RICORSO. - Il termine è usato nei vari diritti con diversi significati, che però possono riassumersi in uno solo, cioè a mezzo di impugnazione di diritto sostanziale. Infatti il r. differisce profondamente dall'appello, che è il mezzo di impugnazione di diritto processuale e che ha come presupposto una sentenza appellabile. Il r., quale mezzo di impugnazione di diritto sostanziale, non ha, di norma, effetto sospensivo, mentre ha invece, generalmente, effetto devolutivo.
**IL R. NEL DIRITTO PROCESSUALE.** - Contro le sentenze che non ammettono appello, la parte può ricorrere al tribunale supremo per eventuali vizi di diritto contenuti nella sentenza. Infatti, in quasi tutti i sistemi processuali civili (p. es., vaticano, italiano, francese) è concesso un solo riesame di merito e, dopo la sentenza di secondo grado, si costituisce il giudicato. Il supremo tribunale degli ordinamenti giuridici succitati ha il compito di verificare che nei processi di merito siano state osservate le norme del diritto sia sostanziale che processuale. Data la funzione regolatrice di questo tribunale supremo, appare evidente che non si tratta di appello, in quanto esso non ha la facoltà necessaria per esaminare la causa nel merito, ma di r., onde avere una pronuncia sugli eventuali errori contenuti nella sentenza del giudice di merito.
Anche al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica si ricorre e non ci si appella; è vero che questo tribunale ha anche facoltà decisorie di merito, come, p. es., nel caso del can. 1693 § 1 n. 1° CIC, ma in linea di massima la Segnatura apostolica è tribunale di diritto e non di merito. Prima dell'entrata in vigore del CIC si poteva appellare non solo contro le sentenze dei giudici, ma anche contro i decreti dei giudici o dell'Ordinario, che potessero in qualche modo gravare la parte, e questo appello era detto stragiudiziale. Il CIC, invece, usa la parola appello solamente nel caso di impugnativa di sentenza, mentre chiama r. ogni impugnativa contro decreti. Vi sono quattro casi in cui il r. ha effetto sospensivo e pertanto ha elementi comuni con l'appello. Di questi quattro casi uno riguarda il diritto processuale (can. 1709; r. contro la reiezione del libello).
II. IL R. NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO. — Benché nella Chiesa non vi sia la cosiddetta divisione dei poteri, tuttavia anche nel diritto canonico si trova l'autorità giurisdizionale, quella cioè di cui fanno parte i tribunali e l'Ordinario, e quella amministrativa, di cui fanno parte le S. Congregazioni e l'Ordinario. Nel diritto amministrativo non è ammesso nessun gravame, al di fuori del r. Contro una decisione dell'Ordinario, sia dopo un regolare processo amministrativo, sia al di fuori di questo, si deve ricorrere alla S. Congregazione competente. Infatti il CIC al can. 1601 dispone che: contro i decreti degli Ordinari non vi sia appello o r. alla S. Rota, ma che a conoscere dei r. contro tali decreti sono competenti esclusivamente le SS. Congregazioni. Il r., pertanto, presuppone una decisione amministrativa dell'Ordinario ed è rivolto contro di essa; però, salvo i casi di cui ai can. 647, 1465, 2153, 2243 e 2287, il r. non ha l'effetto di sospendere la decisione del vescovo. Negli altri casi il r. ha solamente effetto devolutivo. Quanto ai processi amministrativi di cui il CIC parla nel l. IV, parte 3, sarà opportuno ricordare che contro il decreto definitivo vi è il solo rimedio del r. alla Sede Apostolica e che, pendente il r., l'Ordinario non può validamente conferire ad altri in modo stabile la parrocchia o il beneficio del quale il chierico sia stato privato (can. 2146 §§ 1 e 3). Da questo canone risulta che nei casi di processi amministrativi, il r., pur non avendo effetto sospensivo, tuttavia impedisce all'Ordinario di far occupare con carattere di stabilità il posto occupato dal ricorrente rimosso.