STATO RELIGIOSO

STATO RELIGIOSO. - Per il diritto canonico, e in senso stretto, è la situazione giuridica di quei cristiani che, desiderando vivere stabilmente una vita di perfezione cristiana, abbracciano quali mezzi particolari per conseguir la consigli evangelici, emettendo i voti pubblici di povertà, castità e obbedienza in una società approvata dalla Chiesa, ove vivono una vita comune.

In questo senso s.r. religione (v.) e rappresenta il grado massimo completo dello stato di perfezione evangelica nei suoi elementi teologici e giuridici. Teologicamente lo s.r. presuppone una consacrazione totale a Dio, per la quale l'uomo si obbliga a dedicarsi completamente al suo servizio allo scopo di tendere l'acquisto della perfezione della carità (cf. Summ. Theol., 2a-2a, q. 184, a. 1), adempiendo non solo il mandamento del Signore, ma anche i suoi consigli di povertà, castità e obbedienza (Mt. 29, 21; 19, 14; 8, 20; Lc. 9, 58). Tale atto riassume in un'unica offerta tutta la vita di un uomo, orientandone a Dio ed alla sua gloria tutte le opere successive, in una forma diversa da quella dei semplici cristiani. La vita, infatti, di colui che si è offerto irrevocabilmente a Dio acquista in tutte le sue manifestazioni un carattere l'attico, cioè di culto, in forza della virtù di religione, per la quale uno si è obbligato a vivere tale consacrazione totale (cf. A. Gemelli, Le associazioni dei laici consacrati a Dio nel mondo [pro manuscrito], Assisi 1939, n. 6). Giuridicamente la consacrazione totale di sé si servizio di Dio non deve essere un atto passeggero di fervore interiore, ma deve tradursi in una obbligazione costante, assunta mediante un vincolo morale riconosciuto dalla Chiesa. Altra esigenza giuridica fondamentale è, oggi, l'appartenere ad una società approvata dalla Chiesa, perché solo la professione sociale della vita di perfezione è ammessa e riconosciuta come tale, non essendo commesso nessun carattere giuridico alla forma di vita religiosa pienamente individuale.

Sugli elementi teologici e giuridici essenziali dello Stato completo di perfezione evangelica, la legislazione e la giurisprudenza della S. Sede hanno creato una vera spirale di vita di perfezione che comprende vari gradi o stati, a seconda che l'uno o l'altro degli elementi giuridici sono più o meno determinati. Di essa fanno parte le associazioni diocesane di sacerdoti detti Oblati (v.), Istituti secolari (v.), le Società viventi in comune senza voti, le congregazioni religiose e gli Ordini religiosi. Queste due ultime forme costituiscono il vero stato canonico pubblico religioso, con tutti gli elementi giuridici contemplati dal CIC quali i voti pubblici, la professione pubblica, la vita comune, ecc.

Storicamente la teologia e l'ascetica, sottolineando i vari aspetti dello stato di perfezione, hanno agevolato il nascere e il concretizzarsi delle diverse forme accennate. Così nei primi secoli la professione di vita religiosa fu sentita principalmente come consacrazione totale a Dio, al quale molti fedeli facevano oblazione di tutti se stessi, divenendo servì di Dio, sacri a Dio. Consacrazione, senza dubbio, di volontà, ma approvata o almeno ANACORETA (v.), gli asceti (v. ASCESI), e soprattutto riconosciuta con la consacrazione virginnum.

Senza dimenticare il profondo aspetto di consacrazione, i secoli posteriori al vi arricchirono la teologia dello s. r. del concetto di stato di professione pubblica completa della perfezione evangelica. Coloro che volevano essere religiosi dovevano obbligarsi alla perfezione mediante una dedizione stabile ad un superiore di monastero o di casa religiosa, ove dovevano vivere una vita comune, in povertà, castità ed obbedienza. monachismo (v.), durante il quale lo s. r. è spesso paragonato ad un secondo battesimo e ad una scuola di servizio divino. Nei secc. XIII-XX lo s. r. è sentito maggiormente come perfetta imitazione di Gesù Cristo non solo nella sua vita di consacrazione intera al Padre, nell'obbedienza totale alla sua volontà, di precetto e di consiglio, ma anche nella sua vita dedita tutta all'apostolato del buon esempio e della predicazione. È il tempo dei Canonici Regolari e degli Ordini Mendicanti. E fu ancora il bisogno di un sempre maggiore apostolato in mezzo al mondo che, unitamente all'evoluzione dei diritti personali dell'uomo, sempre più tutelato dalle leggi nell'esercizio delle sue attività, fece dapprima nascere e poi moltiplicarsi le congregazioni a voti semplici, specialmente femminili (v. CONGREGAZIONE MARIANA). Infine gli Istituti secolari, approvati con la cost. apost. Provvida Mater Ecclesia del 2 febbr. 1947, resero compatibile la vita religiosa come stato di perfezione evangelica completo con tutte le professioni esercitate dall'uomo nel mondo.

Per i doveri dello s. r.: V. RELIGIONE.

Bibl.: S. Goyenèche, Adnotat. ad Const. ap. "Provida Mater Ecclesia", in Apollinaris, 20 (1947), pp. 5-37; S. Canals, De institutis saecularibus, in Monitor ecc., 74 (1949), pp. 150-63; R. Garrigu, Accomodata renovatio statuum perfectionis in elemen. theol. et ascet. quibus professio consiliorum inititur, in Acta..., Congressus..., de statibus perfectionis, Roma 1950, p. 150 sgg.; R. Carpentier, Fondements ascétio-theologiques de la profession des conseils evangeliques, ibid., p. 161 sgg.; A. Gutierrez, Doctrina Generalis theol. et iurid. de statu perfectionis Evangelicae, in De Instit. Saecular., ivi 1951, p. 253 sgg. Giulio Mandelli