RICONVENZIONE. - È l'azione che il convento propone contro l'attore, diventando così attore nella r. stessa. Secondo questo concetto generale, si verifica la conseguenza che nel processo promosso dall'attore viene ad inserirsi un giudizio diretto all'accertamento, alla discussione e alla definizione della domanda riconvenzionale.
Ma, naturalmente, non è ammissibile una concezione della domanda riconvenzionale così ampia da consentire al convento la proposizione di qualsiasi altra domanda contro l'attore. Chi, p. es., è citato in giudizio dalla moglie per declaratoria di nullità di matrimonio non può riconvenire l'attore per restituzione di una somma mutuata, né chi è stato citato per sfratto può proporre una causa di disconoscimento di paternità. Evidentemente non basta che il convento abbia da far valere una qualunque pretesa contro l'attore, ma occorre altresì che la pretesa di cui alla r. sia connessa ad un elemento obiettivo della domanda attrice, abbia cioè in comune con la medesima non pur le persone (attore e convenuto) ma anche il *petitum* o la *causa petendi* o entrambi.
Questo è il concetto di r. oggi accolto dalla dottrina canonistica, onde sostanzialmente la r. è un caso di connessione obiettiva di cause, rispettivamente proposte dall'attore e dal convenuto (can. 1567). Veramente il can. 1690, nel definire la r. come «actio quam reus coram eodem iudice in eodem iudicio instituit contra actorem ad submovendam vel minuendam eius petitionem», sembra restringere il concetto di r. alla eccezione di compensazione e relativa riconvenzionale. Ma questo è un caso solo, un caso tipico, che non esclude la r. anche per altre ragioni di connessione obiettiva delle azioni.
Il legislatore canonico, pensoso della brevità dei giudizi, ovvia al perpetui delle liti vietando la *reconvenzio* (can. 1690 § 2).
La r. si ammette in tutte le cause contenziosse, fatta eccezione delle cause di spoglio, in base al principio: *spoliatus ante omnia restituendus*. Il can. 1691, con l'escludere la r. nelle cause criminali, dice qualche cosa che può avere soltanto un significato storico, ma non certo scientifico, poiché ormai tutti sanno che l'azione criminale è pubblica, cioè del promotore di giustizia e non delle parti lese e denuncianti, e che quindi una *reconvenzio criminalis* è semplicemente inconcepibile. Ostinandosi, però, nel ricordo storico e confondendo ancora la r. con la compensazione, il can. 1691 fa riferimento al can. 2218 § 3, *in re criminali*, onde *mutua iniuria* - ma per i soli reati di ingiuria e diffamazione - compensatur.
Gli effetti processuali della r. sono, anzitutto, che il convenuto assume rispetto ad essa la parte di attore, con i relativi obblighi processuali. La competenza del giudice, anche se *ad unam causam delegato*, è automaticamente prorogata, a meno che la controversia, portata in sede riconvenzionale, non competa, per limiti assoluti, ad un giudice superiore; nel qual caso tutta la causa deve essere a quest'ultimo devoluta.
La domanda riconvenzionale può essere proposta, ai sensi del can. 1690, in qualunque stadio del giudizio di primo grado, ma prima della sentenza: e questo pure è un grave inconveniente, che può essere però temporaneo dalla applicazione del secondo paragrafo di quello stesso canone, e cioè «Cognoscantur autem simul cum convenzionali actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognoscere necessarium sit aut iudex opportunius existimaverit». In grado di appello, invece, la r. è inammissibile (can. 1891). Qualora sorga questione sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale, sarà sollevata e trattata una *quaestio incidens*, nella ordinaria forma degli incidenti (can. 1837 e sgg.).
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