RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE. - Accanto alla nozione della rappresentanza politica è andata sempre più precisandosi, negli ultimi decenni, quella, notevolmente diversa, della r. p.: ove la rappresentanza stessa non si esplica già in relazione all'indifferenziata società nazionale, bensì in rapporto a particolari e circoscritti gruppi d'individui, contraddistinti dal comune esercizio di una medesima attività professionale.
In merito, è ben noto che nell'ordinamento sindacale-corporativo italiano, instaurato dal fascismo, la r. p. assumeva un notevolissimo rilievo in ordine ai sindacati unici allora riconosciuti, i quali (proprio sulla base dell'accennata presunzione legale di rappresentatività) lavoro (v.), obbligatori per tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie; e si era, perciò, parlato, a tale proposito, da parte di vari autori, di rappresentanza d'interessi piuttosto che di rappresentanza di volontà. Oggi, peraltro, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1947, la situazione risulta, al riguardo, completamente mutata.
L'art. 39 della Costituzione ha, infatti, introdotto in Italia una piena libertà d'organizzazione sindacale: si è subordinata la registrazione, presso particolari uffici statali, centrali o locali, delle molteplici associazioni sindacali che ne derivano anche in uno stesso settore ad un loro «ordinamento interno a base democratica» (ad es.: elezione e controllo sociale dei dirigenti); e si è stabilito, inoltre, che contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle rispettive categorie, possano essere stipulati unicamente dai «sindacati registrati, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti».
Nel vigente ordinamento italiano può, quindi, ritenersi che le associazioni sindacali siano caratterizzate, in rapporto ai propri soci, da una comune rappresentanza giuridica, secondo le norme contenute nei rispettivi statuti; mentre si può esattamente far parola di una vera e propria r. p. solo riferendosi alla menzionata commissione, composta dagli esponenti dei diversi sindacati registrati, la quale sola risulta legalmente messa in grado d'interprete gli interessi di tutta la categoria corrispondente, attraverso la stipulazione dei relativi contratti collettivi obbligatori.
Infine, la tendenza a costituire la seconda Camera su base professionale col conferire ai cittadini che compongono ogni singola categoria economica la potestà di eleggere, in un apposito collegio, un prefisso e proporzionato numero di propri rappresentanti, per quanto autorevolmente sostenuta in seno all'Assemblea costituente italiana (specie da alcune correnti democratiche), non riuscì a conseguire risultati concreti, malgrado che ancora oggi essa continui ad essere alimentata in taluni ambienti, particolarmente nell'intento di differenziare fra loro in modo più radicale le due Camere legislative: contrapponendo alla generica rappresentanza politica di quella dei deputati, la più tecnica r. p. di quella dei senatori.
RAPPRESENTANZE DELLA S. SEDE: V. DELEGATO APOSTOLICO; LEGAZIONE, DIRITTO DI; NUNZIATURA APOSTOLICA; NUNZIO APOSTOLICO.