STATUTI E COSTITUZIONI

STATUTI e COSTITUZIONI. - I due termini non sono per lo più ritenuti come equivalenti, sebbene le note particolari distintive dell'uno e dell'altro, in modo particolare se si considerano nel significato più moderno, siano puramente esterne. Il primo deriva da statuere e servì originariamente a indicare qualsiasi espressione della volontà imperante nel regolamento di qualche aspetto della vita sociale, così che il suo significato venne quasi a coincidere con quello di legge. Tuttavia col tempo prese un senso più ristretto, essendo stato riferito a quelle leggi particolari, con le quali si governano gli enti autonomi, nati e vissuti entro l'orbita dello Stato o dell'Impero. Il regime comunale si appoggiò su di essi. La loro origine è dovuta alla convergenza di norme consuetudinarie e di un complesso di disposizioni accolte con giuramento dai magistrati del Comune, la cui fonte non era un atto autoritativo d'una volontà sovrana. In questo significato gli s. non sono

altro che il corpo unitario delle leggi municipali, col quale il Comune si è retto come ente autonomo.

I. S. E. C. COME LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO. — In tempi più recenti il termine ha ricevuto una nuova inflessione, essendo stato adoperato a significare la legge fondamentale dello Stato, in modo da avvicinarsi e quasi confondersi con quello di c. Le differenze, infatti, tra s. e c. sono quanto mai leggere. Mentre lo s. sarebbe una carta concessa dal sovrano, nell'esercizio della sua autorità senza consultazione popolare, la c. consisterebbe in quella fondamentale legge scritta, che regola gli aspetti principali della vita dello Stato, come espressione della volontà del popolo.

Se ben si osserva, le accennate differenze sono soltanto esterne. La prima riguarda l'origine, ma si può osservare che in ultima analisi così lo s. come la c. hanno la loro fonte nel potere sovrano, che rispetto al primo si esprime mediante il monarca e alla seconda mediante la volontà popolare. La seconda differenza, che si riferisce alla forma scritta, ha poco valore, perché ancora oggi esistono le consuetudinarie, com'è in gran parte quella inglese; la terza poi solleva a nota distintiva un fatto storico, ossia che le c. moderne, quasi tutte note dopo quella francese del 1791, si sono appoggiate sul concetto di sovranità popolare. Ma tale concetto non è essenziale a quello di c. Tanto è vero che la comune dottrina include lo s. tra le c. come specie nel genere. Per adattarsi, tuttavia, alla terminologia corrente, si può ritenere che lo s. sia una c. concessa o una carta data al popolo dal sovrano, come, ad es., furono nel 1848 quella di Pio IX per gli Stati Pontifici del 14 marzo, di Ferdinando II per Napoli e Sicilia del 10 febbraio, di Carlo Alberto per gli Stati Sardi del 4 marzo e di Leopoldo II di Toscana del 14 marzo.

Per c. oggi s'intende quel complesso di norme scritte o consuetudinarie, con le quali viene stabilita la struttura dello Stato e la forma del regime, in modo che ne restino fissati i suoi lineamenti principali. Generalmente tali norme si riferiscono al potere e ai suoi organi, alla loro mutua relazione e collaborazione, ai limiti delle sue facoltà e così via. Si potrebbe pensare che l'origine delle c. sia piuttosto recente, facendone risalire la comparsa al sec. XVIII. In questo secolo, infatti, il moto d'indipendenza dal dominio coloniale inglese portò i singoli Stati dell'America del nord a proclamare la propria autonomia e a darsi un'organizzazione nuova, consegnata in alcune dichiarazioni di diritti o carte costituzionali, quali furono quelle della Virginia, Pennsylvania e Maryland del 1776, alle quali poi succedette quella federale. Poco dopo la Rivoluzione Francese condensa la sua ideologia sociale nella ben nota dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, che poi trovarono accoglimento nelle c. del 1791 e del 1793.

Non bisogna però lasciarsi trarre in inganno dalla contingenza puramente storica della diffusione ottenuta dal sistema delle c. scritte in quel tempo. Lo Stato non può esistere senza una legge fondamentale e, quindi, si pone sempre sul piano della storia con una propria c., che per il fatto di non essere scritta non perde la propria natura. L'Inghilterra, si è sopra notato, ha una c. in prevalenza consuetudinaria e non scritta. Del resto, non mancano nel periodo anteriore esempi di c. scritte, sebbene non presentino la forma sistematica dopo raggiunta. La Magna charta di Enrico I d'Inghilterra del 1215 nei suoi 68 articoli contiene molte indicazioni, che si riferiscono alla struttura dello Stato, ai limiti del potere regio e alle sue relazioni con il ceto nobiliare. Lo stesso si dica del Bill of rights del 1688. Nel medioevo poi non sono rari i patti stipulati tra il sovrano e i ceti nobili, che vanno oltre la natura del contratto privato.

Le c. sogliono dalla comune dottrina distinguersi, assumendo come criterio la forma esterna, in scritte e non scritte o consuetudinaria e, riferendosi al modo d'origine, in concesse (octroyées) per iniziativa del sovrano, quali furono lo Statuto albertino e la c. di

Pio IX, e in c. elaborate dai parlamenti o da speciali assemblee dette costituenti, considerati come rappresentanti della volontà popolare, come quelle degli Stati americani e tutte le moderne dei popoli civili, fondate sopra una concezione democratica della vita sociale. Si dicono poi flessibili quelle che si possono modificare col processo ordinario di formazione della legge; rigide quelle per la cui mutazione si richiedono speciali condizioni o un numero qualificato di suffragi. L'essere una c. rigida non significa, pertanto, che nessun cambiamento possa essere introdotto nelle sue disposizioni, ma soltanto che tale mutamento è reso più difficile da alcune norme incluse nel suo stesso testo. Una c. non può essere rigida nel pieno senso, senza correre il pericolo di essere superata dall'evoluzione costante della realtà sociale, della quale deve interpretare le esigenze. Tuttavia è opportuno che essa abbia una tale qualificata, particolare mente nel tempo moderno, in cui la sua formulazione dipende in gran parte dai movimenti politici.

II. FORMA DELLE C. MODERNE. — Le c. moderne sogliono essere composte di due parti. Nella prima, detta dogmatica, vengono espressi i diritti dei cittadini, delle persone morali e delle varie istituzioni viventi entro lo Stato, per i quali, oltre al riconoscimento legale, si stabiliscono le dovute tutelae in ordine ai poteri dell'autorità politica. L'enumerazione di tali diritti varia da c. a c., sebbene nella maggioranza segnano uno schema quasi comune, più o meno derivato dalle cosiddette libertà civiche, a suo tempo proclamate dalla Rivoluzione Francese. Le più recenti, come l'italiana (v. ITALIA, REPUBBLICA) e la francese (v. FRANCIA) ne hanno ampliato il quadro, introducendovi il riconoscimento e la tutela dei diritti chiamati sociali. Parecchi testi costituzionali, come quello italiano, abbondano di enunziati generici e programmatici, che non hanno carattere di legge, ma o riflettono particolari concenzioni politiche o servono di orientamento per i poteri pubblici.

Nella seconda, detta organica, sono comprese le norme che riguardano la struttura dello Stato, la forma del regime, la divisione dei poteri e gli organi rispettivi con la relativa sfera di competenza, le camere rappresentative e l'organizzazione del suffragio, i poteri del capo dello Stato e la composizione del governo. Maggiore varietà si riscontra in questa parte, la quale dipende dalle tendenze politiche dominanti al momento della formulazione del testo costituzionale.

III. FONDAMENTO GIURIDICO DELLE C

Circa il fondamento giuridico delle c. le opinioni sono diversissime, riflettendosi sulla soluzione della questione la varietà delle ideologie sul diritto e sulla sua fonte. Per una retta impostazione del problema occorre distinguere in ogni c. due parti: una sostanziale, che si compone di quei principi rimanenti alla vita sociale, o gruppo di norme costituzionali implicite in ogni formazione politica, per il fatto stesso della sua esistenza come istituzione naturale; una accidentale, che dipende dalla libera scelta dell'uomo, nell'organizzazione positiva dello Stato e viene in pratica a coincidere con quella sopra denominata organica. Il fondamento giuridico della prima è lo stesso ordine naturale di giustizia e le esigenze obiettive e universali della vita sociale, che si traducono in norme di valore autonomo, rese positive dal testo delle c. come principi assunti da un ordinamento preesistente. La validità della seconda dipende dall'espressione della volontà del legittimo potere esistente in ogni Stato, o diffuso ancora in tutto il popolo, organicamente concepito, o già raccolto in un soggetto determinato. Nell'una e nell'altra supposizione agisce il potere sovrano originario e immanente allo Stato; né occorre in alcun modo ricorrere al motivo del contratto o del patto, che non si dimostra fittizio soltanto nel caso in cui la c. sia effetto di un compromesso politico-giuridico tra l'autorità e il popolo.

IV. C. E POTERE COSTITUENTE. — L'argomento appena toccato ha un'intima connessione con la questione rela-

tiva al potere costituente, alla quale conviene fare un accenno, per chiarirne la natura, il fondamento giuridico, le mansioni e i limiti. Il potere costituente non è un potere di fatto, come da molti viene configurato, ma rientra nel numero delle facoltà morali originariamente possedute dall'organismo politico, ossia è un diritto fondamentale dello Stato, la cui nota specifica è data dalla funzione, che è chiamato a esplicare, la formazione della c. o la sua riforma. Esso è, quindi, un potere essenzialmente legislativo, che si distingue da quello ordinario, in quanto, mentre questo è un potere costituito, la cui funzione si esplica nella formazione della legge ordinaria, conformandosi alle norme statutarie già esistenti, l'altro è costituente e opera in modo autonomo, in un tempo in cui il primo rimane sospeso. Non è tuttavia necessario concepirli come due poteri distinti, potendosi molto bene considerare come due funzioni dell'unico e indiviso potere legislativo, inerente alla sovranità dello Stato, e con ciò rimane risolta in modo negativo la questione, se il potere costituente assommi in sé tutti gli altri poteri dello Stato, l'esecutivo e il giudiziario. Altra sua nota distinta è la temporaneità: esplicata la sua funzione rientra allo stato potenziale, per risorgere in caso di necessità.

Erroneamente è stato definito un potere essenzialmente rivoluzionario. Non è certamente tale nell'ipotesi di una riforma costituzionale operata secondo le norme previste dalla c. esistente, né in quella di una società di nuova formazione, rispetto alla quale la legittimità della sua opera si appoggia sopra il diritto originario dell'organismo politico di darsi una struttura positiva, stabilendo le leggi fondamentali per il regolare svolgimento della vita sociale. Potrebbe apparire tale e perciò stesso essere considerato come un potere di fatto, nella supposizione che la sua insorgenza sia dovuta a un moto, che rovescia un ordinamento esistente per crearne uno nuovo, nel quale caso, secondo un'opinione assai diffusa, la legalità dei suoi atti si otterrebbe mediante un riflesso retroattivo della legge dal medesimo approvato. A parte la difficoltà insolubile di far derivare il diritto da un puro fatto, contro questa soluzione è da rilevare come lo Stato in tempo di rivoluzione non si esclusa, ma continua ad esistere con tutti i suoi poteri originari. Se, pertanto, la rivoluzione è giusta, la legittimità del potere costituente deriva dal ritorno della sovranità nel suo soggetto primitivo, il popolo, che, secondo il Bellarmino, il Lessio e il Suárez, la conserva in radice e ne può far uso, quando il titolare legittimo è venuto meno. Se la rivoluzione fosse, invece, ingiusta, il potere costituente e tutti i suoi atti rimarrebbero illegali, mancando ad essi l'appoggio del diritto. Tuttavia la c. da esso promulgata e imposta, quando il nuovo ordinamento si fosse vittoriosamente affermato, acquista un valore giuridico, in virtù della norma fondamentale della vita sociale, la quale richiede la conservazione dell'ordine, la stabilità delle relazioni e la certezza del diritto. In questo caso non è il fatto a trasformarsi in diritto, ma una superiore esigenza di vita che comunica giuridicità alle norme stabilite.

È superfluo poi avvertire che il potere costituente, come qualsiasi altro potere dello Stato, è limitato nelle sue facoltà, non solo dalla sua funzione specifica, ma anche da tutti i limiti intrinseci, che condizionano in modo imperativo l'esercizio della sovranità, della quale è una funzione straordinaria. Nella determinazione delle norme costituzionali è tenuto soprattutto a rispettare la costituzione sostanziale sopra ricordata e ad accogliere i principi in modo integrale, adattandoli alle condizioni concrete della vita sociale, senza tuttavia violarli o disconoscersi; altrimenti la c., o in tutto o in parte, non potrà avere valore di legge direttiva e imperativa per la collettività.

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