REGIONI

REGIONI. - La nuova Carta costituzionale italiana proclama che la Repubblica è «una e indivisibile», ma «riconosce e promuove le autonomie lo

cali» e tra esse le regionali (art. 115 sgg.). Lo "Stato regionale" si pone pertanto in un piano intermedio tra lo Stato federale e lo Stato a semplice decentramento amministrativo, essendo riconosciute le r. come enti autonomi e con proprie funzioni.

Le r. hanno indubbiamente rilevanza costituzionale perché previste, disciplinate e garantite dalla Costituzione e anche con possibilità d'azione avanti la Corte costituzionale (art. 134) e perché fornite di alcune attribuzioni parziali relative allo stesso ordinamento costituzionale dello Stato (come la parteci-pazione all'elezione del presidente della Repubblica, art. 83, oltre l'iniziativa legislativa, art. 121).

Fonti normative regionali sono: 1) *Statuti*. Ogni r. si dà il proprio statuto (deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti), approvato con legge della Repubblica; statuti e speciali previsti per alcune r. (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e, in futuro, Friuli-Venezia Giulia) sono adottati con leggi costituzionali (non sono quindi manifestazioni di autonomia, ma atti giuridicamente propri dello Stato; statuti cioè «dati» alle r., e non «posti» dalle stesse, come invece gli altri menzionati per primi). 2) *Leggi regionali*. In ordine al proprio ordinamento ed alle circoscrizioni comunali in esse ricomprese, e particolarmente su: polizia locale urbana e rurale; fiera e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato ed altre materie indicate da leggi costituzionali. Più ampia è l'autonomia delle r. a statuto speciale. 3) *Decreti-legge e decreti-legislativi regionali* (che sembrano implicitamente previsti dall'art. 134, ma la cui legittimità è controversa). 4) *Regolamenti regionali* in analogia a quelli generali dello Stato; essi possono tra l'altro riguardare l'esecuzione, oltre che delle leggi regionali, anche di quelle nazionali. Se queste la demandino alla r. con apposite disposizioni.

Le r., previste dalla costituzione, sono 19: Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Le r. hanno, con un demanio e patrimonio proprio, anche un'autonomia finanziaria, determinata da leggi della Repubblica, che la «coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni». Non possono però istituire dazi d'importazione o esportazione o transito tra di loro; adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose; limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in quanto pure parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Sono organi della r.: 1) il Consiglio regionale, eletto secondo il sistema fissato con legge dello Stato ed avente una speciale tutela penale (cf. art. 283 Cod. pen. nella nuova redazione fissata con legge del 1947). 2) La Giunta eletta dal Consiglio nel suo seno; essa è l'organo esecutivo della r. 3) Il presidente della Giunta, nominato anch'esso dal Consiglio, rappresenta la r. promulga leggi e regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative, delegata dallo Stato alle r., conformandosi alle istruzioni del governo centrale.

Nella r. sono anche costituiti (con emananda legge dello Stato) organi di giustizia amministrativa di primo grado (con eventuali sezioni distaccate in località diverse del capoluogo), in sostituzione delle attuali Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

Il Presidente della r. siciliana partecipa al Consiglio dei ministri, nelle materie che interessano la r., con voto deliberativo (con voto soltanto consultivo i Presidenti della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige). L'autonomia più vasta è quella siciliana. Il relativo

statuto (che ha presentato sin dall'origine ed anche in seguito, per qualche riguardo, delicati problemi di legittimità costituzionale) è stato elaborato ed approvato dalla Consulta (provvisoria) locale, sottoposto successivamente all'esame della Consulta nazionale, emanato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 ed è entrato infine a «far parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi ed agli effetti dell'art. 116 della Costituzione» (legge cost. 26 febbr. 1948 n. 2); vale per la Sicilia, con le Isole Eolie, Pelagie, Ustica e Pantelleria. Sono organi della r. siciliana l'Assemblea (che corrisponde al «Consiglio» delle altre), il Presidente e la Giunta, che sono eletti nell'Assemblea e che unitamente formano il governo della r. Oltre che una più vasta autonomia legislativa la Sicilia ha speciali organi giurisdizionali ed amministrativi (Consiglio di giustizia amministrativa per l'esercizio delle funzioni consultive e giurisdizionali proprie delle sezioni del Consiglio di Stato. Sezione di controllo e sezione giurisdizionale della Corte dei conti; Alta corte costituzionale).

La Consulta nazionale aveva proposto al governo di estendere alla Sardegna lo Statuto siciliano, ma la Consulta sarda (provvisoria), invitata dal governo nazionale a formulare un proprio progetto, lo discusse e rielaborò nella competente sede costituente e lo adottò con legge costituzionale 26 febbr. 1948, n. 3.

La Val d'Aosta ha avuto un suo ordinamento amministrativo con un decreto legislativo del 1945; ad esso ed alle successive integrazioni si ispira con alcuni sviluppi lo Statuto adottato con legge costituzionale 26 febbr. 1948 n. 4. Il territorio della Valle è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. La lingua francese è parificata all'italiana; gli atti ufficiali possono essere redatti nell'una o nell'altra, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che sono redatti nella lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle funzionari originari del luogo o che conoscono la lingua francese. Il presidente della Giunta provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, per delega o secondo le disposizioni del governo della Repubblica, verso il quale è responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. Nel capoluogo è costituita una commissione di coordinamento, composta da un rappresentante del Ministero dell'interno, che ha preside, un rappresentante del Ministero delle finanze e un altro della Valle, per esercitare il controllo dei legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali e promuovere l'eventuale riesame degli atti stessi. La Giunta giurisdizionale amministrativa esercita le attribuzioni di competenza delle analoghe giunte provinciali, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario.

La disciplina dell'autonomia del Trentino-Alto Adige ha avuto la sua formulazione, tenendo conto dell'intesa politica De Gasperi-Gruber (Parigi, sett. 1946) rivolta a porre su basi di soddisfazione reciproca, salva la sovranità dell'Italia, le relazioni dei popoli italiani e tecniche. Presidente e vice-presidente del Consiglio regionale devono essere rispettivamente in italiano e un tecnicato nel primo biennio e l'inverso nel secondo; la composizione della Giunta deve adeguarsi alla composizione dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio. Fermo il principio che la lingua ufficiale è l'italiana, l'uso di quella tedesca nella vita pubblica (in conformità anche dell'art. 6 della Costituzione, che prevede la tutela delle minoranze linguistiche) è legalmente garantito; la r. è a sua volta tenuta a garantire l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località dove esso è parlato.

BIBL.: V. i commenti della Costituzione (in specie la monografia di G. Miele nel vol. II del Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze 1950, con bibl. (altra bibl. in F. Pergolesi, Diritto costituzionale, 7ª ed., Bologna 1949); L. Sturzo, L. Ferri, Firenze 1921; id., Il regionalismo, autonomie regionali e il mezzogiorno, Roma 1944. Tra i periodici, per articoli vari, Corriere amministrativo. Nuova redazione, Foro padano, Rivista amministrativa, ecc. Per la giurisprudenza degli organi speciali della Sicilia: Giurisprudenza siciliana, Il diritto pubblico della regione siciliana. Per una raccolta di testi (siciliani): cf. Piramo Leto, Codice dell'autonomia, Palermo 1949, con quadro prospettico comparato degli statuti speciali. Ferruccio Pergolesi