REFERENDUM. - Il r. rientra tra gli istituti di democrazia diretta. Essi hanno in comune la partecipazione personale anziché attraverso rappresentanti (la cosiddetta «democrazia indiretta o rappresentativa») degli aventi il diritto elettorale per la formazione di una delibera giuridicamente rilevante. Se ne trova il fondamento politico nelle dottrine contrattualistiche, in forza delle quali, a rigore, la manifestazione diretta della volontà popolare dovrebbe essere la regola, e l’eccezione quella rappresentativa. Se invece è l’inverso che si realizza, ciò è dovuto a necessità pratiche insormontabili. Gli istituti di democrazia diretta sono in realtà scarsamente adottati, salvo, e in modi delimitati, in qualche paese dove hanno una certa tradizione, come la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, o se lo sono in astratto, non risultano però applicati, come nell’U.R.S.S.
Vi sono tuttavia eventi e casi, per i quali appare giusto ed opportuno che vi sia una manifestazione esplicita della volontà del popolo; se questo sia allora organo o meno dello Stato è questione dibattuta, e controversa, in correlazione all’altra se sia o meno organo nell’esercizio della funzione elettorale.
In senso eccessivamente lato nel r. si potrebbero includere tutti gli istituti di democrazia diretta, ma nell’ambito di questi si suol distinguere, oltre la discussa elezione diretta del capo dello Stato, il plebiscito, il veto, la revoca del mandato (individuale o per l’anticipato scioglimento delle Camere), l’iniziativa legislativa, il r. in senso stretto (per l’adozione o meno di una legge o di un provvedimento). Le distinzioni non risultano sempre nette, in specie tra plebiscito e r.; nelle categorie astrattamente delineate infatti non sempre trovano esatto un’accusazione, e le nuove leggi e le complesse disposizioni legislative. In genere può dirsi che il plebiscito è indetto vola per volta in circostanze straordinarie, mentre il r. può essere predisposto e regolato in modo ordinario; il primo può avere applicazione in diritto internazionale, oltre che interno (costituzionale), il secondo solo in diritto interno (costituzionale ed amministrativo); il primo secondo almeno un’autorevole opinione (concerne l’approvazione o disapprovazione di un fatto ad avvenimento con effetti sulla formazione o struttura dello Stato o del suo governo, il secondo su di un atto normativo o comunque giuridico.
In Italia si sono avuti plebisciti per l’annessione di vari territori al Regno di Sardegna prima ed a quello italiano poi ed un r. si è svolto il 2 giugno 1946 per la scelta della forma istituzionale (monarchica o repubblicana).
Alcune norme della nuova Costituzione prevedono il r. in più ipotesi, con adozione assai larga di esso in confronto alle carte di altri paesi, accentuandone così il carattere di una democrazia mista, diretta cioè e rappresentativa. È per altro premurato stabilire quale effettiva applicazione esso avrà, in mancanza ancora delle leggi che ne rendano possibile l’applicazione.