, l'abate preside delle stesse singole congregazioni benedettine (v. BENEDETTINI), i superiori provinciali e gli altri che, pur non avendo lo stesso nome, hanno di fatto gli stessi poteri ordinari; inoltre tutti i vicari di costoro quando abbiano poteri ordinari (can. 488, n. 8). Da notare che nelle religioni monastiche, nei Canonici regolari e nelle case sui iuris, sia maschili che femminili, il superiore locale, si denomina abate o priore o con qualunque altro nome, è vero superiore maggiore. Superiori minori o locali sono tutti coloro che in una religione centralizzata (v. RELIGIONE) hanno il comando di una casa. Altra distinzione canonica si deve fare tra superiori maggiori che hanno un ufficio permanente, continuativo, e quelli che solo in determinate circostanze hanno autorità. Tali sono i visitatori di molte religioni, specialmente monastiche; occorre però che abbiano poteri ordinari, non soltanto delegati, nel qual caso non vengono sotto il nome di s. r., come, p. es., non è superiore maggiore il delegato dal superiore maggiore a fare una visita canonica. Una terza distinzione va fatta tra s. r. collegiali e personali. Tra i primi sono il Capitolo generale, la Dieta ed altre assemblee che agiscano come un corpo unico con responsabilità collegiale. Tutti gli altri superiori sono personali, ossia responsabili individualmente anche se hanno un consiglio, del quale devono sentire il parere tranne che superiore e consiglio compiano atti come collegio, come avviene in alcuni casi, nei quali si ha un superiore collegiale.
II. Nelle comunità religiose si è legittimamente costituiti superiori o mediante una libera elezione, o mediante una nomina. Questo avviene soprattutto nelle religioni centralizzate - dove solo le cariche maggiori, di superiore supremo, consigliere, procuratore, e, generalmente, economo e segretario generale sono fatte per elezione, nei Capitoli generali (v. CAPITOLO) - mentre per tutte le altre cariche si ha assai frequentemente la nomina da parte dei superiori maggiori. Talvolta i Capitoli provinciali, pur essendo competenti ad eleggere il proprio superiore provinciale, devono ricevere una conferma della propria deliberazione dal governo supremo. L'elezione o la nomina dei superiori rappresenta uno dei diritti tipici delle religioni (can. 501 § 1) fin dal loro inizio; tuttavia, essendo il Romano Pontefice anche superiore supremo di tutte le religioni, egli ha il potere, per sé o per mezzo delle Congregazioni romane competenti, di imporre s. r. che, naturalmente, hanno gli stessi diritti e doveri di quelli eletti o nominati dalla religione (can. 499). Il modo, le condizioni giuridiche e le qualità richieste per essere eletti o nominati dipendono dal CIC e dalle costituzioni. Le condizioni comuni per essere superiori supremi sono esposte dal can. 504: è necessario essere figli legittimi, avere dieci anni di professione, 40 anni di età per esser superiori supremi o 30 per esser superiore maggiore; e, in generale, possedere tutte le qualità morali di prudenza e di governo necessarie per tali affari. La durata in carica di tutti i s. r. è limitata nel tempo, salvo espresso disposto contrario delle costituzioni della religione (can. 505). I superiori locali minori, poi, non possono rimanere in carica oltre un sessennio nella stessa casa, senza una previa dispensa della S. Sede (can. 505). Per le superiore di religioni femminili d'Italia (sia religioni centralizzate, sia monasteri) deve essere tenuta presente anche la istruzione della S. Congr. dei Religiosi del 9 marzo 1920 (AAS, 12 [1920], p. 365), per la quale una superiore generale o badessa locale non può essere rieletta per il terzo sessennio consecutivo, senza postulazione e conferma della S. Sede.
III. I diritti e i doveri dei s. r. sono in proporzione diretta sia dell'ambito territoriale sia delle limitazioni che il diritto canonico e le costituzioni stabiliscono, soprattutto nelle religioni centralizzate, dove la distinzione tra superiore supremo e superiore provinciale e locale è della massima importanza. Diritto e doveri fondamentale di ogni s. r. è quello di adoperarsi con tutti i mezzi di autorità, prudenza e carità perché i sudditi raggiungano la santità religiosa alla quale si sono votati, e perché la religione o provincia o casa alla quale sono preposti raggiunga i fini speciali propri dell'istituto, approvati dalla S. Sede. La potestà, anche se dominativa, per la quale i s. r. comandano è senza dubbio di natura pubblica, sia perché governano organismi di natura universale, per molti aspetti simili alle diocesi, sia perché tale potestà trae origine dalla stessa fonte pubblica suprema di ogni autorità, cioè il Romano Pontefice, che dà la giuridicità alle religioni. Nelle religioni esenti è anche un potere di giurisdizione che conferisce ai superiori maggiori delle stesse il grado di prelati e di Ordinari a norma del diritto canonico (can. 110, 198, 501 § 1); ai superiori supremi compete, quale diritto proprio generale, quello di comandare su tutte le province, regioni, case della religione e su tutti e singoli i membri della religione stessa (can. 502). Il s. r. supremo diventa pure, dal momento della sua elezione, esclusivo rappresentante della religione come tale, con potere di obbligare, agire e rispondere sia in diritto canonico che civile. Tra i principali diritti e doveri vanno ricordati: quello di ammissione e regolamentazione delle professioni (can. 572); delle destinazioni dei membri ai diversi offici, della convocazione dei Capitoli generali, visita canonica (v.), delle dispense temporanee dall'osservanza delle costituzioni meramente disciplinari, della redazione delle relazioni quinquennali e annuali (can. 510), della cura per la formazione dei novizi, ecc. Nelle religioni divise in province sono di competenza dei superiori provinciali quegli atti per i quali il diritto canonico parli di superiori maggiori, ed espressamente di superiori supremi, tranne che le costituzioni singole specificano diversamente. La potestà dei superiori locali nelle religioni centralizzate è subordinata alle costituzioni di ogni istituto, con esclusione, in generale, di autorità nelle questioni più importanti sia di governo sia amministrativo. I superiori di monasteri o case sui iuris invece sono veri Ordinari e ad essi compete quindi tutta l'autorità che il CIC attribuisce agli Ordinari (can. 198 § 1).