REO E CONVENUTO. - La parola r., nel CIC è assunta talora (ma in verità rare volte) nel significato di colpevole convinto o confesso di un delitto (p. es., cann. 2233, 2288). Più frequentemente l'espressione reus ha il significato processuale di reus conventus, cioè di c. in giudizio criminale o contenzioso. Peraltro anche sotto questo significato processuale (che è quello esatto) di reus o di reus conventus, l'espressione può avere un duplice valore: un valore puramente formale ed uno più sostanziale.
Da un punto di vista puramente formale reus o reus conventus è colui che è citato in giudizio (contenzioso o criminale) come parte, ad istanza di quell'altra parte che ha preso l'iniziativa del giudizio stesso. Questo il valore della parola reus nei cann. 1670 §2 e 1874 §2 e specialmente del can. 1559 § 3, dove è sanzionata l'antica regola: actor sequitur forum rei.
In via di massima, cioè, colui che prende l'iniziativa di una causa deve convenire l'altra parte nel foro di costei. Sempre sotto questo punto di vista, puramente formale, la parte contro la quale si propone un gravame è talora considerata rea conventa, anche se in realtà ebbe essa ad assumere l'iniziativa dell'azione. Infatti nei formulari della S. Rota si legge ancora: actor seu appellans, conventus seu appellatus. Il che peraltro non è scientificamente esatto, perché l'attore non cessa di essere attore anche se, avendo vinto in primo grado, diventa appellato in sede di appello.
Dal punto di vista meramente formale, la qualità di convenuto ha soprattutto importanza agli effetti della competenza; sia della competenza territoriale (competenza relativa), sia della competenza ratione dignitatis personarum (competenza assoluta ed inderogabile). La prima è disciplinata dal can. 1561, onde in via di massima il r. deve essere convenuto innanzi al foro del suo domicilio o quasi domicilio. Se il r. ha più fori la scelta del foro è concessa all'attore (1559 § 3). Oltre al foro generale costituito dal domicilio o quasi domicilio (can. 1561) si danno fori speciali concorrenti (il foro del pergrius in urbe, can. 1562, il forum rei sitae, can. 1564, il forum contractus, can. 1565); si danno, poi, fori necessari, che escludono cioè il foro generale del domicilio e quasi domicilio, non in senso assoluto, ma pur sempre in senso relativo, onde il difetto di eccezione vale a sanare la incompetenza. La competenza per ragione della dignità della persona del r. è, invece, sancita dal can. 1557 (v. COMPETENZA).
Sempre sotto l'aspetto formale è molto importante il disposto del can. 1600, che, riconvenzione (v.) della riconvenzione, evidentemente considera la qualità puramente formale di chi prese l'iniziativa del giudizio (attore) e di chi lo subì (convenuto).
Ma la parola reus conventus ha anche e soprattutto un significato sostanziale: è convenuto colui contro il quale o nei confronti del quale si chiede l'applicazione di una concreta volontà di legge. Generalmente questo convenuto, in senso sostanziale, è anche colui che non prese l'iniziativa della causa e che si vide chiamato in giudizio ad istanza dell'attore; ma talora (e non infrequentemente) in questo senso sostanziale anche colui che prese l'iniziativa del giudizio può diventar convenuto; convenuto nella eccezione sostanziale o nella domanda riconvenzionale o anche nella richiesta di accertamento incidentale proposta dall'altra parte (e cioè dal convenuto in senso veramente formale). Questo significato sostanziale della parola reus si ritrova nel can. 1748 (actore non probante reus absolutur); dove evidentemente le parole actor e reus hanno appunto un significato sostanziale. Il r. (in senso puramente formale) che non ha provato la sua eccezione (in senso sostanziale) o la domanda riconvenzionale o l'accertamento incidentale da lui richiesto, è sconfitto nella eccezione, nella riconvenzione e nell'accertamento, appunto perché sostanzialmente egli è da considerarsi attore.
Suoi dirsi che nel giudizio la qualità del convenuto è più fondamentale di quella dell'attore e che spetta prima all'attore parlare, prima scoprirsi, prima dedurre, prima di-
