REGIONE CONCILIARE

REGIONE CONCILIARE. - È il nome attribuito alle circoscrizioni nelle quali è stata divisa l'Italia dal decr. 15 febbr. 1919 della S. Congr. Concistoriale ai fini delle riunioni periodiche dei vari Ordinari.

Il predetto documento stabiliva che in Italia, in luogo del Concilio provinciale (v. CONFERENZE) si riunisce ogni venti anni un concilio plenario regionale; esso fu seguito dalla circolare del 22 marzo 1919, che modificava in parte le regioni: l'Emilia venne distinta dalla Romagna e il Lazio venne diviso in due regioni, superiore (Regione Cimina) e inferiore, mentre la diocesi di Lipari venne aggiunta alla regione sicula. Per il Veneto, la Lombardia e la Liguria nulla fu cambiato, perché coincidendo in esse la provincia ecclesiastica con la regione, le disposizioni sul Concilio provinciale continuavano ad aver valore. Per il Piemonte, che è diviso in due province ecclesiastiche, si lasciò in facoltà dei vescovi di tenere, con l'assenso apostolico, il Concilio plenario regionale oppure il Concilio provinciale. La circolare inoltre espressamente notava che per l'Italia le Conferenze vescovili dovevano continuare ad essere annuali e non quinquennali, come per il mondo prescrive il can. 291 § 1 del CIC.

Un nuovo e importante accertamento, con lievi modifiche alla regione, fu quello operato da Pio XI con il motu proprio *Qua Cura* dell'8 dic. 1938 (AAS, 30 [1938], p. 410 sgg.), con il quale vennero creati diciotto tribunali ecclesiastici regionali di primo grado (Torino, Milano, Genova, Modena, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Fermo, Vicariato di Roma, Chieti, Benevento, Salerno, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari) e dieci tribunali regionali di appello (Milano, Genova, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, S. Romana Rota, Benevento, Napoli, Vicariato di Roma) con competenza esclusiva sulle cause di nullità matrimoniale. Ulteriori Normae, emanate il 10 luglio 1940 dalla S. Congr. dei Sacramenti (AAS, 32 [1940], p. 304), regolano il funzionamento dei tribunali regionali.

Bibl.: *Leoni XIII Acta*, VIII, Roma 1889, pp. 184-90; *Ann. Pont. 1952*, pp. 1197-98; A. Pugliese, *Le nuove norme sui tribunali ecclesiastici regionali*, in *Rivista del Diritto matrimoniale italiano*, 8 (1941), pp. 97-108; P. Sartori, *Enchiridion Canonicum*, Roma 1947, pp. 46-48, 323-24.