REPUBBLICA. - La res publica in origine, ed in modo generico, è intesa come il complesso degli interessi e delle attività o funzioni della comunità cittadina; passò poi a significare una particolare forma storica di governo (Tacito); sarà contrapposta ad altro tipo di ordinamento (il principato: Machiavelli) ovvero considerata come equivalente di Stato (Bodin). Come res publica si designò, per qualche tempo, persino la comunità cristiana. Modernamente si precisa secondo nuovi orientamenti, ispirati dalla Rivoluzione Francese, con distacco più o meno pro-
fondo da antichi ordinamenti, pur designati come r. (Atene, Sparta, Roma, Firenze, Venezia, ecc.). Di solito, dal punto di vista giuridico-politico, la r. monarchia (v.), e se ne distinguono vari tipi, sotto vari riguardi: unitaria, regionale, federale; parlamentare, presidenziale, mista; a democrazia diretta o a democrazia rappresentativa; popolare, progressiva, ecc.
Attualmente (1950) si hanno r. in: Albania (Costituzione del 1946, art. 2); Andorra (1866, art. 2 sgg.); Argentina (1949, art. 1); Austria (1920, art. 2; non c'è ancora una nuova costituzione dopo la sua restaurazione); Bolivia (1945, art. 1); Brasile (1946, art. 1); Cile (1925, art. 1); Cina (1947, art. 1; la Cina comunista non ha ancora una propria costituzione); Colombia (1886, art. 1); Corea del Sud (1948, art. 1; la Corea del Nord non ha ancora una propria costituzione); Costarica (1871, art. 1); Cuba (1940, art. 1); R. Domenicana (1942, art. 2); Equador (1946, art. 2); Filippine (1925, art. 1); Finlandia (1919, art. 1); Francia (1946, art. 1); Germania (occidentale, 20 maggio 1949: «R. federale tedesca»; e orientale, 19 marzo 1949: «R. democratica tedesca»); Guatemala (1945, art. 1); Haiti (1946, art. 1); Honduras (1936, art. 86); India (1949); Indonesia (Costituzione provvisoria, 1949, art. 1); Irlanda (1937, art. 5; Atto del 1948); Islanda (1944, art. 1); Israele (progetto 1948); Italia (1948, art. 1); Jugoslavia (1946, art. 1); Libano (1926, art. 4); Liberia (1947, art. 1); Messico (1917, art. 40); Mongolia (1940, art. 1); Nicaragua (1948, art. 5); Panama (1946, art. 1); Paraguay (1940, art. 1); Perù (1933, art. 1); Polonia (1947, art. 1); Portogallo (R. corporativa, 1933, art. 5); Romania (1948, art. 1); S. Marino (1926, art. 1); S. Salvador (1886-1945, art. 4); Siria (1930, art. 3); Svizzera (1874, art. 1); Stati Uniti del Nord America (1787); Turchia (1945, art. 1); Ucraina (1937, art. 1); Unione R. socialista sovietiche (1936, art. 1); Ungheria (1949, art. 1); Uruguay (1934, art. 72); Venezuela (1936-47).
In Italia il passaggio dalla monarchia alla r. è avvenuto in modo legalitario, con originalità di disposizioni.
Sceva la fiducia politica verso la Corona, causa le vicende del ventennio fascista e della guerra a fianco, ed in subordine di fatto, della Germania nazista, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la proclamazione di Umberto II, il 2 giugno 1946 si svolse un apposito «referendum istituzionale» (v. REFERENDUM). Secondo la relazione ministeriale al progetto del d. l. lgt. 16 marzo 1946 n. 98 (che si ricollege al d. l. lgt. 25 giugno 1944 n. 151), accettato il concetto di far concorrere alla soluzione della questione istituzionale un procedimento di democrazia diretta (anziché lasciar arbitra nella materia l'Assemblea costituente), si era discusso a lungo sul momento e sulle modalità dell'intervento diretto del popolo. Fu infine accolta la soluzione di abbinamento con la votazione per la Costituente per eliminare il disagio di ulteriori dibattiti ed interferenze pericolose. Ed infatti, il mutamento della forma di governo è avvenuta senza soluzione di continuità giuridica formale.
Il 18 giugno 1946, andando contro alla interpretazione giuridicamente più rigorosa del procuratore generale, la Corte di Cassazione decideva che per «maggioranza degli elettori votanti» (di cui all'art. 2 del d. l. lgt. cit., n. 98) dovesse intendersi la «maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi» (escludendo così dal calcolo i voti nulli, assommanti a 1.498.156) e dava atto che i «voti validi complessivi» erano stati a favore della r. 12.717.923 ed a favore della monarchia 10.719.284. Nasceva in tal modo la r., alla quale l'Assemblea costituente dava precisazione di contenuto giuridico con la nuova Carta entrata in vigore il 1° genn. 1948.
La R. italiana si può qualificare come: 1) nazionale, nel senso che il popolo che la costituisce appartiene ad una sola nazionalità tranne piccole minoranze i cui membri sono cittadini alla pari degli altri, sia pure col godimento, entro certi limiti, di particolari diritti a tutela di loro caratteristiche in specie linguistiche (art. 6); 2) unitaria, ma con autonomie regionali (v. REGIONI); 3) costituzionale, nel senso specifico e convenzionale di uno Stato che poggia
tutto il suo ordinamento su una base giuridica. Vale a dire tutti gli organi statali, compresi i supremi per la loro struttura e per il loro funzionamento, sono sottoposti alla legge costituzionale («sub lege rex» e non «sub rege lex»), con conseguente, da una parte, «divisione» e «razionalizzazione» dei «poteri», e dall'altra, tutela della libertà dei cittadini e responsabilità giuridica verso di essi dello stesso Stato (art. 28); 4) democratica, in quanto il popolo partecipa di diritto alla vita politica della nazione, e ne è quindi non solo elemento costitutivo, ma anche elemento giuridicamente attivo, anzi, ancor più, il titolare stesso della «sovranità», che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1), e cioè: 1) direttamente con l'istituto del «referendum», e 2) indirettamente con l'elezione dei componenti degli organi politico-legislativi: Camera dei deputati e Senato (v. DEMOCRAZIA). Pertanto la R. italiana è una combinazione di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa. Va precisato che l'esercizio della sovranità non spetta in concreto a tutto il popolo, ma soltanto a quei cittadini che compongono il «corpo elettorale», che godono cioè del diritto elettorale attivo e che coincidono, in regime di suffragio universale (come è in generale quello degli Stati contemporanei), con tutti coloro che hanno il pieno e libero esercizio dei loro diritti (ventunenni; in qualche ordinamento anche diciottenni). È quindi principio democratico quello della eguaglianza giuridica di tutti i cittadini (art. 3), sicché il governo democratico non è governo di caste o corpi chiusi, ma governo aperto alla libera circolazione politica di tutte le classi e categorie e dei singoli in seno ad esse. È anche principio proprio della democrazia (in stretta connessione con quello dell'eguaglianza) quello della valutazione quantitativa, e cioè delle deliberazioni adottate, negli organi collegiali (come, p. es., le camere), a maggioranza di voti (maior pars, in contrapposto al principio della mellor sive sanior pars, che può essere variamente aristocratico a seconda della determinazione della parte prevalente). Il calcolo della maggioranza può per altro variare a seconda che sia relativa, assoluta (metà più uno) o variamente qualificata (p. es., due terzi dei votanti o dei componenti il collegio), e salvo anche l'adozione, in numerosi paesi (compresa l'Italia), di vari sistemi di rappresentanza proporzionale o delle minoranze nelle elezioni; 5) parlamentare, nel senso che il governo formalmente nominato dal presidente della r., deve avere la fiducia delle camere (art. 92, 94). In tal modo il parlamento dando, negando o revocando la fiducia condiziona l'attività del governo stesso, e contribuisce a determinare e comunque continuamente controlla l'indirizzo politico governativo (anche attraverso la cosiddetta funzione ispettiva, con interrogazioni, interpellanze, mozioni, inchieste). Col sistema del governo parlamentare, tradizionale in Italia dal 1848 e che è anche molto diffuso negli Stati contemporanei, si è voluto evitare l'altro tipo di governo presidenziale, sia nella forma fascista in cui il capo del governo aveva una posizione di netta preminenza in confronto agli altri organi costituzionali, determinando l'indirizzo politico nazionale con responsabilità esclusiva verso il monarca, sia nella forma degli Stati Uniti d'America, in cui il capo dello Stato è anche capo del governo ed i ministri sono responsabili soltanto verso di lui. Si è però voluto evitare anche l'altro estremo del cosiddetto «governo d'assemblea», in cui un'unica assemblea parlamentare esercita anche la funzione governativa, ciò che facilmente conduce ad una tirannide e toglie o almeno sminuisce quei presidi di libertà, che sono dati dalla organizzazione distinta degli organi del potere governativo da quelli del potere legislativo; 6) a pluralità di partiti politici, rimanendo così differenziata dai sistemi a partito unico, come in passato nei regimi nazista e fascista e tuttora nella Russia, ma in senso nettamente contrastante a quello tradizionale nelle democrazie anglosassoni e latine (occidentali). E differenziata anche dalle cosiddette «democrazie popolari», nelle quali (come in Polonia, Cecoslovacchia, ecc.), se pur sono ammessi più partiti, lo sono soltanto se essi rimangono nell'ambito dell'ideologia socialista imperante, mentre l'opposizione all'ordinamento vigente nonché ammessa, come negli
altri paesi, è considerata piuttosto un reato. Sicché tali r. democratiche « popolari » si accostano essenzialmente al tipo russo; 7) sociale e solidarietà, « fondata sul lavoro » (art. 1), in senso convenzionale, e cioè di Stato che pone tra i suoi fini, oltre quelli della sua organizzazione e difesa e della tutela dei diritti individuali, anche quelli della tutela delle « formazioni sociali » intermedie tra Stato e cittadini (famiglie, sindacati professionali, enti vari) e della promozione dell'intempimento di doveri di « solidarietà economica e sociale », oltre che politica (artt. 2, 29 sgg., 35 sgg.), tra tutte le classi. In quest'ultimo senso si può parlare appunto di Stato solidarietà, in contrapposto da una parte allo Stato liberale (in economia) e dall'altra allo Stato classista di tipo russo, in cui v'è il monopolio politico-economico accentrato in una sola classe (Costituzione del 1936, artt. 1, 3). L'enunciazione poi che la R. è « fondata sul lavoro » (art. 1) vuol dare, con una certa enfasi, rilievo politico al lavoro quale fondamento della vita collettiva, inteso il lavoro in senso lato di ogni attività e funzione che « concorra al progresso materiale e spirituale della società » (art. 4), con particolare tutela costituzionale di esso, specie per alcune categorie di lavoratori (art. 35 sgg.). Si vuole adottare così non una democrazia puramente formale (con la mera garanzia astratta dei diritti), ma anche sostanziale, tendente cioè ad assicurare una vita sociale che soddisfi, per quanto possibile, i bisogni e le legittime aspirazioni dei cittadini nel rispetto dei diritti naturali dell'umana personalità. Secondo l'autorevole interpretazione del presidente della R., Luigi Einaudi, la Costituzione « afferma due principi solenni: conservare nella struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che è garanzia della libertà della persona umana contro l'onnipotenza dello Stato e la prepotenza privata, e garantire a tutti, qualunque siano i casi della nascita, la maggiore uguaglianza possibile nei punti di partenza » (messaggio alle Camere del 12 maggio 1948).
A somiglianza di altre carte repubblicane (p. es., quella francese, art. 87), con disposizione politicamente discutibile (date le imprevedibili vicende storiche), ma giuridicamente ineccepibile (data la sovrana autoformazione dell'ordinamento statuale), è fissata la norma secondo la quale « la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale » (art. 139). Tuttavia non può aprioristicamente escludersi una revisione legale straordinaria, procedendo all'abrogazione, in un primo tempo, dell'art. 139 e alla indizione, in un secondo tempo, di un nuovo « referendum », come fu previsto anche durante il dibattito sull'argomento alla Costituente (cf. la dichiarazione dell'on. Gronchi, in Resoconti dell'Assemblea costituente, p. 2721). Se la norma si dovesse intendere nel senso più rigoroso di una immutabilità assoluta, ne dovrebbe seguire come conseguenza la illegalità di qualsiasi organizzazione di parte monarchica, ciò che è invece in contrasto con le norme vigenti. Infatti la legge 3 dic. 1947 n. 1546 persegue penalmente « chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione dell'istituto monarchico ovvero ne agevola la costituzione », ma soltanto quando si adottino all'uopo « mezzi violenti ». In realtà organizzazioni monarchiche si sono costituite ed operano anche, per così dire, ufficialmente, presentando fra l'altro propri candidati alle elezioni politiche ed avendo propri rappresentanti in Parlamento. Questo conferma la legalità, per sé, dei movimenti monarchici e la conseguente liceità e possibilità (almeno teorica) di una legale restaurazione della monarchia.