REO E CONVENUTO

REO E CONVENUTO. - La parola r., nel CIC è assunta talora (ma in verità rare volte) nel significato di colpevole convinto o confesso di un delitto (p. es., cann. 2233, 2288). Più frequentemente l'espressione reus ha il significato processuale di reus conventus, cioè di c. in giudizio criminale o contenzioso. Peraltro anche sotto questo significato processuale (che è quello esatto) di reus o di reus conventus, l'espressione può avere un duplice valore: un valore puramente formale ed uno più sostanziale.

Da un punto di vista puramente formale reus o reus conventus è colui che è citato in giudizio (contenzioso o criminale) come parte, ad istanza di quell'altra parte che ha preso l'iniziativa del giudizio stesso. Questo il valore della parola reus nei cann. 1670 § 2 e 1874 § 2 e specialmente del cann. 1559 § 3, dove è sanzionata l'antica regola: actor sequitur forum rei.

In via di massima, cioè, colui che prende l'iniziativa di una causa deve convenire l'altra parte nel foro di costei. Sempre sotto questo punto di vista, puramente formale, la parte contro la quale si propone un gravame è talora considerata rea conventa, anche se in realtà ebbe essa ad assumere l'iniziativa dell'azione. Infatti nei formulari della S. Rota si legge ancora: actor seu appellans, conventus seu appellatus. Il che peraltro non è scientificamente esatto, perché l'attore non cessa di essere attore anche se, avendo vinto in primo grado, diventa appellato in sede di appello.

Dal punto di vista meramente formale, la qualità di convenuto ha soprattutto importanza agli effetti della competenza; sia della competenza territoriale (competenza relativa), sia della competenza ratione dignitatis personarum (competenza assoluta ed inderogabile). La prima è disciplinata dal cann. 1561, onde in via di massima il re. deve essere convenuto innanzi al foro del suo domicilio o quasi domicilio. Se il r. ha più fori la scelta del foro è concessa all'attore (1559 § 3). Oltre al foro generale costituito dal domicilio o quasi domicilio (cann. 1561) si danno fori speciali concorrenti (il foro del peregrinus in urbe, cann. 1562, il forum rei sitae, cann. 1564, il forum contractus, cann. 1565); si danno, poi, fori necessari, che escludono cioè il foro generale del domicilio e quasi domicilio, non in senso assoluto, ma pur sempre in senso relativo, onde il difetto di eccezione vale a sanare la incompetenza. La competenza per ragione della dignità della persona del r. è, invece, sancita dal cann. 1557 (v. COMPETENZA).

Sempre sotto l'aspetto formale è molto importante il disposto del cann. 1690, che, riconvenzione (v.) della riconvenzione, evidentemente considera la qualità puramente formale di chi prese l'iniziativa del giudizio (attore) e di chi lo subì (convenuto).

Ma la parola reus conventus ha anche e soprattutto un significato sostanziale: è convenuto colui contro il quale o nei confronti del quale si chiede l'applicazione di una concreta volontà di legge. Generalmente questo convenuto, in senso sostanziale, è anche colui che non prese l'iniziativa della causa e che si vide chiamato in giudizio ad istanza dell'attore; ma talora (e non infrequentemente) in questo senso sostanziale anche colui che prese l'iniziativa del giudizio può diventare convenuto; convenuto nella eccezione sostanziale o nella domanda riconvenzionale o anche nella richiesta di accertamento incidentale proposta dall'altra parte (e cioè dal convenuto in senso veramente formale). Questo significato sostanziale della parola reus si ritrova nel cann. 1748 (attore non probante reus absolvitur); dove evidentemente le parole actor e reus hanno appunto un significato sostanziale. Il r. (in senso puramente formale) che non ha provato la sua eccezione (in senso sostanziale) o la domanda riconvenzionale o l'accertamento incidentale da lui richiesto, è sconfitto nella eccezione, nella riconvenzione e nell'accertamento, appunto perché sostanzialmente egli è da considerarsi attore.

Suol dirsi che nel giudizio la qualità del convenuto è più fondamentale di quella dell'attore e che spetta prima all'attore parlare, prima scoprirsi, prima dedurre, prima di

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REPARATA, santa, martire - Scultura di Arnolfo di Cambio. Firenze, Museo dell'Opera del Duomo.

Rasta, santa, martire - Scultura di Arn

fondo da antichi ordinamenti, pur designati come r. (Atene, Sparta, Roma, Firenze, Venezia, ecc.). Di solito, dal punto di vista giuridico-politico, la r. monarchia (v.), e se ne distinguono vari tipi, sotto vari riguardi: unitaria, regionale, federale; parlamentare, presidenziale, mista; a democrazia diretta o a democrazia rappresentativa; popolare, progressiva, ecc.

Attualmente (1950) si hanno r. in: Albania (Costituzione del 1946, art. 2); Andorra (1866, art. 2 sgg.); Argentina (1949, art. 1); Austria (1920, art. 2; non c'è ancora una nuova costituzione dopo la sua restaurazione); Bolivia (1945, art. 1); Brasile (1946, art. 1); Cile (1925, art. 1); Cina (1947, art. 1); la Cina comunista non ha ancora una propria costituzione; Colombia (1886, art. 1); Corea del Sud (1948, art. 1); la Corea del Nord non ha ancora una propria costituzione); Costantina (1871, art. 1); Cuba (1940, art. 1); R. Domenicana (1942, art. 2); Equador (1946, art. 2); Filippine (1925, art. 1); Finlandia (1919, art. 1); Francia (1946, art. 1); Germania (occidente, 20 maggio 1949: "R. federale tedesca"); e orientale, 19 marzo 1949: "R. democratica tedesca"); Guatemala (1945, art. 1); Haiti (1946, art. 1); Honduras (1936, art. 86); India (1949); Indonesia (Costituzione provvisoria, 1949, art. 1); Irlanda (1937, art. 5; Alto del 1948); Islanda (1944, art. 1); Israele (progetto 1948); Italia (1948, art. 1); Jugoslavia (1946, art. 1); Libano (1926, art. 4); Liberia (1947, art. 1); Messico (1917, art. 40); Mongolia (1940, art. 1); Nicaragua (1948, art. 5); Panama (1946, art. 1); Paraguay (1940, art. 1); Peru (1933, art. 1); Polonia (1947, art. 1); Portogallo (R. corporativa, 1933, art. 5); Romania (1948, art. 1); S. Marino (1926, art. 1); S. Salvador (1886-1945, art. 4); Siria (1930, art. 3); Svizzera (1874, art. 1); Stati Uniti del Nord America (1877); Turchia (1945, art. 1); Ucraina (1937, art. 1); Unione Socialiste sovietiche (1936, art. 1); Ungheria (1949, art. 1); Uruguay (1934, art. 72); Venezuela (1936-47).

In Italia il passaggio dalla monarchia alla r. è avvenuto in modo legislativo, con originalità di disposizioni.

Scossa la fiducia politica verso la Corona, causa le vicende del ventennio fascista e della guerra a fianco, ed in subordine di fatto, della Germania nazista, dopo l'abduzione di Vittorio Emanuele III e la proclamazione di Umberto II, il 2 giugno 1946 si svolse un apposito «referendum istituzionale» (v. REFERENDUM). Secondo la relazione ministeriale al progetto del d. l. 1. 16 marzo 1946 n. 98 (che si ricollega al d. l. 1. 1. 25 giugno 1944 n. 151), accettato il concetto di far concorrere alla soluzione della questione istituzionale un procedimento di democrazia diretta (anziché lasciar arbitra nella maniera l'Alembea costituente), si era discusso a lungo sul momento e sulle modalità dell'intervento diretto del popolo. Fu infine accolta la soluzione di abbinamento con la votazione per la Costituente per eliminare il disagio di ulteriori dibattiti ed interferenze pericolose. Ed infatti, il mutamento della forma di governo è avvenuta senza soluzione di continuità giuridica formale.

Il 18 giugno 1946, andando contro alla interpretazione giuridicamente più rigorosa del procuratore generale, la Corte di Cassazione decideva che per «maggioranza degli elettori votanti» (di cui all'art. 2 del d. l. 1. 1. 1. 98) dovesse intendersi la «maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi» (escludendo così dal calcolo i voti nulli, assommano a 1.498.136) e dava atto che i «voti validi complessivi» erano stati a favore della r. 12.717.923 ed a favore della monarchia 10.719.284. Nasceva in modo la r., alla quale l'Alembea costituente dava precisezza di contenuto giuridico con la nuova Carta entrata in vigore il 1° genn. 1948.

La R. italiana si può qualificare come: 1) nazionale, nel senso che il popolo che la costituisce appartiene ad una sola nazionalità tranne piccole minoranze i cui membri sono cittadini alla pari degli altri, sia pure col godimento, entro certi limiti, di particolari diritti a tutela di loro caratteristiche in specie linguistiche (art. 6); 2) unitaria, ma con autonomie regionali (v. REGIONI); 3) costituzionale, nel senso specifico e convenzionale di uno Stato che poggia tutto il suo ordinamento su una base giuridica. Vale a dire tutti gli organi statali, compresi i supremi per la loro struttura e per il loro funzionamento, sono sottoposti alla legge costituzionale («sub leges rex» e non «sub reges lex»), con conseguente, da una parte, «divisione» e «razionalizzazione» dei «poteri», e dall'altra, tutela della libertà dei cittadini e responsabilità giuridica verso di essi dello stesso Stato (art. 28); 4) democratica, in quanto il popolo partecipa di diritto alla vita politica della nazione, e ne è quindi non solo elemento costitutivo, ma anche elemento giuridicamente attivo, anzi, ancor più, il titolare stesso della «sovranità», che esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1), e cioè: 1) direttamente con l'istituto del «referendum», e 2) indirettamente con l'elezione dei componenti degli organi politico-legislativi: Camera dei deputati e Senato (v. DEMOCRAZIA). Pertanto la R. italiana è una combinazione di democrazia diretta e di democrazia rappresentativa. Va precisato che l'esercizio della sovranità non spetta in concreto a tutto il popolo, ma soltanto a quei cittadini che compongono il «corpo elettorale», che godono cioè del diritto elettorale attivo e che coincidono, in regime di suffragio universale (come è in generale quello degli Stati contemporanei), con tutti coloro che hanno il pieno e libero esercizio dei loro diritti (ventunenni: in qualche ordinamento anche diciottenni). È quindi principio democratico quello della eguaglianza giuridica di tutti i cittadini (art. 3), sicché il governo democratico non è governo di caste o corpi chiusi, ma governo aperto alla libera circolazione politica di tutte le classi e categorie e dei singoli in seno ad esse. È anche principio proprio della democrazia (in stretta connessione con quello dell'eguaglianza) quello della valutazione quantitativa, e cioè delle deliberazioni adottate, negli organi collegiali (come, p. es., le camere), a maggioranza di voti (maior pars, in contrapposto al principio della melior sive sanior pars, che può essere variamente aristocratico a seconda della determinazione della parte prevalente). Il calcolo della maggioranza può per altro variare a seconda che sia relativa, assoluta (metà più uno) o variamente qualificata (p. es., due terzi dei votanti o dei componenti il collegio), e salvo anche l'adozione, in numerosi paesi (compresa l'Italia), di vari sistemi di rappresentanza proporzionale o delle minoranze nelle elezioni; 5) parlamentare, nel senso che il governo parlamentare nominato dal presidente della r., deve avere la fiducia delle camere (art. 92, 94). In tal modo il parlamento dando, negando o revocando la fiducia condiziona l'attività del governo stesso, e contribuisce a determinare e comunque continuamente controlla l'indirizzo politico governativo (anche attraverso la cosiddetta funzione ispettiva, con interrogazioni, interpellanze, mozioni, inchieste). Col sistema del governo parlamentare, tradizionale in Italia dal 1848 e che è anche molto diffuso negli Stati contemporanei, si è voluto evitare l'altro tipo di governo presidenziale, sia nella forma fascista in cui il capo del governo aveva una posizione di netta preminenza in confronto agli altri organi costituzionali, determinando l'indirizzo politico nazionale con responsabilità esclusiva verso il monarca, sia nella forma degli Stati Uniti d'America, in cui il capo dello Stato è anche capo del governo ed i ministri sono responsabili soltanto verso di lui. Si è però voluto evitare anche l'altro estremo del cosiddetto «governo d'assemblea», in cui un'unica assemblea parlamentare esercita anche la funzione governativa, ciò che facilmente conduce ad una tirannide e toglie o almeno sminuisce quei presidi di libertà, che sono dati dalla organizzazione distinta degli organi del potere governativo da quelli del potere legislativo; 6) a pluralità di partiti politici, rimanendo così differenziata dai sistemi a partito unico, come in passato nei regimi nazista e fascista e tuttora nella Russia, ma in senso nettamente contrastante a quello tradizionale nelle democrazie anglosassoni e latine (occidentali). È differenziata anche dalle cosiddette «democrazie popolari», nelle quali (come in Polonia, Cecoslovacchia, ecc.), se pur sono ammessi più partiti, lo sono soltanto se essi rimangono nell'ambito dell'ideologia socialista imperante, mentre l'opposizione all'ordinamento vigente nonché ammessa, come negli

altri paesi, è considerata piuttosto un reato. Sicché tali
r. democratiche « popolari » si accostano essenzialmente
al tipo russo; 7) sociale e solidarista, « fondata sul lavoro »
(art. 1), in senso convenzionale, e cioè di Stato che pone
tra i suoi fini, oltre quelli della sua organizzazione e difesa
e della tutela dei diritti individuali, anche quelli della
tutela delle « formazioni sociali » intermedie tra Stato e
cittadini (famiglie, sindacati professionali, enti vari) e
della promozione dell’adempimento di doveri di « soli-
darietà economica e sociale », oltre che politica (art. 2, 29
sgg., 35 sgg.), tra tutte le classi. In quest’ultimo senso
si può parlare appunto di Stato solidarista, in contrapposto
da una parte allo Stato liberale (in economia) e dall’altra
allo Stato classista di tipo russo, in cui v’è il monopolio
politico-economico accentrato in una sola classe (Costitu-
zione del 1936, artt. 1, 3). L’enunciazione poi che la R.
è « fondata sul lavoro » (art. 1) vuol dare, con una certa
enfasi, rilievo politico al lavoro quale fondamento della
vita collettiva, inteso il lavoro in senso lato di ogni attività
e funzione che « concorra al progresso materiale e spirituale
della società » (art. 4), con particolare tutela costituzionale
di esso, specie per alcune categorie di lavoratori (art. 35
sgg.). Si vuole adottare così non una democrazia puramente
formale (con la mera garanzia astratta dei diritti), ma
anche sostanziale, tendente cioè ad assicurare una vita
sociale che soddisfi, per quanto possibile, i bisogni e le
legittime aspirazioni dei cittadini nel rispetto dei diritti
naturali dell’umana personalità. Secondo l’autorevole in-
terpretazione del presidente della R., Luigi Einaudi, la
Costituzione « afferma due principi solenni : conservare
nella struttura sociale presente tutto ciò e soltanto ciò che
è garanzia della libertà della persona umana contro l’oni-
potenza dello Stato e la prepotenza privata, e garantire a
tutti, qualunque siano i casi della nascita, la maggiore
uguaglianza possibile nei punti di partenza » (messaggio
alle Camere del 12 maggio 1948).

A somiglianza di altre carte repubblicane (p. es.,
quella francese, art. 87), con disposizione politicamente
discutibile (date le imprevedibili vicende storiche), ma
giuridicamente ineccepibile (data la sovrana autoforna-
zione dell’ordinamento statuale), è fissata la norma se-
condo la quale « la forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale » (art. 139). Tuttavia
non può aprioristicamente escludersi una revisione legale
straordinaria, procedendo all’abrogazione, in un primo
tempo, dell’art. 139 e alla indizione, in un secondo tempo,
di un nuovo « referendum », come fu previsto anche du-
rante il dibattito sull’argomento alla Costituente (cf. la
dichiarazione dell’on. Gronchi, in Resoconti dell’Assemblea
costituente, p. 2721). Se la norma si dovesse intendere nel
senso più rigoroso di una immutabilità assoluta, ne do-
vrebbe seguire come conseguenza la illegalità di qualsiasi
organizzazione di parte monarchica, ciò che è invece in
contrasto con le norme vigenti. Infatti la legge 3 dic. 1947
n. 1546 persegue penalmente e chiunque promuove un mo-
vimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione
dell’istituto monarchico ovvero ne agevola la costituzione »,
ma soltanto quando si adottino all’uopo « mezzi violenti ».
In realtà organizzazioni monarchiche si sono costituite
ed operano anche, per così dire, ufficialmente, presentando
fra l’altro propri candidati alle elezioni politiche ed avendo
propri rappresentanti in Parlamento. Questo conferma
la legalità, per sé, dei movimenti monarchici e la conse-
guente liceità e possibilità (almeno teorica) di una legale
restaurazione della monarchia.

BIBL.: V. BIBLICA. sotto la voce MONARCHIA; inoltre (anche per altre citazioni) : G. B. Rizzo, La. presidenziale, Roma 1944; G. J. Salemi, Le costituzioni delle r. del dopoguerra, 1946; F. Pergolesi, Diritto costituzionale, 7a ed., Bologna 1949; G. V. Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Parigi 1949; K. Lovenstein, Etude de droit comparé sur la Présidence de la Re- publique à l’exclusion de celle des Etats Unis, in Revue de droit public, 1949, p. 153 sgg.; G. Galeotti, La posizione costituzionale del Presidente della r., Milano 1949; M. H. Fabre, Théorie des démocrates populaires (Contribution à l’étude de l’Etat socialiste), Parigi 1950; W. Theimer, Encyclopedia of World politics, Londra 1950; E. Row, How States are governed, 3a ed., 1950; H. Stannard, The two constitutions (americana e inglese), 1950.

Ferruccio Pergolesi